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Cibernetica - appunti lezioni

appunti lezioni cibernetica
Corso

Informatica giuridica / Cyberlaw and legal informatics modulo di Filosofia del diritto 

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Anno accademico: 2019/2020
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Università degli Studi di Udine

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CIBERNETICA: approccio multi disciplinare nato un secolo fa, nasce come forma di filosofia della scienza o come approccio multidisciplinare di carattere tecnologico, quindi come formalizzazione della conoscenza umana, di tutte le discipline (dalla biologia alla sociologia, alla matematica ecc). Nel corso dei primi 50 anni nasce l’intelligenza artificiale e si scopre che questa formalizzazione funziona non solo dal punto di vista tecnologico: le invenzioni che tocchiamo con mano oggi sono il frutto di questo percorso (es televisione, radar, internet). Questa visione formalistica traspira nelle altre discipline: dalla psicologia, sociologia, antropologia, al diritto: in fondo si può dire che l’approccio cibernetico è stato trasferito in tutte le forme di conoscenza. La parola cibernetica è andata a perdersi: quando si parla di cibernetica c’è una distorsione dal punto di vista linguistico. PRIMA CIBERNETICA: idea della società dell’informazione come modello di convivenza (cioè una visione culturale della società dell’informazione, di come siamo noi oggi rispetto alla tecnologia il fatto che la tecnologia non è un corpo estraneo rispetto alle nostre relazioni sociali ma è incorporata a come noi concepiamo le relazioni sociali). SECONDA CIBERNETICA: come noi oggi interagiamo con i sistemi tecnologici e giuridici. TERZA CIBERNETICA: Come la soggettività si trasforma e diventa un’entità artificiale (entità artificiale per antonomasia che esiste nel diritto è lo Stato)

Differenza tra una visione classica della socialità e giuridicità, diritto naturale e l’uomo come animale sociale e la visione moderna (uomo come individuo e quindi come entità essenzialmente volitiva per cui la razionalità non è altro che un ostacolo da superare o uno strumento per realizzare le proprie ambizioni o i propri desideri) ma ciò che è interessante della meta modernità è l’idea dell’inquietudine: il fatto che noi siamo continuamente scissi tra un “qui ed ora” e un “altrove”. Il controllo è il surrogato di tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Questa è la base della cibernetica: cioè l’idea che l’essere umano sia essenzialmente un’entità comunicativa quindi spogliata di una interiorità: noi esistiamo in quanto ci immergiamo nel flusso delle informazioni come se fossimo un operatore informazionale, se non comunichiamo non viviamo. Questa è l’idea, per certi versi alienante, che sta sotto certe concezioni del Digital Divide; e si cerca di superare il digital divide rivestendo il contatto con la tecnologia di una qualificazione giuridica sulla base del fatto che senza internet l’essere umano non è più tale. Si parla del Leviatano cioè l’idea che lo Stato possa essere concepito come un organismo e che l’organismo stesso, biologico (quindi anche noi esseri umani) non sia altro che un insieme di cinghie e meccanismi nel senso vero della parola: nell’incipit del Leviatano si parla di una concezione materialistica dell’esistenza, le organizzazioni sociali e gli esseri umani non sono altro che meccanismi di cui bisogna comprendere le leggi di funzionamento. L’idea di fondo di essere umano è un individuo che si libera attraverso la tecnologia: esempio app immuni è un’idea di ‘salvezza’. Vi è l’idea che anche la giuridicità sia toccata da questo approccio: per cui non esista più la contrapposizione tra ciò che è giuridico, in senso tradizionale, e ciò che è tecnologico sempre in senso tradizionale, ma tecnologia e diritto si fondono: il diritto diventa una forma di tecnologia, e la tecnologia acquisisce una forma di intrinseca normatività. Qualcosa è proibito o non consentito perché il sistema giuridico-tecnologico lo impedisce, lo proibisce. Abbiamo così una visione diversa anche della giuridicità. La cibernetica è l’evoluzione ulteriore di concetti che esistevano già nella scienza moderna, è un’estremizzazione della scienza moderna. L’informatica giuridica è un’estremizzazione della scienza giuridica. L’idea di fondo della cibernetica è che un sistema sia autopoietico e teleonomico : se pensiamo a com’era concepito il diritto nella classicità il diritto positivo doveva fondarsi sul diritto naturale, non doveva esistere una legge ingiusta in quanto in violazione di un ordine dato da una realtà cosmologica. Nella modernità questo legame si spezza: esiste l’ordine naturale e il sistema del diritto positivo che deve trovare una sua legittimazione e un suo fondamento e lo trova nel potere del sovrano. Il diritto concepito come sistema cibernetico non è altro che l’idea che il diritto possa essere un sistema auto sussistente cioè autopoietico quindi un sistema che si fa da se ed è fine per se stesso: non ha bisogno del potere ‘politico’ inteso come qualcosa di separato dal potere giuridico in quanto lo ingloba, è più forte, attrae a se ogni entità:

è un sistema che vive in un ecosistema ma che non ha rapporti con la natura, e ponendosi come autopoietico non si pone nemmeno in termini di rottura con la natura, la natura semplicemente non esiste.

