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Sente 232 1975(icic)

Riassunto sentenza
Corso

Diritto costituzionale

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Anno accademico: 2020/2021

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SENTENZA 232/

Nel corso di un giudizio civile tra le società industrie chimiche dell’Italia centrale ed il Ministro del commercio con l’estero, le sezioni unite della Corte di Cassazione, accogliendo l’eccezione proposta da ICIC (Industrie chimiche italia centrale),hanno sollevato con riferimento agli art 10(1°comma) e 11 dell Costituzione,questione di legittimità costituzionale dell’art 13(2 e 3 comma) del decreto legge 20 Febbraio 1986 n 59 convertito nella legge 18 Marzo 1968 n 224.(n 224/68) La causa ha avuto origine perché è stata incamerata parzialmente la cauzione versata dalla società ICIC all’atto del rilascio in suo favore di una licenza di importazione nella CEE di 6000 tonnellate di gran turco, importazione che non si è verificata. Secondo la ICIC l’incameramento della cauzione è avvenuto in misura eccessiva rispetto a quanto risposto dai regolamenti CEE riprodotti poi nella legge 224 del ’68 e( nel d. del 28 maggio 68) La Cassazione osserva che la riproduzione con legge interna di regolamenti CEE viola l’art 189 comma 2 del trattato di Roma. La stessa questione di legittimità, è stata sollevata dalla corte di appello di Roma in 3 giudizi

LA CORTE:

La Corte Costituzionale con la sentenza Industrie Chimiche del 30 ottobre 1975, n. 232 aveva cercato un compromesso con la Corte di Giu- stizia sul rapporto tra le fonti del diritto comunitario e il diritto nazionale.

La problematica era simile a quella affrontata con la celebre sentenza Costa vs. Enel, che verteva sull’esistenza dei regolamenti comunitari recepiti in Italia tramite legge di adattamento (procedura non prevista dall’art. 189) in conflitto con le leggi ordinarie posteriori.

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo forza di legge ai regolamenti, risolveva il conflitto con le leggi interne affidando il controllo di legittimità costituzionale a se stessa.

L’argomentazione della Corte Costituzionale era in linea con una sua precedente pronuncia, la n. 183 del 27 dicembre 1973 Frontini, in cui ribadì che il diritto comunitario e il diritto statale ”possono confi- gurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordina- ti secondo la logica di ripartizioni di competenze stabiliti dal Trattato “qualificando i regolamenti comunitari come “atti aventi forza e valore di legge”. Per la Corte i possibili contrasti tra le norme del diritto euro- peo e quelle italiane dovevano essere risolte applicando il criterio della competenza e, di conseguenza, i regolamenti disciplinanti materie di competenza comunitaria dovevano avere immediata applicazione sen- za la previsione di un ulteriore atto legislativo nazionale. Tale principio trovava fondamento nell’art. 11 della Costituzione italiana, che previsto dai costituenti per

favorire la partecipazione dell’Italia all’organizzazio- ne delle Nazioni Unite, con la sua clausola di limitazione di sovranità permetteva la copertura adeguata per l’affermazione dei principi co- munitari.

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SENTENZA 232/1975!
Nel corso di un giudizio civile tra le società industrie chimiche dell’Italia centrale ed il Ministro del
commercio con l’estero, le sezioni unite della Corte di Cassazione, accogliendo l’eccezione
proposta da ICIC (Industrie chimiche italia centrale),hanno sollevato con riferimento agli art
10(1°comma) e 11 dell Costituzione,questione di legittimità costituzionale dell’art 13(2 e 3 comma)
del decreto legge 20 Febbraio 1986 n 59 convertito nella legge 18 Marzo 1968 n 224.(n 224/68)
La causa ha avuto origine perché è stata incamerata parzialmente la cauzione versata dalla
società ICIC all’atto del rilascio in suo favore di una licenza di importazione nella CEE di 6000
tonnellate di gran turco, importazione che non si è verificata.!
Secondo la ICIC l’incameramento della cauzione è avvenuto in misura eccessiva rispetto a quanto
risposto dai regolamenti CEE riprodotti poi nella legge 224 del ’68 e( nel d.m. del 28 maggio 68)
La Cassazione osserva che la riproduzione con legge interna di regolamenti CEE viola l’art 189
comma 2 del trattato di Roma.!
La stessa questione di legittimità, è stata sollevata dalla corte di appello di Roma in 3 giudizi!
LA CORTE:
La Corte Costituzionale con la sentenza Industrie Chimiche del 30 ottobre
1975, n. 232 aveva cercato un compromesso con la Corte di Giu- stizia sul
rapporto tra le fonti del diritto comunitario e il diritto nazionale.
La problematica era simile a quella affrontata con la celebre sentenza Costa vs.
Enel, che verteva sull’esistenza dei regolamenti comunitari recepiti in Italia
tramite legge di adattamento (procedura non prevista dall’art. 189) in conflitto
con le leggi ordinarie posteriori.
La Corte Costituzionale, pur riconoscendo forza di legge ai regolamenti,
risolveva il conflitto con le leggi interne affidando il controllo di legittimità
costituzionale a se stessa.
L’argomentazione della Corte Costituzionale era in linea con una sua precedente
pronuncia, la n. 183 del 27 dicembre 1973 Frontini, in cui ribadì che il diritto
comunitario e il diritto statale ”possono confi- gurarsi come sistemi giuridici
autonomi e distinti, ancorché coordina- ti secondo la logica di ripartizioni di
competenze stabiliti dal Trattato “qualificando i regolamenti comunitari come
“atti aventi forza e valore di legge”. Per la Corte i possibili contrasti tra le norme
del diritto euro- peo e quelle italiane dovevano essere risolte applicando il criterio
della competenza e, di conseguenza, i regolamenti disciplinanti materie di
competenza comunitaria dovevano avere immediata applicazione sen- za la
previsione di un ulteriore atto legislativo nazionale. Tale principio trovava
fondamento nell’art. 11 della Costituzione italiana, che previsto dai costituenti per

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