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Cap. X - L’Obbligazione. Sez. I - L’adempimento dell’obbligazione

Sez.I del rapporto obbligatorio - Diritto Privato - Nivarra, Scognamiglio
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Giurisprudenza (giurisprudenza)

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Anno accademico: 2017/2018
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Cap. X Sez. I Il momento centrale della vita rappresentato della prestazione che ne costituisce oggetto. EFFICACIA soddisfa del creditore ed estingue il rapporto obbligatorio. Anche se questa reazione tra assolvimento e la realizzazione del diritto di credito anche venire meno reale seguita dal deposito in cui non vi soddisfacimento creditorio (art. 1210). Questa figura, come altre, ha creato un ampio dibattito in ordine a quello che il problema del contenuto del rapporto obbligatorio che secondo alcuni un obbligo gravante del debitore e secondo altri una pretesa del creditore. NATURA GIURIDICA Sicuramente interessante la questione relativa alla natura giuridica sulla quale convergono gli art. 1190 e 1191 in ordine alla di chi riceve e di chi esegue la prestazione. In dottrina stato considerato ora un fatto giuridico, ora un atto giuridico in senso stretto, ora un atto negoziale. Art 1191 PAGAMENTO ESEGUITO DA INCAPACE Secondo la tesi che considera come un fatto giudico, riconoscerebbe al compimento della prestazione un effetto solutorio per il fatto stesso che la prestazione sia stata eseguita non considerando la della condotta, trovando una conferma 1191. Infatti riconoscendo questo articolo si rende difficile di tesi che attribuiscano una natura negoziale, proprio solutorio solo se assistito solvendi. Infatti 1191 indica che solvendi irrilevante: la corrispondenza tra prestazione eseguita e quella dovuta da attuazione a quello che il programma obbligatorio. Il problema assorbito dalla preesistenza I termini della questione sono complessi: 1. 1191 non specifica a quale genere di incapace esso si rende la previsione del tutto compatibile con la tesi che riconosce un atto giuridico in senso stretto. 2. In secondo luogo invece non si deve dimenticare che di prende forma in di carattere certamente negoziale. Cap. X 1! di 14 ! IN Il dibattito affetto da una certa confusione, si sovrappongono piani diversi come il piano e quello della prestazione. sempre un ATTO DOVUTO con il quale si attuazione ad una regola giuridica. Mentre la prestazione atteggiarsi sempre in modi diversi a seconda che ora consistere nella conclusione di un contratto o in un comportamento materiale. Quindi dal punto di vista FUNZIONALE rappresentato sempre in maniera unitaria, mentre dal punto di vista STRUTTURALE si articola in schemi operativi riconducibili non sempre riconducibili alla categoria del fatto giuridico. Quindi 1191 ha una partita residuale, se la prestazione consiste nel compimento di negoziale essa soggetta alla disciplina 1425 e 428. DEFINITIVA Quindi alla domanda sulla natura si deve rispondere che esso un atto dovuto, un comportamento esecutivo di una regola data. Non ha quindi senso porsi domande solvendi esso assorbito di cui la prestazione costituisce attuazione: attuazione della prestazione dovuta e quella eseguita un dato rivelante e sufficiente per Questione diversa invece la natura del comportamento in cui la prestazione si concretizza: questo concerne la qualificazione della prestazione e assume la rilevanza tra le varie prospettive indicate come il fatto giuridico, atto negoziale e atto giuridico in senso stretto. Art. 1190 PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACE Estranea al problema della natura la regola indicata 1190 in ordine di del creditore: della prestazione non libera il debitore. In prima battuta la previsione in esame riaccende concezioni risalenti che attribuivano natura contrattuale nel presupposto che solutorio discendesse da un accordo tra creditore e debitore. Anche se questa lettura muove da una lettura sopravvalutata del ruolo del creditore e della disciplina Cap. X 2! di 14 ! OBBLIGAZIONI REALI O PROPTER REM Diverso il caso delle obbligazioni reali, dove il soggetto passivo del rapporto sin dal primo momento determinato ma mutare si inserisce alla di un bene e circola unitamente alla stessa (si parla di obbligazioni ambulatorie): come ad esempio i condomini che devono pagare le spese di manutenzione del palazzo. Il tratto caratterizzante di queste obbligazioni la loro rispetto a quella che la del diritto