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Rapporti Patrimoniali TRA Coniugi

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Giurisprudenza (lmg01)

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Anno accademico: 2020/2021
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RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Fra i coniugi esistono rapporti personali ma anche rapporti patrimoniali. I rapporti patrimoniali nella famiglia corrispondono a vari problemi:

-Quello di determinare in che modi e in che misura ciascun coniuge deve fare fronte alle necessità economiche della famiglia: lo risolvono le regole sugli obblighi di retribuzione --Il problema di stabilire chi diventa proprietario dei beni che entrano in famiglia durante il matrimonio: lo risolvono le regole sul regime patrimoniale della famiglia -Il problema del trattamento del lavoro prestato nell’ambito familiare: lo risolvono le regole sull’impresa familiare

OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE

Entrambi i coniugi sono tenuti , ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale , a contribuire ai bisogni della famiglia (art)

In nessun modo questa norma può essere interpretata come uno schema di divisione dei ruoli, che sarebbe solo lesivo all’uguaglianza

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA: REGIME LEGALE E REGIMI

CONVENZIONALI

Il regime legale è quello che scatta automaticamente a disciplinare gli acquisti dei coniugi, in mancanza di una loro diversa scelta. Ma il regime legale è derogabile, perciò i coniugi sono liberi di preferire un regime diverso : il regime convenzionale. I regimi convenzionali sono quelli applicabili agli acquisti dei coniugi , sulla base di una loro scelta. Nel nostro ordinamento , dopo la riforma, il regime legale è la comunione legale dei beni, invece, i regimi convenzionali sono la separazione dei beni e la comunione convenzionale

LA COMUNIONE LEGALE:

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia che si applica in mancanza di diversa convenzione (art) I beni acquistati durante il matrimonio , anche individualmente da un singolo coniuge, diventano proprietà comune di entrambi i coniugi.

Le ragioni che hanno motivato questa innovazioni sono : valorizzare il lavoro domestico del coniuge casalingo , cui si attribuisce un riconoscimento economico sotto forma di partecipazione agli incrementi patrimoniali realizzati con il denaro che proviene dall’attività extradomestica dell’altro coniuge; rafforzare la comunità familiare

I beni che cadono in comunione si suddividono in varie categorie: -Beni acquistati durante il matrimonio dai coniugi -Redditi di lavoro e di capitale di ciascun coniuge -Aziende gestite da entrambi i coniugi

Ma abbiamo anche delle limitazioni dei beni che cadono in comunione , cioè i beni personali che rimangono proprietà esclusiva del coniuge e sono : -I beni acquistati per donazione o successione -I beni di uso strettamente personale -I beni destinati all’esercizio della professione del singolo coniuge -Il risarcimento del danno subito dal singolo coniuge

Quanto ai redditi di lavoro e di capitale, il coniuge che li percepisce ne diventa il titolare esclusivo e può farne tre impieghi: -Consumarli a proprio piacimento -Investirli in beni durevoli -Risparmiarli (solo in questa ipotesi può scattare il meccanismo della comunione , poiché cade in comunione ciò che risulta risparmiato nel momento in cui la comunione si scioglie (art)

AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

Le regole sull’amministrazione della comunione si ispirano al principio di uguaglianza dei coniugi Distinguiamo due categorie di atti:

  • Gli atti di ordinaria amministrazione: (possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge (art)
  • Gli atti di straordinaria amministrazione: devono essere fatti col consenso di entrambi i coniugi (art c)

Art se un coniuge rifiuta il suo consenso all’atto voluto dall’altro coniuge, questi può rivolgersi al giudice affermando che l’atto è necessario nell’interesse della famiglia; con l’autorizzazione del giudice l’atto può compiersi comunque Art Può accadere anche però che l’atto venga compiuto da un coniuge senza il consenso dell’altro e senza l’autorizzazione del giudice: se l’atto riguarda beni

la comunione convenzionale. Ci sono diversi limiti che regolano le convenzioni matrimoniali ovvero che non possono contrastare il regime patrimoniale primario (la norma che disciplina gli obblighi di contribuzione) e contrastare con le norme inderogabili del principio stesso di convenzione matrimoniale e inoltre il suo contenuto deve essere chiaro a tutti.

Sono degli atti solenni (atti pubblici) , ed è previsto un regime di pubblicità affinché queste convenzioni matrimoniali siano opponibili a terzi (ma questo avviene soltanto se vi sono delle annotazioni al margine dell’atto). Senza annotazione questo atto non può essere opponibile a terzi

Può essere stipulato in qualsiasi momento (anche prima del matrimonio) , e si può modificare.

I REGIMI CONVENZIONALI : SEPARAZIONE DEI BENI , COMUNIONE CONVENZIONALE; FONDO PATRIMONIALE

La separazione dei beni è il regime per cui ciascun coniuge diventa proprietario esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio (art)

I coniugi possono scegliere la separazione dei beni anche con una semplice dichiarazione durante la celebrazione del matrimonio , sia civile , sia concordatario (art c)

La comunione convenzionale è il regime che risulta dalle modifiche apportate dai coniugi alla comunione legale (art) es.(i coniugi possono scegliere e stabilire che cadano in comunione beni che sarebbero esclusi dalla comunione legale). Ma l’autonomia privata incontra dei limiti poiché non si possono includere in comunione i beni di uso strettamente personale

Il fondo patrimoniale, non è un regime , poiché riguarda alcuni tipi di beni : immobili , mobili registrati , titoli di credito (art). Non è convenzionale perché si può costituire non solo per accordo dei coniugi ma anche con atti unilaterali (anche di terzi)

Può essere costituito per atto bilaterale dei coniugi ; oppure per atto unilaterale, di un singolo coniuge , o di un terzo (art)

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RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Fra i coniugi esistono rapporti personali ma anche rapporti patrimoniali.
I rapporti patrimoniali nella famiglia corrispondono a vari problemi:
-Quello di determinare in che modi e in che misura ciascun coniuge deve fare fronte
alle necessità economiche della famiglia: lo risolvono le regole sugli obblighi di
retribuzione
--Il problema di stabilire chi diventa proprietario dei beni che entrano in famiglia
durante il matrimonio: lo risolvono le regole sul regime patrimoniale della famiglia
-Il problema del trattamento del lavoro prestato nell’ambito familiare: lo risolvono le
regole sull’impresa familiare
OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE
Entrambi i coniugi sono tenuti , ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle
proprie capacità di lavoro professionale , a contribuire ai bisogni della famiglia
(art.143)
In nessun modo questa norma può essere interpretata come uno schema di
divisione dei ruoli, che sarebbe solo lesivo all’uguaglianza
IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA: REGIME LEGALE E REGIMI
CONVENZIONALI
Il regime legale è quello che scatta automaticamente a disciplinare gli acquisti dei
coniugi, in mancanza di una loro diversa scelta. Ma il regime legale è derogabile,
perciò i coniugi sono liberi di preferire un regime diverso : il regime convenzionale.
I regimi convenzionali sono quelli applicabili agli acquisti dei coniugi , sulla base di
una loro scelta.
Nel nostro ordinamento , dopo la riforma, il regime legale è la comunione legale dei
beni, invece, i regimi convenzionali sono la separazione dei beni e la comunione
convenzionale
LA COMUNIONE LEGALE:
La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia che si applica in
mancanza di diversa convenzione (art.159)
I beni acquistati durante il matrimonio , anche individualmente da un singolo
coniuge, diventano proprietà comune di entrambi i coniugi.