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Diritto internazionale

Lezioni di diritto internazionale
Corso

Diritto internazionale (57012)

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Anno accademico: 2018/2019
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Università degli Studi di Genova

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Lezione uno:

Corso: diviso in 2 parti una parte 2/3 (pubblico) della lezione e una 1/3 (privato)

Come si struttura: presenze almeno 2/3 delle lezioni può fare due test scritti a conclusione dei due moduli, il primo il 6 novembre, il secondo il 27 novembre e il corso è chiuso.

I test a crocette una giusta e le altre son sbagliate, possibilità di dare orale. Chi non è soddisfatto del voto butta lo scritto.

Si può dare una parte scritta e una orale I voti si congelano fino agli appelli di fino febbraio

Iscriversi ad aula web.

Libro di testo: istituzione di diritto internazionale a cura di Carbone Luzzato e Santa Maria (stesso del manifesto)

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Il diritto internazionale pubblico appartiene a un diritto un po' diverso particolare non è simile a quello studiato fin ora, non è una branca di quello che si è studiato fin ora, si parla di un diritto che va a regolare la vita di interazione che non ha nulla a che fare con l'ordinamento nazionale.

È il diritto che regola la vita della comunità degli stati di diritti internazionale.

Questo è un diritto che si occupa come si devono regolare Francia e Italia se vogliono stipulare dei contratti tra loro.

Questo schema è evidentemente un po' particolare perché non è un ordinamento come lo conosciamo perché non esiste la triade popolo governo territorio perché mancano I poteri prima citati.

Non ha le funzioni di uno stato, non l'ha e non ce la può avere perché si negherebbe la soggettività di chi ne fa parte; se dico che vi fosse un entità che possa imporre un qualcosa a uno stato andremmo a definire come se lo stato non fosse più stato perché non ha più il carattere originario di superiorità.

Se noi andassimo a valutare con occhi costituzionalistici l'ordinamento internazionale non esisterebbe questo ordinamento.

Ha delle implicazioni politiche sociali ed economiche lo studio di questa branca del diritto.

A livello internazionale non c'è la giurisdizione obbligatoria.

In questo quadro ci occupiamo, dei soggetti di diritto internazionale in prima battuta, poi ci occuperemo delle fonti:

cioè chi crea le norme giuridiche dell'ordinamento internazionale con una serie di problematiche presenti per la stipulazione di atti esistono le consuetudini, il diritto consuetudinario, che sono delle regole che gli stati della comunità internazionale si sono autoimposte, nel diritto internazionale diventa il più importante il corpus del diritto consuetudinario che si pone superiore a tutto con dei principi che sono INTANGIBILI come la salvaguardia dei diritti umani un altro tipo di principio intangibile è l'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI, oppure IL NON USO DELLA FORZA NELLE RELAZIONI internazionale se non a scopo difensivo.

Andremo poi a vedere il contenuto di alcune regole internazionalistiche, di immunità per esempio.

Analizzeremo anche la commissione di un illecito I modi di soluzione delle controversie e studieremo anche l'uso della forza e ci occuperemo delle corti internazionali

ACCENNO al diritto internazionale privato: si occupa di un diritto più vicino a quello che noi conosciamo nel senso che è una partizione del diritto interno che si occupa delle relazioni e del diritto privato interno ma a carattere internazionale, ci occupiamo dei rapporti privatistici che intercorrono tra I vari membri.

Il diritto internazionale si occupa di questo, una parte si occupa di giurisdizione transnazionale,

Diritto internazionale

20 /09/

Soggetti del’ordinamento giuridico internaz 

identificando i soggetti che sono i creatori e i destinatari delle norme internazionali:

gli stati sn da sempre i soggetti del diritto internazionale, x molto tempo gli unici, poi altri soggetti, ue che è un organizzazione internazionale.

Rivoluzione di oggi , il pensiero che riguarda la possibilità di considerare, a fini molto limitati, l’individuo come soggetto che possa essere portatore di diritti anche a livello internazionale.

Gli stati : come soggetto di diritto internazionale, quando si formano gli stati moderni, 1648,quando finisce la guerra dei 30 anni, trattato di westfalia e si dividono le competenze tra papato e impero, che non dipende più dalla chiesa, autonomia e sovranità dello stato.

Requisiti per essere chiamato soggetto di diritto internazionale :

  • sovranità esterna o indipendenza giuridica, non c’è nessun soggetto l di sopra che lo controlli,

  • sovranità interna,effettività governo che controlla effettivamente una popolazione stanziata in un det territorio.

Come acquisisca i requisiti ,la sovranità, è un fenomeno fattuale. Non c’è nessun procedimento preciso, si tiene conto del risultato, non del processo di arrivo a tali requisiti.

Sovranità esterna o indipendenza : nessuno me la legittima, sono io stato che fondo la mia sovranità e ne garantisco la legittimità , gli altri stati pongono limiti, giuridici, politici ed economici, indipendenza formale e giuridica.