Tre idee che stanno alla base della cibernetica: - Idea che tutto sia informazione: si unificano tutte le dimensioni della realtà. Tutto ciò che è naturale o artificiale, biologico o umano, individuale o collettivo è tradotto in input e output. - Tutto è conoscenza: approccio interdisciplinare, proprio perché sottende ad una visione unitaria della realtà, si diffonde in tutte le discipline scientifiche. - La scienza è verità: visione cosmologica, il carattere totalizzante conferisce ad una forte connotazione spirituale. Tutto è informazione e tutto è conoscenza e quindi operativo, possiamo usare l’informazione per manipolare la realta; e il fatto che la scienza sia portatrice di verità 2+2=4 non è un’evidenza materiale ma cosmologica da cui si può trarre un senso esistenziale cosa che la scienza intesa in senso moderno non pretende.

Ci sono tre approcci della cibernetica: 1) quello oggettivo della prima cibernetica o cibernetica dell’adattamento: cioè l’idea che una società, tenda al suo equilibrio, per cui dopo una perturbazione trovi un altro equilibrio; 2) intermedio: si parla della seconda cibernetica cioè il problema dell’interazione tra la società e i suoi componenti, tra sistema e osservatore; 3) soggettivo quindi della terza cibernetica: in cui il sistema cibernetico acquisisce una forma di coscienza o auto coscienza: tema alla base della problematica dell’attribuzione di un pensiero ai sistemi di intelligenza artificiali i quali reagiscono rispetto agli stimoli ambientali quindi hanno una forma di coscienza o di auto coscienza? Esiste una coscienza senza auto coscienza? E come definiamo la mente/il cervello o l’anima? Aspetti che hanno rilevanza per la terza cibernetica.

L’idea della sintesi tra diritto e tecnologia viene oggi chiamata diritto artificiale per far vedere che esiste un passaggio ulteriore al diritto positivo (diritto naturale  diritto positivo  diritto artificiale) e questa visione dell’artificialità del diritto è tendenzialmente inserita all’interno di un approccio di tipo formalistico c. nichilismo giuridico. Autore tradizione dell’informatica giuridica in europa è Niklas Luhmann; autore di riferimento del nichilismo giuridico in italia è Natalino Irti; autori di riferimento dell’informatica giuridica in italia sono Giovanni Sartor e Ugo Pagallo.

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE.

Nella Società dell’informazione vi è l’idea per cui noi non possiamo rinunciare alla nostra dimensione tecnologica sociale, noi non possiamo fare a meno della Rete in quanto siamo in una Rete; o meglio possiamo anche allontanarci dalla Rete (es rifugiandoci in montagna e staccando la connessione) ma così facendo rinunciamo alla nostra socialità come tale questa è una scelta a cui oggi siamo chiamati a piegarci. Da dove deriva questo modello all’interno dell’UE? I passaggi necessari sono 3: 1) dagli anni 70 al 93: creazione dell’infrastruttura tecnologica, abbiamo bisogno di antenne, satelliti, cavi, in quanto bisogna creare il mercato dei servizi dell’informazione. 2) Dal 93 al 99: idea di fondo per cui attraverso la diffusione dell’informazione si crea innovazione, attraverso la quale si crea ricchezza. Questo tipo di approccio è un terzo modello tra i due grandi modelli dell’economia politica (quello liberale della concorrenza, dell’iniziativa individuale e quello di tipo ‘colletivistico’ dello stato che assiste e sorveglia, unisce e tendenzialmente totalitario) abbiamo questo modello ibrido che dice che bisogna stimolare la libera iniziativa per avere un beneficio collettivo, stimolare la libera iniziativa attraverso l’innovazione tecnologica che porta benessere e quindi crescita economica; non serve che lo stato ci controlli non serve che il privato rimanga libero così come lo è, creando problemi di concorrenza ecc. Questo modello è quello che è stato adottato dall’UE. 3) Dal 99 in poi: il fatto che questo modello economico si sia trasformato in un modello di convivenza, in un modello culturale.