reale. Questo comporta che il soggetto passivo liberare rinunziando al e di essere debitore solo quando trasferisca il diritto ad un terzo. Le obbligazioni reali rappresentano una deviazione significativa dei principi che governano il sistema. Esse si pongono in contrasto con di mantenere i beni liberi da presi e gravami che ne comprimano il godimento e ne intralcino la circolazione. infatti si mostra prudente a fronte delle vicende che realizzano una modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio. il debitore risponde con il proprio patrimonio sul quale il creditore soddisfarsi in caso di inadempimento. del creditore nella capienza del patrimonio del debitore appare un elemento decisivo del rapporto proprio le obbligazioni reali si assurgono ad una deviazione di questa regola. ONERI REALI Si tratta di pesi gravanti su beni immobili, in dei quali il proprietario obbligato ad una prestazione periodica di denaro (o cose fungibili). Anche se la distinzione NON sembra avere una consistenza al di del piano terminologico gli oneri reali presentano i caratteri (in ordine di dipendenza) e delle obbligazioni reali. Il Soggetto Legittimato a ricevere la prestazione Il debitore si libera solo eseguendo la prestazione nelle mani del creditore. Questa regola generale va precisata e integrata alla luce della disciplina dettata 1188 con riguardo al destinatario del pagamento. SOGGETTI DIVERSI DAL CREDITORE LEGITTIMATI A RICEVERE LA PRESTAZIONE 1188 stabilisce che sono legittimati a ricevere la prestazione Cap. X 4! di 14 ! anche il rappresentante del creditore o la persona che questi ha indicato Queste due figure vanno tenute ben distinte. Il RAPPRESENTANTE, agisce in forza di una procura o di legge in nome del rappresentato. Infatti in questa ipotesi NON cogliersi una deroga alla regola che individua solo nel creditore il soggetto legittimato a ricevere la prestazione: giuridica posta in essere dal rappresentante riferibile in via esclusiva alla sfera giuridica del creditore. invece agisce in nome proprio la legittimazione a ricevere la prestazione viene estesa ad un altro soggetto. con il quale il creditore designa un soggetto quale suo indicatario un negozio autorizzato con duplice effetto: per un verso, si autorizza il designato a ricevere il pagamento che risulterebbe e per un altro verso si autorizza il debitore ad adempiere nella mani per liberarsi. Solo in ordine ad un profilo e figure del rappresentante e sono assimilabili da un lato: in entrambi i casi si conserva la legittimazione a ricevere la prestazione. Tuttavia non ha alcuna legittimazione ad azionare il diritto, effetto della indicazione essendo quello di rendere disponibili al debitore una ulteriore e facoltativa di adempimento ULTERIORI FIGURI DI SOGGETTI LEGITTIMATI A RICEVERE IL PAGAMENTO di pagamento bisogna distinguere la delegazione attiva di pagamento, la quale ricorre quando il creditore (delegante) incarichi il proprio debitore (delegato) che accetta di eseguire la prestazione nelle mani di un terzo (delegatario). Bisogna distinguere la delegazione passiva di pagamento che almeno nella sua configurazione normativa, ricorre quando il delegante debitore del delegatario e incarica un terzo di eseguire la prestazione nei riguardi del debitore. Differenza tra delegazione attiva di pagamento e indicazione designa un ulteriore soggetto legittimato a ricevere la prestazione, senza privare di tre legittimazione il creditore. La delegazione attiva di pagamento invece obbliga il debitore nei confronti del delegante ad adempiere nelle mani del delegatario: non a caso essa ha una struttura contrattuale e si perfeziona con da parte del debitore. Il creditore in questo caso ha uno specifico interesse a che il debitore adempia nei confronti del delegatario, visto che il creditore a sua volta debitore del delegatario. Cap. X 5! di 14 ! buona fede soggettiva dalla quale la regola prevista 1189 si discosta qui la buona fede oggetto di prova. Deve riconoscersi LIBERATORIO, non solo al pagamento al creditore apparente ma anche a chi apparisse legittimato a ricevere la prestazione per non essendolo. Infatti la giurisprudenza riconoscere presupposti ulteriori rispetto 1189: ovvero che le circostanze univoche sulla quali poggia scaturiscono da una condotta imputabile al creditore. Dal punto di vista FUNZIONALE, la previsione 1189 ha un impatto anomalo sul rapporto obbligatorio, che provoca una scissione tra e realizzazione del diritto: si estingue, senza che la pretesa creditoria abbia trovato