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Il governo - riassunto ben fatto - Diritto costituzionale

riassunto ben fatto
Corso

Diritto Costituzionale

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Anno accademico: 2019/2020
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Università degli Studi di Catania

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Diritti costituzionale 2

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IL GOVERNO

La struttura è l'attività del governo sono previste e disciplinate dagli ​ artt 92 93 94 95 96 ​ della Costituzione.

Le poche disposizioni costituzionali vanno integrate, in particolare, con tre provvedimenti emanati negli anni successivi:

Legge 400 del 1988 ​, che per prima ha fornito una disciplina è organica della struttura e dei compiti spettanti al governo; ● Decreto legislativo 300 del 1999 ​, con il quale si è provveduto a riorganizzare la struttura centrale e periferica dell'amministrazione dello Stato; ● Decreto legislativo 303 del 1999 ​, che ha riordinato e ridefinito i compiti e la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal​ combinato ​ dell'​ art 92 C ​ e della​ legge 400/1988 ​, si deduce che il ​ Governo è composto da ​:

  • ORGANI NECESSARI ​ = Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri (c. Governo in senso stretto);

  • ORGANI NON NECESSARI ​ = vicepresidenti del consiglio, Ministri senza portafoglio, sottosegretari di Stato, Consiglio del Gabinetto, Comitati Interministeriale, Commissari straordinari​ ​del Governo (organi che costituiscono il Governo in senso lato).

➢ Il processo di formazione del Governo si articola in diverse fasi:

- FASE PREPARATORIA ​=

Fase di avvio in cui si svolgono le consultazioni, in vista del conferimento dell'incarico. Quando il governo presenta le dimissioni al presidente, si formalizza l'apertura di una crisi. consultazione , in vista del conferimento dell’incarico.

Quando il governo presente le dimissioni e presidente ,si forma l'apertura di una crisi.

Il presidente le accetta con riserva , invitando il gabinetto dimissionario a provvedere al disbrigo degli affari correnti.

Il presidente avvia quindi un'attività di tipo conoscitivo, volta a compiere gli accertamenti necessari a realizzare in modo adeguato l'atto di nomina del nuovo governo.

Il presidente, dunque, deve valutare gli orientamenti politici che si palesano all'interno delle camere, in vista dell'accertamento delle possibili intese tra i gruppi presenti in Parlamento.

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Il presidente dà via quindi un'attività di tipo conoscitivo, volta a compiere gli accertamenti necessari a realizzare in modo adeguato l'atto di nomina del nuovo governo.

Il presidente, dunque, deve valutare gli orientamenti politici che si paesano all'interno delle camere, in vista dell'accertamento delle possibili intese tra i gruppi presenti in Parlamento e dell'individuazione della maggioranza disposta a sostenere il Governo nelle Camere.

Le consultazioni permettono al presidente di verificare l'effettiva volontà di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

Devono essere considerate come un obbligo giuridico implicito per il presidente, fondate su una consuetudine costituzionale largamente consolidata è perfettamente coerente con il modello istituzionale definito in costituzione.

Nell'ambito di queste consultazioni, devono essere considerate necessarie quelle dei capi dei gruppi parlamentari e forse anche quelli dei presidenti delle due camere, in vista dell'instaurazione del rapporto fiduciario.

Invece, le consultazioni con gli ex titolari degli organi costituzionali sono più che altro ha ragioni di galateo costituzionale e da tempo sono state considerevolmente semplificate.

In momenti di crisi particolarmente complesse, nel caso in cui il primo giro di consultazione dovesse risultare infruttuoso, i Presidenti della Repubblica (nella prassi) hanno fatto ricorso a uno strumento detto ​ MANDATO ESPLORATIVO ​.

Questo mandato viene conferito a personalità politicamente neutrali ad esempio, i presidenti delle camere, in vista dell'acquisizione di altri elementi di conoscenza per individuare una possibile soluzione di governo.