Dal punto di vista giuridico l’idea è che fa fatica a entrare nella logica più comune questo passaggio alla complessità del diritto, in quanto molti giuristi non la concepiscono. Questo genera delle difficoltà anche di comunicazione. Tipo di potere  tipo di problematica Potere esecutivo  amministrazione digitale Potere legislativo  legimatica Potere giurisdizionale  giustizia elettronica Cos’è l’amministrazione digitale? Modo in cui viene digitalizzato il potere esecutivo quindi l’apparato amministrativo. Il fondamento si ritrova nella costituzione: l’amministrazione viene digitalizzata perché bisogna aumentare l’efficienza dei processi (in senso organizzativo) amministrativi e per, questo è un valore della costituzione, aumentare anche la trasparenza: per fare questo ci sono stati degli interventi normativi legge 229/2003 e c’è anche il codice dell’amministrazione digitale. (CAD) La cosa significativa è che questo codice dell’amministrazione digitale CAD che è stato il corpus normativo principale per la digitalizzazione amministrativa è stato oggetto di numerosi interventi perché è il nucleo di tutte le problematiche della PA: il processo di digitalizzazione della PA è il problema oggi della PA per un problema di risorse oggettive/materiali (i computer) per un problema di personale, ma anche di formazione in quanto il personale deve essere formato e questo è difficile soprattutto perché le stesse tecnologie sono in continua evoluzione. Vi è anche un problema ulteriore dato dal fatto che ad un certo punto lo stato ha dovuto prendersi come competenza esclusiva anche il coordinamento informatico dell’amministrazione statale: altrimenti c’era il problema di avere diversi sistemi informatici amministrativi, tanti quanti sono le regioni, con protocolli diversi e standard diversi e quindi con una difficoltà di coordinare e generare informazione all’interno dello stato. Una volta ripreso questo compito le cose hanno iniziato a funzionare meglio.

IL DOCUMENTO INFORMATICO:

Cos’è un documento in quanto tale? È una rappresentazione, ci sono dei fenomeni reali (che possono essere un fatto, una circostanza, un evento) da quella situazione estraiamo una rappresentazione che può essere fotografica, un monumento, dipinto, video: quindi usiamo la tecnologia per rappresentare il contenuto informativo relativo al fatto, il documento è un filtro della realtà. Prendo determinati aspetti del fenomeno che è avvenuto e li cristallizzo in una rappresentazione, la quale può essere compiuta attraverso diverse tecnologie, la stampa l’incisione, la stampa laser o anche l’immagine digitale ad esempio e quindi il documento informatico o elettronico non è altro che una rappresentazione informatica di fatti o eventi. Di fatto un file può essere considerato un documento se e in quanto costituisce la rappresentazione di qualcosa. Problema di fondo con cui ci si scontra nell’informatica giuridica: il fatto che il file non è altro che un clone, non posso distinguere tra file originale e la sua copia in quanto possono essere uguali. Si pone il problema nell’ambito digitale di distinguere tra ciò che è l’originale e ciò che è la copia. Non esiste in termini tecnologici una differenza apprezzabile, o meglio può non esistere. Come si può fare per rappresentare qualcosa in termini genuini per poter essere in grado di apprezzare la rappresentazione contenuta all’interno del documento, per poterci affidare ai contenuti dei documenti informatici? Esempio: foglio su cui c’è scritto “pagherò al portatore un milione firmato” perché il giudice possa condannare il firmatario al pagamento di un milione il documento deve essere originale; se invece del documento originale ho una fotografia dello stesso posso ottenere lo stesso effetto? La risposta è no in quanto la procedura civile richiede una forma scritta, e una fotografia non integra una prova scritta. Perché la legge non equipara il documento informatico fotografia, al documento cartaceo originale. E se porto una fotocopia del documento originale? No, in quanto pur essendo cartaceo quindi materiale non è originale non è scritto. Esiste un altro modo di digitalizzare i testi: ed è prendere dal documento originale e trascriverlo: il vantaggio in questo caso è che il testo può essere elaborato. Ci possono essere diverse forme di rappresentazione e quindi diverse forme di astrazione dello stesso contenuto rappresentativo, della stessa informazione: il documento contiene informazione in senso figurato, la rappresentazione crea un significato questo è importante in quanto lo stesso significato che ho nel documento cartaceo c’è l’ho anche nel testo digitalizzato.