Gli si riconosce la personalità giuridica per poter applicare il corpus di diritto bellico durante il diritto internazionale, questa personalità giuridica non è nemmeno paragonabile con quella degli stati  no trattative

Questi 3 requisiti cambiano per I movimenti di liberazione nazionale:

  1. Controllo effetivo di un gruppo

  2. Sotto la guida di un controllo unico

  3. Turbano l’ordine pubblico dello stato militarmente ma anche pacificamente

Hanno un quid in più rispetto agli insorti, sono ammessi a dialogare (trattative )con gli stati in tutti le sedi in cui si parla dell'indipendenza dello stato che sono volti a liberare, non sono stati a nessun effetto.

Negli anni 70 la cassazione penale ita : arafat presiedeva il movimento di liberazione della

Palestina ; la polizia ita aveva accertato un traffico di armi tra armate rosse, OLP E URSS e arafat

non era stato coperto dall’immunità in quanto la Palestina non era uno stato.

25/09/

All’interno dello scenario internazionale esistono soggetti a cui viene attribuita una soggettività simile a quella degli stati internazionale, senza sovranità interna ed esterna, ma cmq riconosciuta una soggettività internazionale, la santa sede e l’ordine di malta. Questi due soggetti x le missioni che svolgono hanno una posizione privilegiata.

La santa sede : ancora prima del riconoscimento della sua sovranità territoriale ,1929 , gli veniva cmq riconosciuta la soggettività internazionale, lo stato italiano poi ha riconosciuto la sovranità territoriale, alla luce della struttura attuale la si può riconoscere come un micro stato, ha un territorio su cui esercita la sovranità, ha i propri cittadini dotati di propria cittadinanza e ha un potere di governo peculiare perché il papa è il capo del potere esecutivo ,legislativo e giudiziario. Per il diritto internazionale però rileva solo la sovranità interna ed esterna. Attualmente la giurisprudenza tende a ristringere le maglie di riconoscimento di soggettività piena alla santa sede, es quanto si è trattato di riconoscere le immunità ai capi della santa sede, si tende a contestarla ,molti stati tendono a parificarla ad un organizzazione internazionale, piuttosto che uno stato.

Es immunità sempre meno riconosciuta  caso dei ripetitori che causano malattie, penale, lo stato del vaticano aveva fatto valere l’immunità dicendo che la radio è un Organo del potere centrale con funzione pubblicistica e quindi non si può procedere, in cassazione non viene più riconosciuta l’immunità : Quelli che sono gli li decido io.

Sovrano ordine militare di malta  associazione nata con funzioni militari,nata per bloccare gli arabi che volevano entrare in europa e si è convertita in un ‘associazione a fini assistenziali, sanitarie e compimento di opere benefiche, la parabola è opposta quella della chiesa cattolica, il sovrano ordine rappresentava il governo su malta e rodi .posizione privilegiata ha una personalità giuridica internazionale ogni volta che

agisce sullo scenario internazionale per perseguire i fini a lei attribuiti. Protette a livello internazionale solo nell’esercizio delle loro funzioni.

Le organizzazioni internazionali  metà 1900 si inizia a parlare di soggettività internazionale da garantire anche alle organizz internaz , con precisazione, le uniche che possono vantare di una soggettività internaz(riconosciuti come soggetti del diritto internazionale) , solo quelle intergovernative cioè create dagli stati, attraverso la stipulazione di una trattato internaz.

Prima questione nel 1949, si discuteva della soggettività internaz delle nazioni unite, l’ ONU è o non è organizz internaz, nel 48 le nazioni unite inviano in Israele 2 funzionari, Folke Bernadotte(svedese) e un francese, era da un po’ che si dichiarava stato indipendente , nel 48, ciò provoca violenza da parte degli istati intorno. Bernadotte viene ucciso da un gruppo di estremisti ebraici, non protetto adeguatamente, chiedere risarcimento danni si agisce mediante la protezione diplomatica, si agisce in protezione diplomatica nei confronti dei propri cittadini. (in Europa posizione privilegiata perché basta che ci sia l’ambasciata di uno dei paesi europei). La Svezia se lo decide, può agire in protezione diplomatica, le nazioni unite non potrebbero, ma senza protezione diplomatica come faccio a difendere i miei inviati?

L’assemblea generale delle nazioni unite, chiede questa possibilità per e x capire se ha o no il potere, si rivolgono alla corte internazionale di giustizia con sede all’aia , ma potrebbero farlo solo gli stati, ma dallo statuto viene dato un potere alle sezioni unite, la possibilità di chiedere dei pareri alla corte, nel 49 risp, dicendo sono le nazioni unite soggetto di diritto internazionale? Se si allora possono agire in protezione diplomatica, altrimenti no. Le organizz intergovernative possono diventare soggetti di diritto internaz laddove sono altro rispetto allo stato che l’ha creata.

2 requisiti delle organizz 

-obbiettivi chiari e ben definiti, per perseguire i quali goda di autonomia decisionale rispetto agli stati membri, organi capaci di prendere decisioni anche contro il parere degli stati che lo compongono.

-Struttura gerarchica adeguata al perseguimento dei propri obbiettivi, a carattere stabile e permanente.