attuazione. Ricomposizione di questa asimmetria indicata 1189 co. intende tutelare del debitore, ma non consentire che permetta di realizzare un ingiustificato arricchimento. Infatti questi obbligato alla restituzione seconda la disciplina del pagamento per riallocare nella sfera utile del creditore il risultato che esso ha ottenuto. Sotto questo profilo si ammettere che 1189 ravvisi nel pagamento al creditore apparente una fonte legale di obbligazione, ulteriore e diversa rispetto al pagamento anche se si estende al primo le regole del secondo. Luogo Il codice detta disciplina del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita (art. 1182). Da esso dipende in che modo saranno allocati i costi legati al trasporto del bene oggetto della prestazione oppure individuata la parte che recarsi presso per eseguire la prestazione. Questo infatti incide di interessi che economico. FONTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL LUOGO Proprio del problema del luogo al contenuto economico spiega le regole indicate 1182 hanno natura suppletiva: operano solo se le parti nulla abbiamo diposto al riguardo. Per quanto concerne gli usi sorge il problema di stabilire se il codice intenda attribuire rilievo agli usi normativi (art. 8 Prel.) o a quelli negoziali (che risultano ampiamente Cap. X 7! di 14 ! consolidati nel contesto socio economico). Appare preferibile la seconda ipotesi, coerente con suppletiva della disciplina codicistica. problematici sono gli ulteriori parametri come la natura della prestazione e le altre circostanze indicate 1182 per la determinazione del luogo Qui viene in gioco una valutazione affidata legata al caso concreto. CRITERI DI FONTE LEGALE Ove i criteri individuati dal co non possano trovare applicazione si utilizzano i criteri dei commi successivi che si distinguono in tre ipotesi: A. Se la prestazione dovuta consiste nella consegna di una cosa certa e determinata, essa deve essere eseguita nel luogo in cui la cosa si trovava quando sorta. B. Se ha una certa somma di denaro, essa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore possiede al tempo della sua scadenza indicato. portable. C. Invece essa deve essere adempiuta al domicilio che il debitore possiede al tempo della sua scadenza. La regola indicata dal punto B non riguarda tutte le obbligazioni pecuniarie, visto che essa si applica solo quando il titolo dal quale discende il credito ne stabilisca e la scadenza. Inoltre le obbligazioni portable diventano quando il domicilio che il creditore ha al momento della scadenza del rapporti diverso da quello che avevo quando esso sorto. In questo caso infatti il debitore eseguire il pagamento al proprio domicilio, lo dichiari preventivamente (es. nella cessione del credito). REGOLE SPECIALI La disciplina dettata 1182 riveste una portata generale. Essa trova una deroga nelle regole speciali dettate dal codice come riferimento a singoli tipi contrattuali. (es. 1774 come indica il contratto di deposito che la consegna della cosa deve essere fatta nel luogo in cui essa custodita, luogo che non coincide con il punto dove sorta Altra parziale deroga prevista in materia di contratto di compravendita come indicato 1498 dove viene impostata la Cap. X 8! di 14 ! Ora 1185 dispone che il termine deve sempre intendersi a favore del debitore, salvo che risulti diversamente e sia fissato per entrambi o per il creditore. Questo un primo momento di favor per che ispira, la disciplina delle obbligazioni traducendosi in regole che spingono il rapporto verso una definizione compiuta. Questo anche si fornisce alla ricchezza di circolare velocemente. La TENSIONE trova una chiara espressione 1185 co, secondo il quale il debitore che esegue la prestazione anticipatamente, sebbene il termine fosse previsto nel suo interesse, non chiedere la restituzione di quanto prestato. Gli data la di ottenere la ripetizione della minor somma tra la perdita che egli ha patito per avere adempiuto prima del tempo e il vantaggio che il creditore ha ottenuto. La disposizione in esame circoscrive della prestazione effettuata prima del termine alle ipotesi in cui il termine sia fissato del debitore. Nessun problema sorge quando sia fissato del creditore. Le ragioni che escludono la della prestazione adempiuta anticipatamente, sia quando il termine fissato del creditore che del debitore, conducono ad escludere la della prestazione adempiuta anticipatamente anche dove il termine sia fissato di entrambe le parti. La tensione non estranea 1183 co con riferimento in cui la determinazione del termine sia rimessa alla del creditore: stabilito che il debitore, possa ricorre al giudice in caso di inerzia della controparte. Questa determinazione costituisce un intervento privata incisivo di quanto potrebbe apparire: la fissazione del termine viene affidata al giudice il quale contemperare del creditore a scegliere il momento giusto con cui il debitore liberarsi. Diversa la ratio della previsione relativa in cui la determinazione del termine sia rimessa alla del debitore. Anche in questo caso previsto del giudice ad istanza del creditore. del terzo Il debitore normalmente esegue la anche se in alcuni casi non bisogna considerare del terzo (art. 1180). Cap. X ! di 14 10 ! Emergono dalla lettura di questa disposizione emerge una regola di carattere generale e due eccezioni. La REGOLA GENERALE, esclude che il creditore possa legittimamente rifiutare la prestazione eseguita da un terzo, essa integri gli estremi di un esatto adempimento. Infatti il creditore ha la di rifiutare un adempimento inesatto. Dunque il terzo intervenire solo nei limiti in cui la sua prestazione attui pienamente del creditore. Entro questi limiti infatti il terzo sempre intervenire indifferente al creditore che la sua pretesa venga soddisfatta dal debitore o da altri. SURROGAZIONE La nozione di adempimento presuppone la preesistenza di a carico del soggetto che esegue la prestazione. Infatti 1180 vuole proprio indicare la presenza di funzionale tra la prestazione eseguita dal debitore e quella eseguita dal terzo. Infatti al creditore che riceve la prestazione dal terzo data la di surrogare (sostituire) nel proprio diritto verso il debitore (art. 1201). La regola che preclude al creditore di opporsi alla prestazione del terzo rappresenta significativo della regola riassunta della formula della tensione il primato riconosciuto al momento realizzativo che prevale su quale altra istanza contraria. Non importa in senso contrario, che il debitore possa aspirare a ricevere la prestazione dal debitore, che il debitore non gradisca del terzo. La regola generale conosce due eccezioni: 1. INTERESSE DEL CREDITORE A RICEVERE LA PRESTAZIONE DAL DEBITORE La prima viene indicata principalmente quando il creditore ha interesse personale della prestazione da parte del debitore (art. 1180 co). Bisogna escludere un interesse meramente soggettivo del creditore a ricevere la prestazione dal debitore: quindi si paralizza la del creditore di ricevere dal terzo. Deve dunque ritenersi che ci sia la presenza di un interesse oggettivo apprezzabile che concretizzi in esame e legittimi il rifiuto del creditore. Ricorre quando ci sono delle oggettive del debitore a ricevere la prestazione e ad attuare il programma obbligatorio, creando la scontentezza del creditore a ricevere la prestazione da un terzo. Cap. X ! di 14 11 ! del pagamento Quando creditore e debitore sono legati da una di rapporti, aventi titolo diverso ma omogenei si pone il problema di a cui il pagamento si riferisce. Il problema si pone per le obbligazioni pecuniarie dove la somma corrisposto non sia sufficiente ad estinguere integramente tutti i debiti e quindi bisogna individuare quello che il rapporto a cui imputare il pagamento: e a causa delle condizioni previste dal titolo da cui discende il rapporto. del pagamento a questo o a quel rapporto, se NON il frutto di un accordo tra le parti, rimessa al debitore il quale dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare (art. 1193 co) senza che al creatore sia concesso opporsi. FAVOR DEBITORIS Il codice al di dei casi in cui le parti raggiungano un accordo dal fine di risolvere questo conflitto fa prevalere le del debitore su quelle del creditore, anche se deve subire questa imputazione solo se e nei casi in cui il pagamento costituisca integralmente adempimento da cui esso discende. IMPUTAZIONE E QUIETANZA Se il debitore non indica a quale rapporto debba essere imputato il pagamento, data al creditore la di compiere questa scelta, dichiarando la propria nella quietanza (ricevuta) di pagamento. Questa deve essere ovviamente accettata dal debitore (art. 1195). La del creditore non rileva in ma solo ove essa si sposi con la del debitore. Non difficile conclude che in questo dispositivo, una fattispecie contrattuale nella quale la manifestazione del concorso del debitore affidata per il fatto concludente della quietanza. Quindi si comprendere che rilevante della del debitore ed invalida della quietanza se determinata con dolo o sospesa. 1195 quando parla di sorpresa intende, una figura sconosciuta a quelli che sono i vizi dl contratto, ma significativa di particolare avvertita di garantire la piena consapevolezza della Un dato certo che il codice non contempla dalla parte del creditore il debitore sempre rifiutare la quietanza, la dichiarazione del creditore ha solo valore di una proposta. Cap. X ! di 14 13 ! CRITERI LEGALI Ove non rilevi dalla delle parti, operano in via residuale e secondo un ordine gerarchico individuato, secondo quanto indicato 1193 co ai sensi del quale il pagamento deve essere imputato al debito a quello meno tra debiti garantiti a quello oneroso per il tra debiti onerosi a quello antico. Questi criteri operano in deroga 1181 possono condurre ad un adempimento parziale del debito che il creditore non rifiutare. Al riguarda bisogna ricordare che il pagamento integrale solo quando riprende, oltre al capitale, anche gli interessi e le spese. ADEMPIMENTO PARZIALE Ove il creditore accetti un adempimento parziale, si pone il problema di stabilire a quale voce (capitale, interessi e spese) attribuire il pagamento sempre se le voci siano liquide ed esigibili. Tale problema si risolve 1194 casi sensi del quali il debitore imputare le somme al capitale, che agli interessi e alle spese solo se vi con il creditore. In assenza di accordo, il pagamento imputato ex lege ali interessi e alle spese. La regola in questo caso riflette il favor creditoris, mira ad evitare che il debitore rimborsando il capitale impedisca che decorrano interessi. Ovviamente il creditore che riceve la prestazione tenuto a rilasciare la quietanza di pagamento che costituisce prova di adempimento, considerando in tal modo una confessione stragiudiziale del creditore (art. 2735). Il creditore tenuto poi ad annotare il dato pagamento del titolo qualora il debitore lo richieda (art. 1199). Assimilabile tale fatto sul piano probatorio. Cap. X ! di 14 14 !

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Cap. X - L’Obbligazione. Sez. I - L’adempimento dell’obbligazione

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Cap. X - L’Obbligazione. Sez. I - L’adempimento dell’obbligazione
Il momento centrale della vita dell’obbligazione è rappresentato dall’adempimento, cioè
dall’esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto.
EFFICACIA - Ladempimento soddisfa l’interesse del creditore ed estingue il rapporto
obbligatorio.
Anche se questa reazione tra assolvimento dell’obbligo e la realizzazione del diritto di
credito può anche venire meno nell’ipotesi dell’offerta reale seguita dal deposito in cui non
vi è soddisfacimento dell’interesse creditorio (art. 1210). Questa figura, come altre, ha
creato un ampio dibattito in ordine a quello che è il problema dell’individuazione del
contenuto del rapporto obbligatorio che secondo alcuni è un obbligo gravante del debitore
e secondo altri una pretesa del creditore.
NATURA GIURIDICA - Sicuramente è interessante la questione relativa alla natura
giuridica dell’adempimento, sulla quale convergono gli art. 1190 e 1191 in ordine alla
capacità di chi riceve e di chi esegue la prestazione. In dottrina l’adempimento è stato
considerato ora un fatto giuridico, ora un atto giuridico in senso stretto, ora un atto
negoziale.
Art 1191 PAGAMENTO ESEGUITO DA INCAPACE - Secondo la tesi che considera
l’adempimento come un fatto giudico, l’ordinamento riconoscerebbe al compimento della
prestazione un effetto solutorio per il fatto stesso che la prestazione sia stata eseguita non
considerando la volontarietà della condotta, trovando così una conferma dall’art. 1191.
Infatti riconoscendo questo articolo si rende difficile l’indicazione di tesi che attribuiscano
all’adempimento una natura negoziale, proprio perchè l’adempimento è solutorio solo se
assistito dall’animus solvendi. Infatti l’art. 1191 indica che l’animus solvendi è
irrilevante: la corrispondenza tra prestazione eseguita e quella dovuta da attuazione a
quello che è il programma obbligatorio. Il problema è assorbito dalla preesistenza
dell’obbligazione.
I termini della questione sono più complessi:
1. L’art. 1191 non specifica a quale genere di incapace esso si riferisca; ciò rende la
previsione del tutto compatibile con la tesi che riconosce nell’adempimento un atto
giuridico in senso stretto.
2. In secondo luogo invece non si deve dimenticare che l’adempimento di
un’obbligazione prende forma in inattività di carattere certamente negoziale.
Cap. X
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