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Regolamenti, Decisioni, Direttive, Raccomandazioni E Pareri
Corso: Diritto dell'Unione Europea (0222100065)
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Università: Università degli Studi di Salerno
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Il diritto dell’Unione derivato
Il sistema normativo dell’Unione comprende un ventaglio di at giuridici adottati dalle Istituzioni
dell’Unione, nei limiti delle competenze e con gli effet che i Trattati sanciscono. Questo insieme di atti si
definisce diritto derivato, nel senso che essi derivano dai Trattati, dai quali traggono forza cogente. È ovvio
che essi non possono avere l’effetto di restringere o modificare la portata dei trattati da cui derivano o della
giurisprudenza relativa. Viene in luce l’art. 288 del TFUE che sancisce la tipologia degli atti a mezzo dei quali
le istituzioni dell’Unione esercitano le competenze loro attribuite: REGOLAMENTI, DECISIONI,
DIRETTIVE, nonché RACCOMANDAZIONI e PARERI. Il Trattato di Lisbona, all’art. 289 TFUE,
introduce per regolamenti, direttive e decisioni una distinzione formale tra at legislativi e at non
legislativi, distinzione che dipende esclusivamente dalla procedura con la quale sono adottati.
A. Atti legislativi: (art. 289, c.1): regolamenti, direttive e decisioni sono adottati con procedura
legislativa, sia essa ordinaria o speciale;
B. Atti delegati non legislativi: (art. 290, c.1) , regolamenti, direttive e decisioni sono adottati in
base a delega contenuta nell’atto legislativo, che affida alla Commissione il potere di emanare
questi atti delegati, non legislativi, ma di portata generale che integrano elementi dell’atto
legislativo. Questi atti assumono l’attributo di delegati, per distinguerli da quelli che derivano
da procedura legislativa. Gli atti delegati sono soggetti al potere di controllo di Parlamento e
Consiglio che possono revocare la delega.
C. Atti di esecuzione: (art. 291, c. 2) regolamenti direttive e decisioni assumono la denominazione
“di esecuzione”: si tratta di atti meramente esecutivi degli atti legislativi. Si distinguono dagli
atti delegati perché:
a. destinati ad operare all’interno degli Stati membri;
b. il controllo sull’esercizio delle competenze di esecuzione è affidato agli Stati membri
secondo modalità stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante atti
adottati con procedura ordinaria(art. 291, c. 3).
8. Gli at vincolanti: regolamenti, decisioni e diretve
Il Regolamento
Esso rappresenta nell’Ordinamento dell’Unione l’equivalente della legge negli ordinamenti statali.
•Portata generale: La natura normativa trova fondamento nei caratteri precipui che lo
qualificano, al pari della legge il regolamento ha portata generale ed astratta, si rivolge a
soggetti non determinati e limitati.
È statuito dall’art. 288, c.1 “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. A nulla rileva se sia identificabile o meno il
destinatario e se il regolamento sia suscettibile di applicazione solo uno o più stati, ciò che lo qualifica come
atto legislativo è che i suoi effet riguardino categorie astrattamente considerate.
•Impugnabilità: Considerato che, ai sensi dell’art. 263, c.4, (ex 230 i singoli, persone fisiche o
Giuridiche possono impugnare solo atti regolamentari che “ li riguardino direttamente e
individualmente e non comportino alcuna misura di esecuzione”, la portata generale è spesso
sottoposta alla verifica della Corte di Giustizia sotto il profilo della sua impugnabilità da parte dei
singoli medesimi.
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