Gli elementi raccolti attraverso questo mandato, Verranno poi integrati all'attività istruttoria svolta dal capo dello Stato.

Il mandato si conclude con una relazione, sull'esito della missione, fatta dall'incaricato al presidente che poi trae le sue conclusioni.

Diverso dal mandato esplorativo è il ​ PREINCARICO ​, attraverso il quale il presidente affida l'attività esplorativa alla personalità politica cui vorrebbe conferire l'incarico di formare il nuovo governo.

Alla fine delle consultazioni, il presidente conferisce l'incarico di formare il nuovo governo.

Dal 1958 tale incarico è conferito verbalmente, mentre in precedenza il conferimento avveniva con decreto presidenziale.

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ORGANI NECESSARI:

L​ 'art 92 ​ C stabilisce che "​il Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri​".

Questa norma ci dà l'idea della struttura governativa, che assume la forma di un organo complesso, cioè formati da più organi.

I ​ rapporti tra gli organi di Governo sono definiti dall'art 95 C ​.

Quest'ultimo delinea ​ 3 principi, al fine di garantire l'unità e l'omogeneità dell'attività governativa ​:

  1. COLLEGIALE ​= riferito al ruolo del Consiglio dei Ministri, che si occupa della politica generale del Governo;

  2. MONOCRATICO ​ = riguardante la funzione del Presidente del Consiglio, che si occupa di dirigere la politica generale del Governo, in quanto ne é responsabile, cercando di coordinare anche l'attività dei Ministri;

  3. AUTONOMIA MINISTERIALE ​ = che si esprime attraverso la diversificazione di responsabilità dei singoli ministri.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

È n​ ominato con decreto del capo dello Stato ​ da egli stesso controfirmato è dura in ​ carica finché il governo è ​ ​ sorretto dalla fiducia del Parlamento ​ e, quindi, nel caso di bipolarismo per tutta la durata delle camere.

Gode di una posizione di supremazia rispetto ai ministri, poiché egli sceglie ne propone la nomina il Presidente della Repubblica. Egli stesso ne dirige le attività del responsabile in prima persona per tutti gli atti posti in essere dal gabinetto.

Secondo l'articolo 95 della Costituzione egli dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei singoli ministri.

Per quanto riguarda le ​ ATTRIBUZIONI ​:

● Dirige la politica generale del governo; ● Rappresenta il governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali;

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● Promuove e coordina l'attività dei ministri, potendo anche sospendere l'adozione della, sottoponendoli al consiglio;

● Puoi istituire particolari Comitati di ministri con il compito di esaminare, in via preliminare, questioni di comune competenza o di particolare importanza, o esprimere pareri su questioni da sottoporre al Consiglio dei Ministri;

● Presenta alle camere disegni di legge di iniziativa governativa;

● Controfirma gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dall'art 89 C;

● Promuove e coordina l'azione di governo relativamente alle politiche dell'Unione Europea;

● A lui compete anche la Presidenza di 3 organi che garantiscono il raccordo tra Stato e autonomie locali:

- CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI;

- CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI;

  • CONFERENZA UNIFICATA (per i compiti di interesse comune delle Regioni, Province e comuni).

● Esercita funzioni di direzione in materia di servizi per la sicurezza e segreto di Stato (SISDE= servizio per le informazioni e la sicurezza; SIAMO= servizio per le informazioni e la sicurezza democratica; CIRSR= comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

● Può assumere ad interim il ministero di un Ministro (Che comporta una reggenza temporanea).

Nell'ambito dei poteri che spettano al Presidente, è ​ controverso se Il Presidente abbia il potere di prendere l'iniziativa PER REVOCARE I MINISTRI ​.

La Consulta non ha preso in esame il problema legato all'eventuale sussistenza di un potere di revoca, né tanto meno ne ha individuato esplicitamente i titolari.