Definizioni che sono presenti nel CAD, corpus normativo nel quale andiamo a trovare la descrizione della disciplina di tutto questo fenomeno normativo che riguarda la digitalizzazione dei documenti cartacei. È utile digitalizzare i documenti cartacei perché così non ci sono archivi che costano e magazzini che occupano suolo pubblico e aumentano i costi di archiviazione. Dall’altra parte la digitalizzazione permette di analizzare l’archivio, trasformandolo in database, ricavando delle informazioni che posso usare per migliorare i miei processi interni. La digitalizzazione ha questo vantaggio rilevante in termini di efficacia ed efficienza dell’azione. Copia informatica di documento analogico: che è sostanzialmente la copia digitale, è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: è la fotografia: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; copia informatica di documento informatico: es riduzione in pdf di un file: documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; duplicato informatico è il clone. Esistono quindi: originali materiali- originali digitali e copie digitali. Una semplice mail o comunque un testo è un documento informatico ma non necessariamente è un documento scritto: per avere qualcosa di scritto bisogna che ci sia una firma autografa. Problemi rispetto al documento informatico: 1- Problema dell’imputabilità: un file non può essere sottoscritto, in quanto il processo materiale con cui si attribuisce l’imputazione di un contenuto all’autore è la firma, la sottoscrizione autografa, questo per il diritto tradizionale era la base. Da 100 anni esiste il telegrafo e nella normativa italiana la consegna del telegramma equivale a sottoscrizione, quindi non abbiamo più il gesto dell’apposizione della firma, ma un gesto (la consegna) ed è quello che equivale. È comunque una deroga ristretta. 2- Problema della genuinità: i contenuti dei file possono essere manipolati facilmente e quindi come si fa a sapere che il testo che ho è quello corrispondente al contenuto del documento. 3- Problema della data certa: quando è stato creato questo documento, quando è stato modificato o quando un soggetto ha avuto accesso l’ultima volta al documento sono dati registrati ma sono dati che possono essere facilmente manipolati, non c’è una certezza legale sulla data. 4- Problema della riservatezza: creo un documento, che viene condiviso con altri e a quel punto perdo il controllo sul contenuto: in qualcuno alcuni lo possono manipolare facilmente e comunque quel documento circola ed è riferibile a me. Si pone il problema del modo in cui posso provare dei fatti o delle circostanze all’interno del contesto digitale. Per capire come funziona la prova digitale non possiamo ragionare in termini tradizionali, se si prende il modo in cui viene concepita la prova nei testi di diritto sostanziale e il modo in cui viene concepita nei testi di diritto processuale si vede che sono concepite all’inverso: nei testi di diritto sostanziale si parla delle prove legali e poi si dice che nel processo esiste il principio di libero convincimento. Nei testi di diritto processuale si parte dal principio del libero convincimento e poi si sviluppano le prove legali. Rispetto al contesto digitale è preferibile partire da un approccio processualistico in quanto viene sempre fatto salvo il principio di libero convincimento del giudice. Il diritto è argomentativo non autoritativo: in giudizio si dibatte e vince chi riesce ad affermare una pretesa che non ha argomenti contrari: io vinco perché la controparte non riesce ad eccepire i fatti che io deduco. Questo concetto si basa sull’onere della prova che impone l’onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese (questo vale per l’attore), ma impone anche l’onere per chi eccepisce di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Il giudice decide sulla base di ciò che gli si fa vedere. Altro principio fondamentale contenuta nel cpc: la disponibilità delle prove per cui il giudice decide su ciò che le parti gli mostrano e poi sui fatti che non vengono contestati dalla parte costituita: il convenuto non deve limitarsi a rispondere puntualmente sui fatti che l’attore deduce, ma deve contestarli se vuole che il giudice non fondi la decisione su fatti che non sono contestati. Il giudice può tuttavia decidere sulla base di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

L’informatica giuridica è un’evoluzione di un approccio cibernetico al diritto: quindi della pretesa di controllare il diritto attraverso la tecnologia dell’informazione; le attuali conoscenze in questo campo sono avanzate: se si pensa all’idea di Loevinger di misurare la giuridicità attraverso l’analisi delle sentenze questo è possibile oggi con tecnologie dell’informazione molto sofisticate. Ad esempio si applicano le tecniche di analisi della social network analysis cioè quelle che usano nel digital marketing per sviluppare le campagne di comunicazione sui social media attraverso lo studio delle relazioni tra gli utenti, applicandole alle sentenze: si ha al posto degli utenti della rete internet le sentenze e si cerca di creare un mappatura delle relazioni di queste sentenze. Da questo studio emerge il fatto che le sentenze più citate sono quelle che riguardano i limiti dell’ordinamento costituzionale cioè che risolvono in qualche modo i problemi della complessità del nostro ordinamento. Le sentenze più importanti sono quelle che riguardano i rapporti con l’UE e con le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo che sono quelle che fanno da rete di congiunzione tra le due grandi reti di sentenze: ordinamento interno e giuridicità degli altri sistemi.