La corte internaz di giustizia controlla la presenza di questi requisiti.

Risposta della corte internazionale di giustizia sul caso Bernadette 1949

Le nazioni unite sono soggetto di diritto internaz, ma se leggo il trattato istitutivo, non c’è scritto che possa agire in protezione diplomatica, gli stati non hanno delegato questo potere, ma il potere e il dovere di inviare i propri funzionari nelle zone a rischio per favorire la pacificazione, allora anche in assenza si deduce dalla missione che gli stati hanno attribuito all’ONU il potere di difendere e agire in protezione diplomatica.

Nel 1980  reso parere sulla possibilità per l’organizz mondiale per la sanità di chiamare in causa l’Egitto, problema di sapere se era o no soggetto di diritto internazionale

Nel 1996  reso parere su liceità dell’uso delle armi nucleari nei conflitti armati, la corte ribadisce la soggettività in generale delle organizz dicendo che diversamente dagli stati, le organizz non hanno competenza generale, lo stato è il destinatario di tutto e può decidere di concludere trattati in qualunque materia, le organizz  specialità , limitata all’esercizio delle funzioni strettamente collegate allo sviluppo delle proprie competenze.

Gerusalemme  città che rappresenta un punto strategico, punto nodale religioso, sia Israele che la Palestina hanno sempre rivendicato Gerusalemme come capitale, 1966 guerra dei 6 giorni, Israele ha occupato la città e tutto il settore Giordano, ha fatto fallire il progetto di metterlo sotto il controllo dell’ONU. La condotta di Israele è stato un atto illecito, divieto dell’uso della forza violato, ha suscitato le reazioni degli altri paesi e le sezioni unite hanno espresso la loro disapprovazione. (assemblea generale impo ma le risoluzioni non hanno carattere vincolante, organo principale, 5 rappresentante per stato, ogni stato ha un voto., mentre consiglio di sicurezza - organo esecutivo delle nazioni unite, 15 membri, 10 sono rappr di stati eletti a rotazione, decisioni vincolanti 5 permanenti che possono decidere di bloccare le risoluzioni del ocnsiglio. La Palestina ha ricevuto una valutazione negativa, l’assemblea generale aveva incitato costantemente gli stati membri a non riconoscere la nuova situa che si era venuta a creare dopo gli atti degli israeliani, atti confermativi della condotta illecita o che cmq andassero a consolidarla ,astenersi ad es missioni diplomatiche a Gerusalemme. La posizione dell’assemblea generale si è scontrato con alcuni stati che nota quella degli stati uniti nel 6 dicembre 2017 di riconoscere Gerusalemme come capitale dell’israele e trasferire li ambasciate statunitensi. Risoluzione del 21 dicembre dell’assemblea generale con cui si esprime nuovamente, il rammarico per le recenti decisioni concernenti lo stato della città di Gerusalemme, e ha dichiarato nulle tutte le decisioni riguardanti questa città. Decisioni degli stati uniti contrarie all’obbligo di diritto internazionale, di natura consuetudinaria, obbligo di non riconoscimento di situazione prodotte da gravi violazioni di diritto internazionale. Anche la decisione degli stati uniti sarebbe soggetta all’obbligo di non riconoscimento, condotta secondaria di sostegno e consolidamento della condotta illecita.

Fonti del diritto internazionale

Art 38 corte di giustizia internaz dell’ONU dirime le controversie tra gli stati applicando il diritto

internaz, nell’art 38 fonti da cui attinge.

Art 38

1-fonti pattizie, trattati (convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole

espressamente riconosciute dagli stati in lite )

2-consuetudine internazionale (pratica generale accettata come diritto) gli elementi cost della

consuetudine internaz sono l’usus e l’opinio iuris.

3-Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, norma che ha suscitato polemiche ,

presuppone nazioni incivili. Se i principi generali di diritto, sono solo quelli riconosciuti dalle nazioni

civili, sono diritti che il diritto internaz prende in prestito dalle nazioni interne. Fonte integrativa

che colma le lacune del diritto internazionale.

4-principi generali del diritto internaz  fonti consuetudinarie

5- decisioni giudiziarie e dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari

per determinare le norme giuridiche: mezzo per interpretare il significato delle categorie di fonti

precedenti.

Le due grandi categorie di fonti sono pattizia e consuetudinaria stessa efficacia giuridica (fonte

generale primaria che vincola tutti , il trattato fonte speciale ,il trattato fonda la sua legittimità, la

sua forza vincolante in regole consuetudinarie, ma siccome vengono concluse dalla volontà degli

stati sono di pari grado rispetto alla consuetudine) in caso di conflitto criterio specialità,

cronologico, successione nel tempo ecc. prendendo i principi generali di diritto presi dalle varie

nazioni.