La Corte sembra limitarsi ad ammettere la legittimità di un potere di rimozione che sopperisce ad una ​ILLEGITTIMA INERZIA DI UN MINISTRO​, dopo il voto di sfiducia del Parlamento. Dunque, in mancanza delle doverose dimissioni di un Ministro, il ​Presidente ha il potere di ripristinare il corretto funzionamento delle istituzione sollevando il Ministro dall'incarico e provvedendo alla sua sostituzione​.

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Il vicepresidente è colui che sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Sul piano giuridico il vicepresidente non si pone come centro autonomo di poteri e responsabilità, ma opererà sempre come un delegato del presidente del consiglio assente o impedito, attenendosi alle direttive impartite da quest'ultimo.

- CONSIGLIO DEI MINISTRI:

È un organo costituzionale collegiato, formato da tutti i ministri (anche quelli senza portafoglio), dal ​ Presidente del Consiglio ​, dal ​ Vicepresidente del consiglio ​ e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ​, che esercita le funzioni di segretario senza voto deliberativo.

Per quanto riguarda le ​ ATTRIBUZIONI ​:

Sono precisate dall'​ articolo 2 della legge 400 del 1988 ​ che al primo comma definisce la

funzione principale del Consiglio dei Ministri: "​determina la politica generale del governo e,

l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì Su ogni questione relativa

all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le camere​".

Il comma 3, stabilisce che sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: ● Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici e alle questioni su cui il governo chiede la fiducia al parlamento;

● I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentate al parlamento;

● I decreti aventi forza di legge egli regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

● Gli atti relativi al promovimento della questione di legittimità di una legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale;

● Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello stato, delle regioni e delle province autonome;

● Le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali di natura politica o militare;

● Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose;

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● Spetta al consiglio deliberare in ordine allo scioglimento anticipato dei consigli regionali, e assumere atti in sostituzione delle Regioni nel caso di inattività relativa a competenze delegate, oltre i termini obbligatori per legge; ● Nominare gli alti funzionari dell'amministrazione statale ed i presidenti di vari enti, istituti o aziende.

Inoltre, il regolamento interno del Consiglio dei Ministri prevede che, nel caso in cui un ministro intenda proporre un provvedimento da inserire all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ne deve fare richiesta al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo, dovrà diramare a tutti i ministri, almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio dei ministri, gli schemi dei provvedimenti sui cui il consiglio dovrà deliberare.

MINISTRI:

I ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su scelta esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non sono previsti requisiti particolari per acquisire lo status di ministro, per cui tale carica può essere ricoperta anche da cittadini non appartenenti al parlamento, come invece è previsto in Gran Bretagna e, accetti in Francia in quasi tutti i paesi europei.

RESPONSABILITÀ:

Sono ​ responsabili ​,​ individualmente​, degli atti adottati dai dicasteri (o Ministeri) a loro affidati e, ​collettivamente​, delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri (ART 95 C).

La responsabilità politica non sorge per la violazione di una norma giuridica, ma deriva dalla mancata corrispondenza tra l'azione del ministro alle direttive che io sono state date dal Presidente del Consiglio.

Dunque, qualora il presidente del consiglio non riponga più fiducia in un ministro, può invitarlo a dimettersi e può precedere al c. ​ rimpasto governativo ​.

Sul ​ piano civilistico ​il presidente del consiglio e ministri sono responsabili per i danni arrecati ai terzi nell'esercizio delle loro funzioni.

Sul ​ piano amministrativo ​, la responsabilità ministeriale viene fatta valere davanti alla Corte dei Conti per i danni arrecati alla pubblica amministrazione.

Essi non sono responsabili, però, Invia disciplinare, dal momento che, quali organi costituzionali, non sono qualificabili come pubblici dipendenti.

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I ministri con portafoglio assumono duplice veste:

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO ​ = cioè si occupano delle definizioni degli obiettivi e dei programmi da attuare;

ORGANO BUROCRATICO ​= ogni ministro viene in partito Ministero, cioè un complesso burocratico che offre l'organizzazione necessaria alle cura degli specifici interessi individuali dalla legge.

