Passa al documento

Imu, irap, tasi, tari - APPUNTI LEZIONE SU imu, irap, tasi e tari

APPUNTI LEZIONE SU imu, irap, tasi e tari
Corso

Diritto tributario (02590)

216 Documenti
Gli studenti hanno condiviso 216 documenti in questo corso
Anno accademico: 2020/2021
Caricato da:
Studente anonimo
Questo documento è stato caricato da uno studente come te che ha optato per l'anonimità.
Università degli Studi di Palermo

Commenti

accedi o registrati per pubblicare commenti.

Anteprima del testo

FINANZA LOCALE E REGIONALE

Ai sensi dell’art. 119 Cost.: comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi e entrate propri. L’art. 119 è stato attuato dalla L. 42/2009, che classifica i TRIBUTI REGIONALI in:  tributi propri derivati: istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;  tributi addizionali: possibilità delle regioni di modificare le aliquote;  tributi propri: istituiti da leggi regionali.

Poi, il d. 68/2011 ha previsto che dal 2013 fossero imposte alle regioni a statuto ordinario ENTRATE TRIBUTARIE, tra cui: addizionale all’Irpef; compartecipazione all’Iva; Irap; tributi regionali propri; gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale.

Dal 2013, sono stati trasformati in TRIBUTI REGIONALI: tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale; imposta regionale sulle concessioni di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile; tassa per l’occupazione di spazi regionali; imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

La L. 147/2013 ha istituito l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che comprende Imu, Tasi, Tari.

Anche i tributi locali devono essere dichiarati; gli enti locali possono rettificare le dichiarazioni incomplete, infedeli e possono anche accertare tributi non dichiarati con avvisi di accertamento che devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Alla riscossione spontanea dei tributi comunali provvedono i comuni, ma per la riscossione coattiva i comuni si avvalgono dell’ingiunzione fiscale che ha valore di titolo esecutivo. Quest’ultimo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. BARATTO AMMINISTRATIVO: sistema di riduzioni o esenzioni tributarie per i cittadini che effettuano interventi di pulizia o manutenzione o abbellimento di aree verdi, piazze o strade.

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

Disciplinata dal d. 23/2011, è una imposta PATRIMONIALE SPECIALE poiché colpisce il possesso di determinati beni (a differenza delle imposte generali, che colpiscono il patrimonio complessivo). L’imposizione è riservata agli enti locali dal momento che è facile individuare e localizzare i presupposti e quantificare l’imponibile. L’Imu ha sostituito l’Ici (Imposta comunale sugli immobili) ed è alternativa all’Irpef (dovuta per redditi fondiari di beni non locati). Il presupposto è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli non montani). Non è tassata la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale); sono tassate le case di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi con pregi artistici e storici; non è tassata la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio. Sono esenti: gli immobili in possesso della pubblica amministrazione e gli immobili destinati ad usi culturali o all’esercizio del culto; i terreni agricoli di zone montane e i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli; i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice per la vendita (beni-merce). La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, calcolato:

  • per i fabbricati iscritti in catasto: applicando i moltiplicatori fissati dalla legge alle rendite catastali rivalutate (ridotta del 50% per gli immobili dati in comodato tra genitori e figli; del 25% per i terreni agricoli);
  • per i fabbricati non iscritti in catasto: si fa riferimento alla rendita catastale attribuita a fabbricati similari;
  • per i fabbricati posseduti da imprese non iscritti in catasto: si moltiplica il costo di acquisto al lordo degli ammortamenti per un coefficiente di rivalutazione che varia in relazione all’anno di acquisto. Soggetti passivi:  proprietario dell’immobile;  titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie: in caso di diritto di superficie, prima che sul suolo venga costruito un fabbricato, il soggetto passivo dell’Imu è il tiolare del diritto di superficie; in caso di immobile dato in affitto, il proprietario non può rivalersi sul conduttore; in caso di leasing, il tributo è dovuto dal locatario; in caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. L’aliquota è del 7,6‰ (o 0,76%) e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino al 3 ‰. L’aliquota (Imu e Tasi) deliberata dai comuni è ridotta del 25% per chi stipula contratto di locazione a canone concordato. Presupposti, esenzioni, base imponibile, accertamento e riscossione sono disciplinate dai comuni con regolamento.

TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) È disciplinata dalla L. 147/2013. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione di terreni agricoli e dell’abitazione principale. A differenza dell’Imu (che è una imposta), questa è una tassa (infatti non ha come presupposto specifiche prestazioni rese al soggetto passivo). Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati e aree edificabili. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, calcolata come per l’Imu. L’aliquota è dell’ 1 ‰ e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 2,5‰. L’aliquota (Imu e Tasi) deliberata dai comuni è ridotta del 25% per chi stipula contratto di locazione a canone concordato. Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni (es. se la casa ha un solo occupante, se è ad uso stagionale).

  • per i lavoratori autonomi: è data dal valore della produzione, calcolato sottraendo ai compensi percepiti nel periodo d’imposta i costi inerenti all’attività e gli ammortamenti. Si è posto il problema della giustificazione costituzionale dell’Irap, infatti il presupposto dell’Irap è l’esercizio delle attività dirette alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ma per tassare queste attività si adotta una grandezza economica prettamente imprenditoriale (valore della produzione netta) e non si adotta un indice di capacità contributiva (patrimonio, reddito, consumo). A tal fine, però, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il valore della produzione netta è un indice costituzionalmente idoneo di capacità contributiva poiché è una nuova ricchezza assoggettata ad imposizione prima di essere distribuita per remunerare i diversi fattori della produzione. Si è posto anche il problema circa la deducibilità dell’Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi e ciò in quanto l’Irap costituisce un costo dell’attività stessa e quindi dovrebbe invece essere dedotta nel calcolo del reddito imponibile. Si è posto il problema della conformità dell’Irap alla normativa comunitaria che vieta agli Stati di istituire imposte che rappresentino un duplicato dell’Iva. La Corte di Giustizia nel 2006 ha ritenuto che in realtà l’Irap è diversa dall’Iva e che dunque il duplicato non si realizza, poiché l’Irap non deve essere sistematicamente trasferita sul consumatore finale ma va a colpire l’attività produttiva.
Questo documento è stato utile?

Imu, irap, tasi, tari - APPUNTI LEZIONE SU imu, irap, tasi e tari

Corso: Diritto tributario (02590)

216 Documenti
Gli studenti hanno condiviso 216 documenti in questo corso
Questo documento è stato utile?
FINANZA LOCALE E REGIONALE
Ai sensi dell’art. 119 Cost.: comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi e
entrate propri. L’art. 119 è stato attuato dalla L. 42/2009, che classifica i TRIBUTI REGIONALI in:
tributi propri derivati: istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;
tributi addizionali: possibilità delle regioni di modificare le aliquote;
tributi propri: istituiti da leggi regionali.
Poi, il d.lgs. 68/2011 ha previsto che dal 2013 fossero imposte alle regioni a statuto ordinario ENTRATE
TRIBUTARIE, tra cui: addizionale all’Irpef; compartecipazione all’Iva; Irap; tributi regionali propri; gettito
derivante dalla lotta all’evasione fiscale.
Dal 2013, sono stati trasformati in TRIBUTI REGIONALI: tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;
imposta regionale sulle concessioni di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile; tassa per
l’occupazione di spazi regionali; imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.
La L. 147/2013 ha istituito l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che comprende Imu, Tasi, Tari.
Anche i tributi locali devono essere dichiarati; gli enti locali possono rettificare le dichiarazioni incomplete,
infedeli e possono anche accertare tributi non dichiarati con avvisi di accertamento che devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Alla riscossione spontanea dei tributi comunali
provvedono i comuni, ma per la riscossione coattiva i comuni si avvalgono dell’ingiunzione fiscale che ha
valore di titolo esecutivo. Quest’ultimo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
BARATTO AMMINISTRATIVO: sistema di riduzioni o esenzioni tributarie per i cittadini che effettuano
interventi di pulizia o manutenzione o abbellimento di aree verdi, piazze o strade.