Pacta servanda sunt  i patti devono essere rispettati

Nel diritto internazionale non c’è una scala gerarchica delle fonti dire di primo secondo grado non

rappresenta scala gerarchica di efficacia, eccezione  esistono delle consuetudini che sono

inderogabili IUS COGENS 4/5 :

  • divieto dell’uso della forza

-divieto di porre in essere comportamenti tali da mettere in crisi la struttura stessa di uno stato

straniero (con politiche strategiche di alleanze tali da isolarlo ad es)

-rispetto dei diritti umani fondamentali

(-obblighi e principi proclamati dalla carta delle nazioni unite)

6- atti vincolanti approvati dalle organizz internaz, che sono diventati soggetto di diritto internaz

nel 49 (vincolanti peri paesi che hanno ratificato il trattato istitutivo dell’organizzazione, devono

osservare l’atto anche se contrari ad esso.

Il consiglio di sicurezza delle nazioni unite  risoluzioni vincolanti, norme giuridiche vere e proprie

di terzo grado traggono la loro forza dal trattato istitutivo (limiti procedimentali, sostanziali )

possono derogare le consuetudini sempre rispettando i limiti

se i paesi non le osservano illecito internazionale

NORME CONSUETUDINARIE

Diritto non scritto  difficoltà di accertarne la presenza e i limiti delle norme

Elementi strutturali  usus/diuturnitas(elemento necessario ed indispensabile, ma alcune sono

molto recenti, nate da problemi emergenziali che portavano gli stati a tenere i medesimi

comportamenti, si consolidano in breve tempo per il fatto che siano adottati da molti paesi) e

opinio iuris staccato dall’usus ma essenziale per individuare le consuetudini internaz., la mancanza

ne compromette l’esistenza l’usus non inficia, se un paese non osserva commette un illecito

internaz.

Se un gruppo di stati, numero significativo su scena internaz, la contesta in maniera costante porta

all’abrogazione della norma.

1996  divieto dell’uso delle armi  esigenza di scriverlo, perché c’è scritto sui trattati, ma essi

sono conclusi sono da alcuni paesi e cmq riguardano la produzione. i membri della comunità

internaz sull’opinione sn divisi, non esiste un opinio iuris, quindi non esiste una consuetudine sul

divieto dell’uso delle armi nucleari.

commissione deve codificare, ma non c’è alcuna garanzia del fatto che la sua opera

arrivi a conclusione, se rileggiamo l’art 13 della carte dell’onu c’0è scritto hce

l’assemblea generale ha lo scopo di incoraggiare la codificazione e aiutare il suo

sviluppo. Inoltre l’opera degli esperti, è un opera di compromesso, ognuno dovrà

portare la sua posizione. La corte ci dice di non poter assicurare un massima

corrispondenza tra ciò che è stato codificato e la norma consuetudinaria. Prima

ipotesi, difformità, gli autori non c’entrano l’obbiettivo e non codificano, altra ipotesi,

c’entrino l’obbiettivo, approvino norme di diritto consuetudinario e per verificare la

corrispondenza 3 ipotesi, che nel diritto cons esista una consuetudine già

perfettamente formata e quindi la commissione la codifichi perfettamente a questo

punto si avrà una norma puramente dichiarativa, descriverla nei suoi contorni e nulla

di più, può anche essere che svolgano una funzione diversa, cioè che arrivino in un

momento in cui nella comunità internaz si è aperto un problema es piattaforma

continentale, gl istati si comportano secondo una det prassi e allora la commissione

studia un accordo di codificazione, ma quando la norma arriva, svolge una funzione

che la corte definisce critallizzatrice, interniene nella fase di formazione e ne

cristallizza l’ultimo passaggio. 3° ipotesi, nell’ambito internaz può originarsi un

problema che gli stati non riescono a risolvere, viene dato alla commissione il

compito di selezionare delle regole ed essa crea nuove norme, che se accettate dalla

comunità internaz, diventa generatrice di una consuetudine nuova. Nel caso della

piattaforma non si rientra in nessuna delle 3 ipotesi, e allora difformità tra regola

consuetudinaria, e norma pattizia, coloro che non lo ratificano non lo osserveranno.

Laddove ricorre una corrispondenza perfetta, non bisogna sovrapporre la categoria

delle norme, l’accordo non vincola tutti e anche gli stati che non l’hanno ratificata.

Seguiranno la consuetudine e non la regola pattizia, che è la stessa cosa, ma

rimangono separate, non vi è assorbimento. Caso Nicaragua vs Stati uniti,

riguardante le attività di finanziamento ,aiuto , fornitura di armi, supporto logistico

che gli stati uniti avevano compiuto, da quanto detto dal nica non in nica ma negli

stati limitrofi, a dei gruppi di insorti che operano all’interno dello stato del nica e che

vogliono sovvertire il legittimo governo, assistenza fornita ai confini. Nica cita la stati

uniti davanti alla corte, che non ha una giurisdizione obbligatoria, nessuno può

obbligare nessuno a presentarsi davanti alla corte, ci sono modi attraversi i quali si

può accertare la giurisdizione della corte, presentare l’accettazione generale, gli stati

anzi che mettersi d’accordo volta per volta possono presentare una dichiarazione di

accettazione generale della giurisdizione della corte, lo ha fatto Monti. Gli stati uniti