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO:

Sono componenti del governo che ​ non sono posti a capo di un dicastero ​.

Questi, differenza dei ministri con portafoglio, sono istituiti attingendo al potere di autorganizzazione riconosciuto all'esecutivo, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio che provvede, sentito il Consiglio dei Ministri, a definire le competenze a loro delegate.

Dal punto di vista organizzativo,​ fanno capo alla Presidenza del Consiglio ​.

VICE MINISTRI:

La loro è una figura non prevista dalla costituzione.

Tale figura è stata introdotta con la ​ legge 81/2001.

Secondo Tale disciplina possono essere nominati vice ministri al massimo ​ 10 sottosegretari ​, cui sono conferite deroghe relative all'intera area di competenza di uno più strutture dipartimentali o di più direzioni generali.

La loro delega é conferita dal ministro competente, in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.

Possono partecipare, se invitati, al consiglio dei ministri, limitatamente a questioni o argomenti riguardanti la loro delega.

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SOTTOSEGRETARI:

Ai sensi dell​ 'art 10 della Legge 400/1988 ​, i Sottosegretari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio, di concerto col ministro che il Sottosegretario dovrà coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.

Una volta nominati, i s​ ottosegretari prestano giuramento nelle mani del presidente del consiglio e sono revocabili con la medesima procedura prevista per la nomina ​.

I sottosegretari coadiuvano il lavoro del ministro a cui sono delegati, svolgendo soltanto le funzioni ad essi delegati dallo stesso Ministro, e pertanto non fanno parte del governo e non sono organi costituzionali.

Non partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministr ​i, ma possono intervenire come rappresentanti del governo, alle sedute delle camere e alle commissioni parlamentari e rispondere ad interrogazioni interpellanze.

Poiché sono legati al Consiglio, ​ seguono la sorte del Governo.

Infatti, in caso di sfiducia sono tenuti a dimettersi insieme con i membri dello stesso Governo.

ATTENZIONE!!

Figura particolare è quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, unico sottosegretario al quale sono assegnate attribuzioni di rilievo.

Svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri ed è preposto al segretariato generale della Presidenza del Consiglio.

A ​ differenza degli altri sottosegretari ​, partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri ma senza diritto di voto, e potrebbe assumere un peso politico non trascurabile prendendo parte ai percorsi decisionali che si realizzano all'interno del Consiglio.

CONSIGLIO DI GABINETTO:

È un organo collegiale avente la funzione di assistere il Presidente e il vice Presidente nella loro attività politica, fermo restante per il ruolo che ha il Consiglio dei Ministri.

È stato istituito dall'​ art 6 della Legge 400/1988 ​.

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- CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA ​ =

È previsto dall'articolo 87 della Costituzione, che si limita, però, soltanto contribuire la presidenza al capo dello Stato.

Ad esso la legge istitutiva attribuisce e l'esame dei problemi politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, e si occupa di fissare delle direttive per il coordinamento delle attività che riguardano la difesa nazionale.

- CIIS ​ (​ COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE INFORMAZIONI E LA

SICUREZZA ​) =

È presieduto dal Presidente del Consiglio, che non può delegare tale funzione.

È un comitato che ha funzione di consulenza e proposta per il presidente del consiglio, in merito agli obiettivi fondamentali da perseguire nel campo della politica informativa e di sicurezza.

● COMITATI DI MINISTRI ​ =

Sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio.

Hanno il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, ed esprimere pareri su direttive dell'attività di governo e su questioni da sottoporre al consiglio dei ministri in. In tali comitati, è possibile anche avvalersi di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione.

La differenza che vi è tra i comitati di ministri e quelli interministeriali sta alla modalità di costituzione di tali comitati ​.