Connettivi logici: l’informatica giuridica è logica e quindi anche il materiale giuridico è archiviato in base a criteri di carattere logico. La logica booleana costituisce l’elemento necessario per ogni ricerca informatizzata. Questa logica formalizza le proposizioni attraverso combinazioni di congiunzioni che sono NON, E, O.

La formalizzazione implica una digitalizzazione e questo significa cambiare una logica nell’interfaccia del giurista con il diritto: interfaccia che è stata usata per 2000 anni è stata quella materiale, il libro, oggi l’interfaccia è il video. Questo cambia il modo in cui la norma viene consultata ma anche il modo in cui la norma viene studiata e applicata.

Come si procede alla ricerca di materiale informatico? Esistono tre modalità di ricerca: - Per estremi di catalogazione del documento: nel campo del diritto ogni documento possiede estremi identificativi cui è possibile ricorrere per ricercare il materiale giuridico d’interesse, si prende come riferimento il processo che di tipo amministrativo che ha generato quel documento, quindi si prende in considerazione il fatto che questo processo ha delle fasi e ognuna di questa ha un punto di riferimento (data, numero progressivo). Es relativamente al provvedimento: tipo: legge, d, regolamento; data; numero. - Mediante riferimento testuale al contenuto: le banche dati informatiche permettono di ricercare specifiche espressioni all’interno dei documenti giuridici. Si prevedono diverse possibilità di ricerca testuale: all’interno del titolo del documento (es per le norme la denominazione del provvedimento); all’interno del testo integrale. Nella ricerca testuale si utilizzano diversi comandi per incrociare dati (connettivi logici e di ricerca testuale) che vengono usati anche nei motori di ricerca. - Mediante voci di classificazione della banca dati: ogni banca dati possiede delle voci di classificazione, quindi le voci sono forme di classificazioni create da chi fornisce i servizi. Non hanno una valenza vincolante previste normativamente ma sono voi di classificazione che si trovano in una biblioteca dove ciascuna biblioteca ha le sue voci di classificazione.

LEGIMATICA.

La legistica viene definita come ‘arte di scrivere leggi’ ossia di effettuare una redazione perfetta sotto il profilo tecnico. La questione oggi si pone sotto diverse prospettive essendo moltiplicati gli enti che producono normativa (autonomie locali, autorità indipendenti) rispetto al tradizionale sistema della sovranità, fondato su un unico legislatore. La legimatica è la disciplina che riguarda l’elaborazione automatica di materiale normativo. A tal fine si prevede l’uniformazione dei sistemi di catalogazione delle norme per consentirne il reperimento. La normativa è stata classificata all’origine in una serie di standard che sono da una parte l’assegnazione della nomenclatura di queste norme, dall’altra parte il fatto che queste norme vengono tradotte in formato ipertestuale. Questo è molto importante per la consultazione. Attualmente i sistemi di redazione normativa sono particolarmente evoluti.

Si tratta di editor più sofisticati di un comune elaboratore di testo, i quali consentono di visualizzare i testi anche in multivigenza che è la caratteristica di un sistema di consultazione delle leggi che permette di ricercare una legge e visualizzarne il testo nella formulazione valida alla data scelta dall’utente per la ricerca.

GIUSTIZIA ELETTRONICA: idea per cui l’attività giudiziaria, tutti i procedimenti amministrativi che riguardano l’attività giudiziaria possa essere formalizzata ma anche supportata dalla tecnologia digitale. Questa prospettiva non è così nuova ma prende l’avvio più di 20 anni fa con il Trattato di Amsterdam. Negli ultimi 10 anni soprattutto il processo civile è stato informatizzato in modo molto spinto: all’inizio con le comunicazioni di cancelleria; tutte le comunicazioni che prima avvenivano attraverso gli ufficiali giudiziari è stata sostituita da comunicazioni che avvengono attraverso PEC. Altro elemento è stata la consultazione dei registri di cancelleria on line il fatto di sapere se un procedimento ha esitato in un modo o nell’altro il fatto di sapere a che punto è una certa controversia; fino al deposito degli atti per via telematica gli studi legali non devono mandare qualcuno che fisicamente vada nelle segreterie o cancellerie ma è tutto digitalizzato. Il giudice di pace consente anche al privato cittadino di accedere a queste informazioni, in quanto a questo giudice ci si può rivolgere anche come privati cittadini.