l’avevano presentata anch’essi a delle condizioni, la dichiraz di accettazione della

competenza della corte internaz di giustizia, la presento ma faccio una riserva per

quello che riguarda contratti multilaterali , il nica sostien la violazione di due principi,

ingerenza negli affari interni di una altro stato ,principio che discende dal principio di

sovranità ,e il divieto dell’uso della forza. 2 principi codificati nella carte delle nazioni

unite ,primi articoli della carta dell’ONU , gli stati uniti hanno eccepito che la carte

dell’ONU è una contratto multilaterale, dunque non ha accettato la giurisdizione, la

corte conferma tutto che il trattato istitutivo dell’ONU è un contratto multilaterale, e

che la loro riserva è legittima, però i due divieti sono norme di diritto

consuetudinario, il fatto che la carta ONU l’abbia codificato non vuol dire nulla,

istanza di violazione delle regole consuetudinarie, e gli stati uniti hanno ritirato la

dichiarazione ma cmq è stata giudicata per quel caso. La carta dell’ONU ha codificato

regole consuetudinario, con un lavoro cristallizzativo. Queste due norme oltre ad

essere norme d i diritto internaz consuetudinario, vengono dichiarate dalla corte

anche regole ius cogens, regole consuetudinarie che prevalgono su qualunque

trattato in contrasto  diritto cogente inderogabile

-Uno di questi è il divieto dell’uso della forza, obbligo di risolvere le controversie con

mezzi pacifici

-Rispetto della sovranità statale  divieto di ingerenza negli affari interni degli altri

stati

-Dovere di riconoscere e rispettare i diritti umani fondamentali

-Principio di autodeterminazione dei popoli

Alcune di queste oltre ad essere inderogabili hanno anche un’altra caratteristica 

norme erga omnes, contro la loro violazione può agire qualunque paese dello

scenario internazionale. Di solito solo lo stato leso. Alcune cogens non sono erga

omnes, divieto uso forza ad es. dev’essere lo stato a richiedere l’intervento.

Norme erga omnes 1970 caso Barcellona traction, la corte stabilisce che esistono

casi in cui a tutti gli stati è data la possibilità di agire in giudizio contro det crimini

Es crimine di genocidio , abolizione schiavitù o segregazione raziale

Questi principi più altri principi generali dell’ordinam internaz diversi da  si

intendono norme a carattere consuetudinario che non hanno carattere inderogabile,

non sono solo i ius cogens,che sono principi cardine. Questi principi generali si

distinguono in principi generali a carattere meramente formale, ad es- pacta sunt

servanda , a carattere materiale , sostanziale, ad es ius cogens ma anche divieto di

compiere atti capaci di inquinare l’ambiente ,inquinamento transfrontaliero.

categorie differenti.

. La commissione in sto progetto hanno anche esaminato cose più problematiche e

hanno fatto il punto su questioni controverse es. qual è il ruolo nell’accertamento

della prassi, di soggetti di diritto internazionale diversi dagli stati.

Organizz internaz da un lato sono un campo in cui si può esplicare la condotta degli

stati,possono avere un limitato ruolo nella formazione delle consuetudini, possono

contribuire, inoltre possono contribuire solo nell’ambito di quelle consuetudini che

ricadono nell’ambito del loro mandato. Il peso delle organizz internaz vaeria a

seconda dei loro poteri e della loro estensione. Ong insorti e movimenti di

liberazione nazionale non partecipano alla creazione di diritto cons.

La condotta dello stato può essere sia Attiva che omissiva, inoltre omissiva cosciente

diversa da una mera inerzia, che deve essere cmq cosciente.

Caso nottebbom (1955) esercizio della posizione diplomatica degli altri stati,

notebom cittadino tedesco trasferitosi in guatemala e avendo li il domicilio, aveva

ottenuto la cittadinanza del Liechtenstein. Dopo lo scoppio della guerra il guatemala

alleato aveva trattato nott come un cittadino tedesco prima consegnandolo agli USA

poi negandogli l’accesso. Il Lichtenstein aveva citato il Guatemala davanti alla corte

perché aveva leso i diritti di un suo cittadino. Il Guatemala si difende rispondendo

che la cittadinanza non era reale, effettiva, fittizia, priva di una reale connessione.

Questione : è necessaria una cittadinanza effettiva?

La corte stabilisce, che per invocare la protezione diplomatica, la nazionalità

cittadinansza deve corrispondere ad una situazione reale, in forza di una

consuetudine internazionale riconosciuta dagli stati ,altrimenti no tutela. Omissione

cosciente o inerzia? La corte dice Cosciente

conclusione 15  obiettore persistente, stato isolato che contesta una consuetudine

rifiutandosi di rispettarla ,la dottrina è controversa, l’obiezione dello stato è

ammissibile prima della formazione della regola consuetudinaria. l’obiezione

dev’essere espressa durante il processo di formazione della consuetudine in modo

CHIARO in modo che tutti gli stati possano riconoscerla, e PERSISTENTE e

SISTEMATICO.

unica sentenza della corte internazionale di giustizia 

1951 peschiere norvegiese , norvegia vs regno unito

Oggetto: delimitazione delle zone di pesca esclusive dello stato ,la Norvegia con un

atto interno aveva delimitato in modo favorevole a se,unilateralmente, un’area

esclusiva di pesca, sfruttando la particolare conformazione del territorio. il regno

unito si rifà ad una consuetudine a lei più favorevole , che presupponeva un metodo

diverso, contestata dalla Norvegia, che non riconosce la consuetudine, si dichiara

obiettore persistente, la corte dice che manca la prassi omogenea e come obiter

dicutm : tale regola non sarebbe stata vincolante per la norvegia che non ha mai

rispettato la consuetudine.

la corte in una posizione poco chiara ammette l’esistenza di alcune consuetudini

regionali ,che vincolano alcuni stati e non altri. La corte afferma che la regola

invocata dal regno unito non era omogenea quindi non consuetudinaria e non

riconosce la qualità di obiettore persistente.

2 decisoni della Corte interamericana dei diritti umani che affrontano il tema

riguardo all’esercizio pena di morte degli USA ,nel caso di soggetti che avevano

commesso il reato prima del compimento della maggiore età.

1987 rosh/.... :esiste una consuetudine internazionale che non permette la pena di

morte per tali soggetti.

La corte : se esistesse tale regola comunque USA sempre opposto, quindi dovrebbe

essere una norma di ius cogens che in realtà esisterebbe, ma con profonde

incertezze sul limite d’età ,quindi non essendo consolidata non si potrebbe far

valere.

Approfittando poi della dichiarazione americana dei dirtitti dell’uomo la corte

condanna USA.

2002 caso Dominguez condannato a morte per reato commesso a 16 anni.

USA sostiene la tesi dell’oppositore persistente ,la corte sostiene che tale tesi era

valida poiché la norma si era consolidata, ma siccome era una norma di ius cogens

gli usa non possono obiettare perche non derogabile.

Commissione : formula progetti, anche attraverso dichiarazioni di principio di soft

law non vincolanti.

04/10/

Norme pattizie regole che si danno in autonomia degli stati, l’oggetto dei trattati

può essere coincidente con la norma consuetudinaria. Principio di libertà degli stati.

Produce norme solo per gli stati che vi aderiscono e lo ratificano, che decidono di

Deposito del trattato presso le nazioni unite, obbligo per coloro che vi aderiscono,

non è una fase obbligatoria ,nè che condiziona l’entrata in vigore del trattato, però se

non lo si fa non si potrà far valere davanti alle nazioni unite.

Forma semplificata  quando uno stato conclude in questa forma lo stabilisce nella

fase delle trattative,(normale: negoziato firma entrata in vigore e deposito ) , la firma

del plenipotenziario impegna, vero e proprio requisito, durante le trattative deve

essere esplicitato che il trattato sarà concluso in forma semplificata, la firma significa

vincolarsi, al soggetto gli vengono dati pieni poteri e poteri di firma con obbligo per

lo stato di rispettare l’accordo. Potere di ratifica in ita  presidente della rep, art 87

cost. ,controfirmato da ministro proponente che se ne assume la responsabilità,

quindi è il governo che lo ratifica. Nella cost ita, vi sono alcune materie che vedono,

prima ancora che il governo chieda la ratifica, deve intervenire il parlamento che lo

autorizza, autorizza la ratifica, solo in det materie. Art 80 della cost, autorizz : per

trattati di natura politica, che definiscono la posizione dell’Italia nell’ordinamento

internaz, quando comporta la modifica di leggi interne , se si toccano le finanze,

quando i tratt prevedano l’istituzione di organi arbitrali o di procedimenti particolari

di risoluzione di controversie, quando preveda modificazioni di territorio, la legge di

autorizz alla ratifica è sottratta al referendum abrogativo.

Forma semplificata, solo casi estranei all’art 80 della cost, quelli che rientrano alla

competenza esclusiva del governo.

Riforma dell’art 117 della cost  lo stato e le regioni possono concludere trattati

internaz, accordi con stati stranieri direttamente, o con enti territoriali interni ad un

altro stato. La regione nel diritto internaz non esiste, perché non esistono le

suddivisioni interne allo stato secondo le consuetudini, come fa a creare una fonte

internaz? Sentenze corte cost, le intese non generano fonti giuridiche internaz

vincolanti, norme, solo accordi. Quando si parla di accordi si parla di trattati internaz,

la corte, si sn accordi, ma accordi con materia limitata, la regione deve cmq farsi

autorizz dal governo che munisce il pres della regione, dei pieni poteri, quindi come

plenipotenziario, come suo rappresentante, in forma semplificata che non possono

toccare quindi l’art 80. Chi risp della mancata esecuzione è lo stato. Accordi stipulati

formalmente dalla regione, su mat specifiche , estranei all’art 80 e quindi conclusi su

delega attribuzione dei pieni poteri da parte del governo. Che avrà poteri di

sostituzione.

Art10, tutte le norme consuetudinarie, sono norme per l’ordinamento interno, di

rango cost,

se fossero violate le norme cost sulla competenza a stipulare??

Nell’ordinamento internaz art 27 della convenzione di Vienna, nessuno stato può

invocare principi interni per giustificare il mancato adempimento di una norma

internazionalistica. Eccezione ..> art 46 conv di Vienna, uno stato può far valere una

violazione del proprio diritto interno, sol quando questa si trasformi in un violazione

del consenso, manifesta, di norme di diritto interno di impo fondam :

-solo norme interne sulla competenza a stipulare

-violazione manifesta

-importanza fondam, cost,

9/10/

Interpretazione dei trattati. Nella convenzione di Vienna ci sono delle regola interpretative agli art. 31, 32, 33, corrispondenti al diritto consuetudinario.

Art. 31 Regola generale per l’interpretazione.

  1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
  2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
  3. a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
  4. Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
  5. a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
  6. Si ritiene che un termine o un’espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti.

La convenzione pone una previsione generale, secondo la quale si basa su un criterio di interpretazione di stampo oggettivistico. Non mirano quindi a verificare la volontà degli stati. In realtà la regola generale di interpretazione codificata nell’art. 31 definisce questo oggettivismo come oggettivismo qualificato, perché una serie di parametri concorrono a qualificare la regola di interpretazione. L’art. 31 dice che il trattato deve essere interpretato in buona fede, in base al significato naturale (letterale) da attribuire ai termini, alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato (significato logico e teleologico). Si dice anche che tutto questo deve essere portato avanti, rintracciato, all’intesto del contesto generale del trattato. Il contesto del trattato viene definito dal secondo comma dell’art. 31: il contesto di un trattato comprende il testo del trattato stesso (insieme dell’articolato, il corpus di articoli), il preambolo del trattato (in cui vengono definiti lo scopo e l’oggetto del trattato), tutti gli allegati al trattato (dei più vari a seconda dell’oggetto del trattato). All’interno

 I lavori preparatori: la trascrizione delle sedute del negoziato, le relazioni dei gruppi di esperti. Stiamo così aprendo però l’interpretazione ad un senso soggettivo. Gli strumenti che portavano ad un’interpretazione di stampo oggettivistico non sono stati sufficienti.  Circostanze nelle quali il trattato è stato concluso: questo è in senso atecnico il contesto (situazione politica, geografica, economica, sociale). Anche in questo caso si apre l’interpretazione allo stampo soggettivistico

Questo lascia intendere che ce ne sono sicuramente altri ma che non vengono specificati nella norma. Quali strumenti complementari, gli stati hanno a disposizione tutti quegli strumenti applicati anche nell’ordinamento interno, laddove si può ritenere che siano condivisi e riconosciuti tra gli stati.

Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue

  1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.
  2. La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto.
  3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici.
  4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.

L’articolo 33 si occupa dei trattati autenticati in due o più lingue ufficiali. Il testo del trattato se è approvato in una sola lingua ufficiale, c’è solo un testo autentico: in questo caso non ci sono ulteriori problemi. Il problema è che spesso, laddove ci sono conferenza internazionali con una pluralità di stati, i trattati vengono autenticati in un più lingue ufficiali. Quando sono bilaterali sempre nelle due lingue dei due stati. Ogni conferenza decide la sua lingua, l’inglese c’è quasi sempre. Se oltre ad avere i normali problemi interpretativi, ci metto anche più versioni linguistiche che possono divergere tra loro, aumento i problemi. La traduzione che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, non ha portata di testo autentico.

Primo comma: se ci sono trattati conclusi in più lingue ufficiali, sono tutte poste sullo stesso piano, a meno che le parti in sede di trattativa non dicano che nel caso di divergenza una lingua prevale sull’altra, benché tutte siano autentiche.

Secondo comma: tutte le traduzioni sono prive di efficacia di autenticità.

Terzo comma: si presume che tutti i termini, in tutte le versione linguistiche, abbiano sempre lo stesso significato.

Quarto comma, norma di chiusura: viene indicata la regola di chiusura che si dice che quando vi siano differenze di significato o nelle traduzioni dei vari testi autentici, in primo luogo bisogna seguire la regola di cui all’artt. 31 e 32, oppure quando questo non sarà possibile, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, meglio concili i testi in questione.

Questa conclusione non è stata ritenuta soddisfacente, perché presuppone sempre la possibilità di conciliare i testi nelle varie versioni linguistiche. Nella realtà in alcuni casi è stato impossibile conciliare i testi perché dicevano cose totalmente diverse. Così dottrina e giurisprudenza ha riformulato questo ultimo comma in una versione capace di spezzare la norma in tre sottoprincipi.

 Laddove possibile si fa valere la presunzione dell’art. 33, quindi termini delle varie versioni linguistiche hanno lo stesso significato.  Nel caso in cui il significato comune non si riesce a raggiungere, si dà un’interpretazione conciliativa dei vari testi, forzando un po’ l’interpretazione di entrambi i testi.  Laddove non sia possibile nessuna delle due ipotesi, in caso di palese difformità, si seleziona il significato che meglio soddisfa l’oggetto e lo scopo del trattato.

Solo queste tre sono le norme che si riferiscono all’interpretazione dei trattati nella convenzione di Vienna. Ne manca una ma che non viene compresa perché si riferisce alle organizzazioni: trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, si chiama teoria dei poteri impliciti. Questa teoria è elaborata all’interno degli stati uniti dalla corte suprema al fine di delimitare i poteri tra stato centrale e stato federale. Non è di formazione originaria del diritto internazionale. Dovevano risolvere il problema di permettere di esercitare poteri non previsti dalla costituzione ma necessari al governo per esercitare la sua funzione. Questa teoria è stata utilizzata dalla corte internazionale di giustizia per trarre a favore delle NU, poteri impliciti non espressamente attribuitegli dagli stati membri dell’ONU. Si allargano i poteri delle nazioni unite. Ogni volta che gli viene attribuita una funzione si deduce che l’ONU abbia tutti i poteri per svolgerla anche se gli stati non gli hanno conferito espressamente questi poteri. Per la prima volta nel caso Bernadotte, 1949 (parere sulla possibilità per le N. di agire in protezione diplomatica dei propri funzionari).

Le riserve sono delle dichiarazioni che vengono presentate al momento dell’adozione o della ratifica in cui uno stato dichiara di aderire ad un trattato facendo eccezioni di una o più norme o disposizioni. Le riserve possono avere un contenuto eccettuativo oppure esistono anche riserve a stampo modificativo (da una definizione diversa rispetto a quella accolta). Sono vere e proprie riserve che vanno distinte dalla mere dichiarazioni interpretative, che sono dichiarazioni unilaterali.

Ammissibilità delle riserve (poterle o meno porre secondo il diritto internazionale) e loro accettazione, sono i due problemi che si possono porre a riguardo. Il diritto internazionale classico si poneva in una prospettiva molto semplice, dicendo che se il trattato è frutto dell’accordo di tute le parti che partecipano al negoziato, vuol dire che quando uno stato pone una riserva, questa è ammissibile solo se viene contrattata nel corso del negoziato e quindi comunicata dallo stato che intende apporre una riserva, gli altri stati devono dare il consenso secondo il principio del fatto che il trattato doveva essere voluto in ogni sua parte e secondo il principio dell’integrità del testo, le riserve sono ammissibili solo se accettate da tutti gli stati. Nel diritto classico le due grosse questioni si fondevano in una sola disposizione.

A metà del secolo socso il dirito consutudinario si evolve e scinde il moemnto dell’ammissibilità da quello dell’accettazione. Dice che le riserve, almeno alcune, possono ritenersi ammissibili senza previa autorizzazioni di altri stati. Art. 19 della Convenzione.

Art. 19 Formulazione delle riserve Uno Stato

Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che:

  1. a) la riserva non sia vietata dal trattato;
  2. b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
  3. c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.

Uno stato può formulare una riserva, a meno che non sussistano tre ipotesi:

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Libro di testo: istituzione di diritto internazionale a cura di Carbone Luzzato e Santa Maria (stesso del
manifesto)
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Il diritto internazionale pubblico appartiene a un diritto un po' diverso particolare non è simile a quello
studiato fin ora, non è una branca di quello che si è studiato fin ora, si parla di un diritto che va a regolare
la vita di interazione che non ha nulla a che fare con l'ordinamento nazionale.
È il diritto che regola la vita della comunità degli stati di diritti internazionale.
Questo è un diritto che si occupa come si devono regolare Francia e Italia se vogliono stipulare dei contratti
tra loro.
Questo schema è evidentemente un po' particolare perché non è un ordinamento come lo conosciamo
perché non esiste la triade popolo governo territorio perché mancano I poteri prima citati .
Non ha le funzioni di uno stato, non l'ha e non ce la può avere perché si negherebbe la soggettività di chi ne
fa parte; se dico che vi fosse un entità che possa imporre un qualcosa a uno stato andremmo a definire
come se lo stato non fosse più stato perché non ha più il carattere originario di superiorità.
Se noi andassimo a valutare con occhi costituzionalistici l'ordinamento internazionale non esisterebbe
questo ordinamento.
Ha delle implicazioni politiche sociali ed economiche lo studio di questa branca del diritto.
A livello internazionale non c'è la giurisdizione obbligatoria.
In questo quadro ci occupiamo, dei soggetti di diritto internazionale in prima battuta, poi ci occuperemo
delle fonti:
cioè chi crea le norme giuridiche dell'ordinamento internazionale con una serie di problematiche presenti
per la stipulazione di atti esistono le consuetudini, il diritto consuetudinario, che sono delle regole che gli
stati della comunità internazionale si sono autoimposte, nel diritto internazionale diventa il più importante
il corpus del diritto consuetudinario che si pone superiore a tutto con dei principi che sono INTANGIBILI
come la salvaguardia dei diritti umani un altro tipo di principio intangibile è l'AUTODETERMINAZIONE DEI
POPOLI, oppure IL NON USO DELLA FORZA NELLE RELAZIONI internazionale se non a scopo difensivo.