Dunque, dato che i comitati di ministri non vengono istituiti per legge ma vengono istituiti da un atto governativo (cioè dal decreto del Presidente del Consiglio), discende che i provvedimenti presi da tali comitati hanno una valenza meramente interna, di tipo consultivo.

COMMISSARI :

Sono soggetti a cui spetta, pur non avendo la nomina di Ministri, la guida di singoli settori amministrativi.

Rispondono del loro operato al Governo, ​ non ​ al Parlamento.

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Non possono prendere parte al sedute del Consiglio, non possono controfirmare i decreti del Presidente della Repubblica e non godono delle prerogative in ambito processual-penalistico dei Ministri.

RAPPORTO FIDUCIARIO:

L​ 'art 94 ​ spiega il ​ rapporto fiduciario ​che intercorre tra ​ governo e Parlamento ​. Stabilisce che il governo deve godere della fiducia delle camere.

È il presidente della repubblica che deve identificare colui che diventerà il leader del governo.

Per fare ciò Iniziano le prime consultazioni, volte a conoscere gli orientamenti delle varie forze politiche, cercando di individuare colui che possa essere in grado di ottenere una futura maggioranza di governo.

Terminate le consultazioni, il Presidente della Repubblica dall'incarico alla persona che ritieni più opportuna.

Questa, deve poi presentarsi alle camere per ottenere la fiducia.

Se l'incaricato riesce a coagulare attorno a sé il consenso della maggioranza, il capo dello Stato lo nomina presidente del consiglio, dopo aver accettato le dimissioni del vecchio governo (che le presenta con riserva).

Prima della nomina, l'incaricato (cioè il futuro premier) dovrà presentare una lista con quelli che saranno i ministri, che dovrà essere gradita dalla maggioranza che dovrà dargli la fiducia.

Tale lista, viene presentata al capo dello Stato che dovrà poi procedere a emettere i vari Decreti di nomina.

Dunque, dopo che il capo dello Stato Procede alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, si susseguono due avvenimenti:

  1. Il presidente del consiglio e ministri dovranno prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica;

  2. Entro 10 giorni dal perfezionamento del governo (che avviene con il giuramento), il governo deve ottenere la fiducia del Parlamento.

Nel momento in cui il Presidente del Consiglio si presenta alle camere, espone le linee di programma del governo approvate dal consiglio dei ministri.

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La mozione di sfiducia deve essere​ MOTIVATA E VOTATA PER APPELLO NOMINALE ​, in modo da capire le ragioni che hanno portato alla una rottura fiduciaria.

Qualora il Governo fosse battuto fa una mozione di sfiducia, questo ha L'​ OBBLIGO GIURIDICO DI DIMETTERSI.

Lo stesso avverrebbe se le Camere non dovessero concedere la fiducia al Governo dopo la sua formazione.

Presentate le dimissioni, spetta al Capo dello Stato decidere se accettarle avviando la formazione di un nuovo Governo, o respingere decretando lo scioglimento delle Camere.

Nel momento in cui il governo non gode più della fiducia della maggioranza parlamentare si apre la ​ CRISI DI GOVERNO ​.

➢ Le crisi possono essere:

● PARLAMENTARI ​ =

Cioè quelle Grisi che si aprono con l'approvazione di una mozione di sfiducia in Parlamento, proposta è firmata da almeno un decimo dei componenti della camera è votata per appello nominale.

EXTRAPARLAMENTARI ​ = Cioè quelle crisi che ti hanno in seguito a un evento esterno alla dinamica Parlamentare, che paralizza il funzionamento del governo e lo costringe a dimettersi.

Ad esempio il governo potrebbe decidere di dimettersi quando l'andamento di una discussione ho i risultati di una serie di votazione su sue proposte, creino in esso il convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza parlamentare.

ATTENZIONE!!