Per effetto del COVID si prevede che anche i processi penali possano o debbano essere svolti a distanza, questo pone delle problematiche dal punto di vista pratico ma anche metodologico o sostanziale: che tipo di approccio può avere un giudice o un PM o un difensore in un processo penale? Cosa cambia nell’attività di questi professionisti, cosa cambia per l’imputato e per le vittime di reati? È più efficiente? Problemi con cui ci si sta misurando. Questo esito si è avuto in modo improvviso senza la possibilità di pianificare tutto questo cambiamento.

CIBERNETICA DI TERZO GRADO.

Il grande problema attuale è capire se l’IA sia un pericolo o un bene per l’umanità, alcuni la ritengono un pericolo (Elon Musk, Bill Gates e lo stesso Steven Hawking sostengono questa teoria) e diversi scienziati hanno tentato di porre un limite all’IA; ci sono ovviamente delle critiche a queste posizioni (Elon Musk guarda caso investe proprio sull’IA). I filosofi, che non hanno alcun interesse pratico, mettono in guardia dalla superintelligenza: queste macchine possono avere una capacità di ragionamento superiore all’uomo. Anche Harari nei suoi libri ritiene che l’IA unita alla bioingegneria possa creare una scissione irreparabile all’interno del genere umano tra quelli che possono permettersi di utilizzare questi strumenti e chi invece soccombe all’IA. E’ un dato di fatto che l’IA non si ammala, non ha figli, non ha sonno, non si distrae quindi di fatto lavora meglio di un essere umano ed un dato di fatto che il problema dell’efficenza dell’IA va ad impattare su quello che è il mercato del lavoro; questa è una realtà misurabile e ci sono diversi studi da questo punto di vista che cercano di capire quale sarà l’impatto lavorativo e quali lavori saranno più facilmente preda di sistemi di IA. Non è detto che lavori che noi consideriamo umili (l’operaio, il contadino ecc.) siano per forza quelli che saranno sostituti per primi, secondo il medesimo studio è più difficile che un IA potrà sostituire lavori di tipo creativo. Ciò che interessa oggi è anche pensare che ci sono alcuni che ritengono che l’IA possa portare del bene perché è evidente che non tutte le tecnologie hanno degli svantaggi (vi sono dei sostenitori della teoria della singolarità). La realtà è che non stiamo parlando di teoria, ma di cose concrete: i cellulari hanno dei sistemi di IA, le macchine che si guidano da sole sono una realtà ecc. (Neuralink è l’ultima società di Elon Musk che si propone di creare un’interfaccia tra macchina e uomo). La prospettiva da un certo punto di vista è interessante perché ci sono dei pro, ci sono nuovi sviluppi (aiuto per i disabili) e ci sono dei contro (svilimento del lavoro, perdita del lavoro).

Cosa si intende per intelligenza artificiale?

Ovviamente questi tre approcci sono estremamente avanzati di recente, l’applicazione dell’IA al diritto ha circa 45 anni di vita e la ragione per cui si è pensato di applicare l’IA al diritto nasce dal fatto che era un campo molto comodo di studio poiché le norme sono espresse in linguaggio naturale, ma i concetti sono sistematizzati in una teoria generale del diritto e quindi era più facile analizzare il linguaggio per arrivare a delle cd. ontologie. Il problema di fondo dell’applicazione dell’IA al diritto è la difficoltà di formalizzare un sistema, da 80 anni a questa parte è stato dimostrato aldilà di ogni ragionevole dubbio che non è possibile auto fondare un sistema, ogni sistema logico è per sua natura incompleto. Questa scoperta è stata fatta da Kurt Godel nel 1931 e da qui abbiamo la grande delusione dei formalisti e la grande scoperta di quella che è l’incertezza e la complessità sia in termini scientifici che teorico-giuridici. Abbiamo alcune applicazioni che oggi vengono utilizzate: es. donotpay, una sorta di avvocato robot, questo tipo di applicazione ha un fondamento se pensiamo a tutte le cause che possono esserci al mondo molte sono di matrice bagattellare e questo è il mercato in cui va a inserirsi questo tipo di app. Vi è anche un altro tipo di implementazione dell’IA ovvero Watson, creato da IBM, in grado di fornirlo oggi come servizio a seconda del tipo di problematica da risolvere e una delle versioni di Watson è a supporto degli studi legali, viene creata una specie di praticante, il vantaggio è sicuramente l’abbattimento dei costi e attività svolte in meno tempo, questo tipo di approccio è più presente in ambienti di common law dove l’avvocato è pagato a ore. Anche in Italia ci sono sistemi di questo tipo e tra le possibilità offerte vi è la calcolabilità delle decisioni (si valuta se andare o meno in giudizio a seconda del possibile esito delle sentenze).

Orientamenti etici in tema di Intelligenza artificiale: principi e requisiti di una intelligenza artificiale “affidabile" Questa nuova tecnologia crea dei problemi, in molti casi non sappiamo esattamente come funziona perché uno dei problemi di fondo dal punto di vista tecnologico e la cd. black box: dei sistemi più recenti di IA quelli che utilizzano il machine learning non sappiamo esattamente come funziona quel cervello, sappiamo solo che conferiti determinati dati escono altri dati e questi dati hanno un certo valore ma non sappiamo come funziona all’interno l’elaborazione e questo è un problema perché ci affidiamo a degli strumenti con un certo grado di incertezza. Abbiamo ora una serie di riflessioni a livello mondiale, in particolare l’UE individua delle linee guida che non rappresentano diritto positivo ma servono ad indirizzare l’azione politica a livello di UE e sono attualmente in corso di revisione. L’idea di questi esperti è quella di definire dei criteri per stabilire quando un IA è affidabile cioè non malevola e si individuano tre criteri sostanzialmente: legalità: l’IA deve rispettare le leggi e i regolamenti applicabili (GDPR) e qui c’è un problema perché i criminali utilizzano sempre più strumenti di IA perché semplifica la vita quindi l’utilizzo legale dell’IA rende legittima l’IA in senso più ampio; eticità: il fatto che a prescindere dalla legalità l’IA deve corrispondere a un insieme di principi e valori etici e qui se vogliamo c’è un ulteriore problema perché ciò che è etico per noi potrebbe non esserlo per altre culture e non è tanto un problema di giusto o sbagliato in senso assoluto, c’è un problema di compatibilità tra IA e tra culture ma è un problema dato dalla globalizzazione e non dipende dall’IA; robustezza: noi possiamo anche progettare un sistema di IA perfetto, ma se questo sistema ha dei problemi/smette di funzionare/impazzisce allora può creare dei danni, non intenzionali, ma esponenziali e questo è un problema di sicurezza. In questo documento abbiamo la definizione di 7 requisiti, non esaustivi, che i sistemi di IA dovrebbero soddisfare: intervento e sorveglianza dell’uomo: ritorniamo di fatto a quello che era l’algoritmo della buona scuola, è problematico il fatto che noi siamo soggetti a delle decisioni da parte delle macchine e queste decisioni non siano appellabili o che non ci sia un essere umano che vigila sull’andamento di queste macchine; robustezza tecnica e sicurezza: il problema degli attacchi hacker all’IA, il fatto che ci sia una sicurezza, il piano di emergenza, un’affidabilità e una riproducibilità di questi sistemi è garanzia di sicurezza; riservatezza e sistema di governance dei dati: chi ci può guardare? Chi mi controlla? trasparenza: il fatto che io devo sapere che cosa avviene ai dati che vengono dati in pasto all’IA, come funziona l’IA;

diversità, non discriminazione ed equità: il problema che attraverso questi sistemi di IA si possano creare delle distorsioni, delle iniquità e quindi invece di creare armonia all’interno della società creano ulteriore disarmonia; benessere sociale e ambientale: definire un sistema per cui l’IA non sia contrario all’interesse dell’ambiente o vada contro quella che è la sostenibilità dell’economia; accountability: il fatto che ci sia una responsabilizzazione da parte di chi usa questi sistemi, che sia necessario dimostrare che questi sistemi vengono utilizzati in modo benevolo Questi sono i principi a cui l’IA dovrebbe ispirarsi, questi 7 principi devono essere compresenti durante tutto il ciclo di vita di un sistema IA.

La guerra cibernetica Lo Stato viene concepito come un sistema di intelligenza artificiale nel senso che noi possiamo concepire il nostro ordinamento giuridico non soltanto in termini di regole, ma anche di infrastrutture. Questo tipo di logica non è così strana perché se andiamo a rivangare la natura stessa dello Stato o meglio di Stato sovrano nel momento in cui è stato concepito vediamo che in fondo essenzialmente lo Stato è un ente artificiale (Leviatano, Hobbes). Questo lo dice espressamente anche Frosini: lo Stato è semplicemente un sistema informatico. Questo è l’approccio che è presupposto in fondo a tutta una serie di disposizioni e norme.