Le​ dimissioni del Governo, possono aversi anche in caso di:

● Morte, grave malattia o dimissioni del Presidente del Consiglio;

● Elezione di un nuovo presidente della Repubblica, che porterà il governo a dimissioni formali, dato che il presidente entrante secondo una norma di correttezza costituzionale, respinge le dimissioni;

● Svolgimento di elezioni politiche, in vista dell'accertamento della permanenza e rapporto fiduciario.

Secondo una norma di correttezza costituzionale, il Governo è tenuto alle dimissioni, anche se le lezioni hanno confermato la maggioranza al potere.

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In tal caso, il presidente, ancora in forza di un'altra norma di correttezza costituzionale, svolte le consultazioni, potrà respingere le dimissioni ed invitare il governo a presentarsi alle camere per una verifica;

● Dimissioni della maggioranza dei ministri.

ATTENZIONE!!!

Dalla crisi di Governo si differenzia il ​ cd. RIMPASTO ​.

Il Parlamento, oltre che nei confronti del governo, può presentare anche una mozione di sfiducia individuale nei confronti del singolo ministro. La costituzione italiana, non prevede nulla a riguardo.

Espressamente prevista dal solo regolamento della camera, all'​ articolo 115 ​. Invece, per quanto riguarda il Senato, la sfiducia è espressamente prevista con parere della giunta per il ​ regolamento del 24 ottobre 1984 ​.

In merito alla compatibilità della sfiducia individuale con l'ordinamento costituzionale italiano è intervenuta la Corte Costituzionale.

Questa, ha precisato che l'​ articolo 95 ​della Costituzione prevede sia la responsabilità collegiale che quella individuale dei ministri, e sancisce dunque la responsabilità politica dei ministri nella duplice veste di componenti del governo ed i vertici dei rispettivi dicasteri.

Dunque, laddove esiste responsabilità, esiste anche un rapporto di fiducia.

La consulta, ha individuato la ratio dell'Istituto anche nella possibilità di recuperare l'unitarietà dell'indirizzo politico in caso di comportamenti del singolo ministro dissonanti da quelli dell'esecutivo.

CICLO DI BILANCIO :

Il ​ governo ​gode di un ​ potere decisionale esclusivo ​, in alcuni ambiti.

Tra questi spiccano quello della ​ determinazione della politica di bilancio e finanziaria è quello delle politiche comunitarie ​.

Al governo spetta la presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio.

Nella fase di esame e approvazione in Parlamento, il disegno del governo si avvale di una corsia preferenziale ​ grazie alla quale si avrà la determinazione dei vari documenti in ​ tempi certi ​, e il divieto di presentare emendamenti parlamentari estranei all'oggetto della legge di bilancio.

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Il​ Def si compone di varie sezioni ​:

- PROGRAMMA DI SOSTENIBILITÀ:

Programma che contiene tutti gli elementi richiesti dai regolamenti dell'UE e dal codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita (con particolare riguardo agli obiettivi finalizzati alla riduzione del debito pubblico).

- INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ANDAMENTO DELLA SPESA, PREVISIONI SUI

FLUSSI DI ENTRATA E SPESE E LEGISLAZIONE VIGENTE SULLA PRESSIONE

FISCALE ​;

- PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA:

In cui si evidenziano quelle che sono le riforme che si adottano per rispettare i parametri finanziari europei e quanto previsto nell'ambito del cd. Semestre europeo.

2. NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF ​ =

Da presentare in Parlamento entro il 20 settembre di ogni anno per le relative deliberazioni da parte dell'organo rappresentativo;

3. DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO =

Da presentare alle camere entro il 15 ottobre di ogni anno è ormai dotato della Valenza di legge sostanziale, potendo, quindi, introdurre nuovi oneri, ma nel rigoroso rispetto dell'obbligo di copertura come sopra definito;

  1. DISE​ GNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO =

Da presentare alle camere entro il 30 giugno di ogni anno;

5. EVENTUALI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA

PUBBLICA =

Da presentare alle camere entro il mese di gennaio di ogni anno.

(RIVEDERE TUTTO CICLO BILANCIO)

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CONFLITTO DI INTERESSI:

L'assunzione di cariche governative comporta l'obbligo di adottare decisioni destinate a incidere sull'assetto economiche del Paese.

Nel momento in cui si diventa titolari di un rilevante potere, la possibilità di un abuso a fini personali della carica istituzionale è sempre in agguato.

Per questo è l'esigenza di regolare il cosiddetto conflitto fra interessi pubblici e privati, siete tempo manifestata in tutta le democrazie moderne.

Nel nostro ordinamento La disciplina della materia è contenuta nella ​ legge 215/2004.

Tale legge stabilisce che i titolari delle cariche di governo debbano dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

La legge prevede l'applicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri, ai vice ministri, ai sottosegretari di Stato, ai commissari straordinari del governo.

Secondo tale provvedimento, la situazione di conflitto di interesse sussiste quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, o lo mette un atto dovuto, che ha un'incidenza specifica e preferenziale sul suo patrimonio o su quello del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, con danno per l'interesse pubblico.

La ​ vigilanza ​ sugli ​ atti del Governo ​è affidata all'​ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

ORGANI AUSILIARI

Si tratta di organi posti ad ausilio del governo e del Parlamento. Tali organi prendono la denominazione di organi ausiliari perché non svolgono una funzione di amministrazione attiva, ma di iniziativa, di controllo o consultiva, quad iuvando in varie formula attività degli organi deliberativi.

➢ Sono organi ausiliari:

  1. CNEL ​ (​ CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO ​) =

Inizialmente questo organo era stato pensato dal Costituente come un organo che potesse creare un collegamento tra le forze economiche e sociali e le istituzioni, in modo da concretizzare sia il principio secondo cui la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, sia l'impegno dell'ordinamento di promuovere il riconoscimento dei diritti fondamentali anche di natura economica.

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IL GOVERNO
La struttura è l'attività del governo sono previste e disciplinate dagli artt 92 93 94 95 96 della
Costituzione.
Le poche disposizioni costituzionali vanno integrate, in particolare, con tre provvedimenti
emanati negli anni successivi:
Legge 400 del 1988, che per prima ha fornito una disciplina è organica della
struttura e dei compiti spettanti al governo;
Decreto legislativo 300 del 1999, con il quale si è provveduto a riorganizzare la
struttura centrale e periferica dell'amministrazione dello Stato;
Decreto legislativo 303 del 1999, che ha riordinato e ridefinito i compiti e la struttura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal combinato dell'art 92 C e della legge 400/1988, si deduce che il Governo è composto
da:
-ORGANI NECESSARI = Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri
(c.d. Governo in senso stretto);
-ORGANI NON NECESSARI = vicepresidenti del consiglio, Ministri senza portafoglio,
sottosegretari di Stato, Consiglio del Gabinetto, Comitati Interministeriale,
Commissari straordinari
del Governo (organi che costituiscono il Governo in senso
lato).
Il processo di formazione del Governo si articola in diverse fasi:
-FASE PREPARATORIA=
Fase di avvio in cui si svolgono le consultazioni, in vista del conferimento dell'incarico.
Quando il governo presenta le dimissioni al presidente, si formalizza l'apertura di una crisi.
consultazione , in vista del conferimento dell’incarico .
Quando il governo presente le dimissioni e presidente ,si forma l'apertura di una crisi .
Il presidente le accetta con riserva , invitando il gabinetto dimissionario a provvedere al
disbrigo degli affari correnti.
Il presidente avvia quindi un'attività di tipo conoscitivo, volta a compiere gli accertamenti
necessari a realizzare in modo adeguato l'atto di nomina del nuovo governo.
Il presidente, dunque, deve valutare gli orientamenti politici che si palesano all'interno delle
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Downloaded by: giulia.cirino (cirinogiuliamaria@gmail.com)