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Corso: Informatica giuridica / Cyberlaw and legal informatics modulo di Filosofia del diritto 

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CIBERNETICA: approccio multi disciplinare nato un secolo fa, nasce come forma di filosofia della scienza o
come approccio multidisciplinare di carattere tecnologico, quindi come formalizzazione della conoscenza
umana, di tutte le discipline (dalla biologia alla sociologia, alla matematica ecc). Nel corso dei primi 50 anni
nasce l’intelligenza artificiale e si scopre che questa formalizzazione funziona non solo dal punto di vista
tecnologico: le invenzioni che tocchiamo con mano oggi sono il frutto di questo percorso (es televisione,
radar, internet). Questa visione formalistica traspira nelle altre discipline: dalla psicologia, sociologia,
antropologia, al diritto: in fondo si può dire che l’approccio cibernetico è stato trasferito in tutte le forme di
conoscenza. La parola cibernetica è andata a perdersi: quando si parla di cibernetica c’è una distorsione dal
punto di vista linguistico.
PRIMA CIBERNETICA: idea della società dell’informazione come modello di convivenza (cioè una visione
culturale della società dell’informazione, di come siamo noi oggi rispetto alla tecnologia il fatto che la
tecnologia non è un corpo estraneo rispetto alle nostre relazioni sociali ma è incorporata a come noi
concepiamo le relazioni sociali).
SECONDA CIBERNETICA: come noi oggi interagiamo con i sistemi tecnologici e giuridici.
TERZA CIBERNETICA: Come la soggettività si trasforma e diventa un’entità artificiale (entità artificiale per
antonomasia che esiste nel diritto è lo Stato)
Differenza tra una visione classica della socialità e giuridicità, diritto naturale e l’uomo come animale sociale
e la visione moderna (uomo come individuo e quindi come entità essenzialmente volitiva per cui la
razionalità non è altro che un ostacolo da superare o uno strumento per realizzare le proprie ambizioni o i
propri desideri) ma ciò che è interessante della meta modernità è l’idea dell’inquietudine: il fatto che noi
siamo continuamente scissi tra un “qui ed ora” e un “altrove”. Il controllo è il surrogato di tutto ciò di cui noi
abbiamo bisogno. Questa è la base della cibernetica: cioè l’idea che l’essere umano sia essenzialmente
un’entità comunicativa quindi spogliata di una interiorità: noi esistiamo in quanto ci immergiamo nel flusso
delle informazioni come se fossimo un operatore informazionale, se non comunichiamo non viviamo.
Questa è l’idea, per certi versi alienante, che sta sotto certe concezioni del Digital Divide; e si cerca di
superare il digital divide rivestendo il contatto con la tecnologia di una qualificazione giuridica sulla base del
fatto che senza internet l’essere umano non è più tale.
Si parla del Leviatano cioè l’idea che lo Stato possa essere concepito come un organismo e che l’organismo
stesso, biologico (quindi anche noi esseri umani) non sia altro che un insieme di cinghie e meccanismi nel
senso vero della parola: nell’incipit del Leviatano si parla di una concezione materialistica dell’esistenza, le
organizzazioni sociali e gli esseri umani non sono altro che meccanismi di cui bisogna comprendere le leggi
di funzionamento.
L’idea di fondo di essere umano è un individuo che si libera attraverso la tecnologia: esempio app immuni è
un’idea di ‘salvezza’.
Vi è l’idea che anche la giuridicità sia toccata da questo approccio: per cui non esista più la contrapposizione
tra ciò che è giuridico, in senso tradizionale, e ciò che è tecnologico sempre in senso tradizionale, ma
tecnologia e diritto si fondono: il diritto diventa una forma di tecnologia, e la tecnologia acquisisce una
forma di intrinseca normatività. Qualcosa è proibito o non consentito perché il sistema giuridico-tecnologico
lo impedisce, lo proibisce.
Abbiamo così una visione diversa anche della giuridicità.
La cibernetica è l’evoluzione ulteriore di concetti che esistevano già nella scienza moderna, è
un’estremizzazione della scienza moderna. Linformatica giuridica è un’estremizzazione della scienza
giuridica. L’idea di fondo della cibernetica è che un sistema sia autopoietico e teleonomico: se pensiamo a
com’era concepito il diritto nella classicità il diritto positivo doveva fondarsi sul diritto naturale, non doveva
esistere una legge ingiusta in quanto in violazione di un ordine dato da una realtà cosmologica. Nella
modernità questo legame si spezza: esiste l’ordine naturale e il sistema del diritto positivo che deve trovare
una sua legittimazione e un suo fondamento e lo trova nel potere del sovrano.
Il diritto concepito come sistema cibernetico non è altro che l’idea che il diritto possa essere un sistema
auto sussistente cioè autopoietico quindi un sistema che si fa da se ed è fine per se stesso: non ha bisogno
del potere ‘politico’ inteso come qualcosa di separato dal potere giuridico in quanto lo ingloba, è più forte,
attrae a se ogni entità: