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Diritto Romano Lezioni

Corso Diritto Romano 2021-2022
Corso

Istituzioni di diritto romano   (10119)

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Anno accademico: 2021/2022
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Università degli Studi di Verona

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Il DIGESTO fa parte di un’opera più ampia: CORPUS IURIS CIVILIS redatto dall’imperatore Giustiniano

vissuto a Costantinopoli nel VI sec. d.

È una raccolta del diritto civile romano, divisa in quattro parti:

  1. DIGESTO : “mosaico” di opere di diversi giuristi, è una raccolta di opere diverse tra loro, sono opinioni riordinate in uno schema;
  2. CODICE : parte della raccolta che contiene costituzioni imperiali, redatte da imperatori/sovrani. Sono leggi e costituzioni, a loro volta fonti del diritto;
  3. NOVELLE : sono nuove costituzioni, legislazione imperiale nuova rispetto al codice. Leggi che Giustiniano emana dopo l’entrata in vigore del codice;
  4. ISTITUZIONI di Giustiniano si ispirano alle ISTITUZIONI DI GAIO che sono un manuale per gli studiosi del diritto, è un volume diverso dal CORPUS IURIS CIVILIS, non è una raccolta di opinioni di giuristi diversi, ma l’insieme di spiegazioni del diritto rivolta agli studenti. È redatta nel II sec. d. da Gaio

CORPUS IURIS CIVILIS con tutte e quattro le parti acquista valore di legge, che sarà vigente fino al 1800. È fondamentale perché la sua struttura riflette quella del diritto privato odierno, che si occupa:

  • PERSONE
  • COSE (RES) – DIRITTI
  • AZIONI – STRUMENTI DI TUTELA

ISTITUZIONI DI GAIO (trovate in un palinsesto nel 1800) sono l’unica opera che deriva da giurisprudenza classica, infatti riflette il diritto classico. È giunta senza il “filtro della compilazione”, ossia non è presente nel CORPUS, non è stato viziato dalla volontà di Giustiniano (questo fenomeno viene chiamato interpolazione).

FONTI DI COGNIZIONE del diritto romano

Si conosce/ricava cosa è il diritto vigente in un determinato periodo di tempo. Un esempio sono le Istituzioni di Gaio : raccolta di diritto per esposizione, non è l’invenzione del diritto.

Diverse sono le FONTI DI PRODUZIONE , ossia ciò che identifica da cosa si genera il diritto. Nella parte iniziale delle istituzioni di Gaio c’è elenco delle fonti di produzione delle diverse epoche romane.

Le due fonti possono coincidere (es. Codice Civile odierno)

Nella parte iniziale del Digesto Giustiniano cita Celso, il quale afferma che il “Diritto è arte del buono e dell’equo”, rimanda a conoscenza tecnica e a una creazione umana.

Il DIRITTO (ius) può essere inteso in senso soggettivo, possibilità di ricondurre norma astratta in capo a un soggetto, e senso oggettivo, come regola di comportamento.

STRUTTURA DELLE ISTITUZIONI DI GAIO

È suddiviso in:

  1. PERSONA : “maschera” in latino, è colui che ha diritto soggettivo, chi può essere titolare di un diritto. È un presupposto necessario per avere capacità giudica oggi, ossia avere astratta idoneità a possedere diritti e doveri, diversamente nel diritto romano sono soggetti vivi e liberi (no schiavi), cittadini romani (status civitatis) con determinata posizione nella famiglia

  2. RES , non sono solo cose corporali (anche schiavi) ma anche cose incorporali (diritti)

  3. ACTIONES sono strumenti per tutelare un proprio diritto

Diritto romano “parte” con:

  • Fondazione di Roma nel 754 a. (fase monarchica) inizia con Remolo
  • 509 a. Repubblica, non vi è più il Re ma 2 Consoli (magistratura collegiale) , hanno diritto di veto l’uno sull’altro. Carica di durata annuale. Epoca che dura fino al 23 a.
  • 23 a. inizia il Principato fino al 235 d.
  • 235 d. inizia Dominato fino al 565 d. con morte di Giustiniano
  • 476 d. avviene caduta dell’Impero romano, ma il Dominato non finisce in quella data perché Giustiniano è imperatore a Costantinopoli

Giustiniano restaura la gloria della Roma antica sia militarmente sia riprendendo il diritto riordinandolo e facendolo diventare diritto vigente.

PERIODIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO

754 – 242 (data di istituzione del pretore peregrino) a. DIRITTO ARCAICO Comprendeva nascita Roma e prima parte della fase repubblicana  242 – 23 a. DIRITTO PRECLASSICO Comprendeva fase finale della Repubblica e avvento del Principato  23 – 235 (morte Alessandro Severo) d. DIRITTO PRECLASSICO Comprendeva il Principato  235 – 565 d. DIRITTO POSTCLASSICO Comprendeva il Dominato Vi sarà l’applicazione di diritto già formato, ma vi sarà poca chiarezza sul tipo di diritto da applicare, così interviene Giustiniano con CORPUS IURIS CIVILIS in cui vi è un riordino del diritto classico.

Il diritto sostanziale privato nasce e si sviluppa come riflesso dei tipi di processo e delle tutela date in sede processuale e sono dette ACTIONES.

Diritto romano parte attraverso la valutazione dell’esistenza di uno strumento processuale. Il processo romano ha 3 fasi di sviluppo.

Giustiniano emana CORPUS IURIS CIVILIS, il quale non si esaurisce con la morte dell’imperatore, ma sarà vigente per molto tempo: sia nell’Impero Romano d’Oriente che nel Medioevo.

Nel 1000 d. il diritto continentale è frammentato, poco chiaro e gli Statuti degli Stati sono assenti; in seguito, nasce esigenza di trovare un diritto ben concepito, così si userà il DIRITTO ROMANO. Nascono le prime università nel 1088 a Bologna, in cui i soggetti si uniscono per leggere e studiare CORPUS IURIS CIVILIS, per imparare il diritto. Nasce idea: questo testo è applicabile come diritto generale (IUS COMUNE) fino al 1800. Si crea cultura giuridica omogenea basata sul sapere giuridico romano. In questo senso il DIRITTO ROMANO andò oltre, cronologicamente parlando, il periodo romano fino alle Codificazioni di Napoleone (1804).

PRETORE : figura che produce diritto rispondendo a esigenza di equità.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO ROMANO

Identifica ciò che crea il diritto, tutti i mezzi con i quali è possibile creare il diritto.

Comizi centuriati a cui si poteva partecipare dai 17 ai 60 anni, si colloca in epoca repubblicana, vi si prendevano decisioni politiche e sociale, non privatistiche. In età Arcaica e 1ª fase repubblicana la LEGGE era in mano alle interpretazioni pontificali (dei MORES )

Giudice che emana sentenza non è un magistrato (no persona che ricopre carica pubblica), ma è un privato cittadino. Il suo ruolo prende decisioni ed emana sentenze, diversamente da oggi perché questi compiti spettano al magistrato. Anche la figura del pretore al ruolo fondamentale nel processo privato, ma non è un giudice.

PLEBISCITI

Riflettono lo stesso schema della legge, ma non le deliberazioni dell’assemblea popolare (comizi centuriati), ma deliberazioni dei CONCILIA PLEBIS  riunione della plebe; inizialmente non erano vincolanti, successivamente compressioni della plebe su organi statali conduce a progressivo riconoscimento di queste deliberazioni (plebisciti). Nel 286 a. con “legge Ortensia” plebisciti vengono equiparati ai comizi centuriati (ossia leggi).

SENATOCONSULTI

Sono provvedimenti emanati dal Senato, unico organo sempre presente nella storia romana le cui funzioni evolvono nel tempo. Esso è l'assemblea rappresentativa degli anziani ( SENES )  Componenti delle famiglie più anziane aristocratiche da più tempo radicate ( NOBILITAS ROMANAE ).

Funzione : prettamente politica

Fine Repubblica – inizio Principato : Senato effettua deliberazioni di carattere privatistico (con Augusto) che avvengono dietro proposta dell'imperatore; non è equiparabile a LEX ROGATA, ma è acclamata e approvata per forza in quanto proposta dall'imperatore stesso.

SENATOCONSULTI e ORAZIONI sono sinonimi, diventano fonti di produzione del diritto che riflettono la volontà imperiale; inoltre, vi è accentramento del potere nelle mani del princeps --> ORATIO PRINCIPIS

RESPONSA PRUDENTIUM

Sono pareri dei PRUDENTES : giuristi e conoscitori del diritto

Non per forza erano scritti, ma Giustiniano raccoglie nel Corpus Iuris Civilis solo i pareri scritti

Fine Repubblica – inizio Principato: i giuristi scrivono e fanno una raccolta dei loro pareri, ma inizialmente erano solo orali

Differenze tra Gaio e Giustiniano: il primo raccoglie pareri scritti e orali; il secondo raccoglie solo pareri scritti

I pareri sono opinioni che possono cambiare tra i giuristi, sono fonti di produzione e per questo il diritto

romano è controversiale, ossia accetta la controversialità e , inoltre, è considerato un ordinamento aperto. In epoca classica diventano vincolanti e vi è un'evoluzione: da Augusto viene attribuita un'onorificenza IUS RESPONDENDI EX AUCTORITATE PRINCIPIS, ossia il diritto di rispondere e fornire responsi grazie all'autorità del sovrano, sembrerà che il potere sia stato emanato da imperatore e sono uniche, vincolanti, rispecchiano la volontà del sovrano.

COSTITUZIONI DEI PRINCIPI

Non è una norma fondamentale dello Stato, come oggi; è un concetto di legge ed esistono varie forme:

 EDITTI

per esempio: EDITTO di COSTANTINO --> a tutti i cittadini era concesso di venerare le proprie divinità

EDITTO di CARACALLA (212 d.) --> viene estesa la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero Caratteristiche: generalità , in quanto vincolanti per tutti, ed hanno efficacia diretta , perché appena vengono emanati sono subito vincolanti. Non serve l'attuazione di un intermediario per far valere la legge

MANDATI (MANDATUM)

è una costituzione imperiale con efficacia generale , ma con efficacia indiretta in quanto è rivolta ai governatori provinciali (MAGISTRATI), loro hanno il compito di applicare il mandatum (che proviene dal sovrano) agli abitanti della provincia. Serve intermediario per far valere la legge --> governatore provinciale

RESCRITTIEPISTOLE

Sia i rescritti che le pistole sono quindi fonti di produzione; non hanno efficacia generale, ma speciale. La differenza tra di loro è puramente formale. Esempio: cittadino ha controversia privata, scrive imperatore per un parere; egli risponde con parere: in una lettera separata (EPISTOLA), oppure scrivendo in calce rispetto al supporto cartaceo (RESCRITTO). Non sarà proprio l'imperatore a scrivere, ma funzionario imperiale che solitamente è un giurista. Si potevano richiedere anche per casi stragiudiziali, ossia casi non ancora portati davanti al giudice. Si crea un fenomeno: quando c'erano rescritti per uno specifico caso, e se vi fosse un caso analogo successivamente con medesime caratteristiche portato all'attenzione del giudice, egli sarebbe stato vincolato a rispondere secondo il contenuto nei rescritti e nelle epistole precedenti; si crea il sistema di precedenti giudiziali, basati su queste risposte imperiali

DECRETI (DECRETUM) È una norma a carattere particolare, diversa dai rescritti e dalle pistole; se vi è stata una controversia, e vi è stato un giudizio, o attore o convenuto non sono soddisfatti dell'esito si appellano a imperatore per decidere la causa concreta e l'imperatore emanerà un DECRETUM

EDITTO DEL PRETORE

Il pretore è una figura che ha il potere di emanare editti, ma questi sono diversi dagli editti dell'imperatore. Gaio cita fra le fonti di produzione gli editti di coloro che hanno IUS EDICENDI, infatti esistono diversi soggetti che possono emanare un editto:

PRETORE --> è un MAGISTRATO; la carica è nata nel 367 a. Dopo che i Consoli scelgono di scorporare le loro funzioni, la funzione IUS DICERE (in epoca monarchica esercitata dal Rex, in epoca repubblicana dai Consoli) e viene attribuita una determinata magistratura: PRETORE. Nel tempo vi sarà una distinzione tra PRETORE URBANO il quale doveva amministrare giustizia tra

l’editto perpetuo viene “cristallizzato” per sempre, difatti l'imperatore prende Salvio Giuliano (giurista) e gli attribuisce il compito di redigere un EDITTO PERPETUO non modificabile da pretore e così la sua funzione di fonte di produzione del diritto viene eliminata.

 GOVERNATORI PROVINCIALI

MORES : sono l’originaria fonte di produzione dell'esperienza giuridica romana

DIRITTO PRECLASSICO --> nascono le figure:

PRETORE URBANO 367 a.PRETORE PEREGRINO 242 a.

Le due date non sono date storiche, ma hanno un significato più profondo collegato all'antico IUS CIVILE, in quanto esso si fondava sui MORES, successivamente sulle XII Tavole. I diritti i romani potevano essere tutelati da un processo solo per i cittadini, infatti, viene istituito organo deputato per risolvere controversie (anche con gli stranieri), nasce così un nuovo sistema giuridico, nuovi istituti giuridici e nuova forma di processo.

DIRITTO POSTCLASSICO (235 – 565 d.) --> le fonti vive del diritto sono:

Costituzioni imperiali: LEGES e raccolte in CODICESCONSUETUDINE (diverse dai Mores Maiorum), sono simili all'odierna consuetudine. Definizione: osservanza generale, spontanea e costante per lungo tempo di un comportamento da parte di una collettività --> elemento oggettivo dato dalla ripetitività dell'azione + elemento soggettivo è dato dalla convinzione di adempiere a un dovere e la convinzione che il comportamento da tenere sia obbligatorio. In questo periodo la consuetudine vale in ultima istanza, vale se sottordinata gerarchicamente alla legge imperiale.

In epoca post-classica la volontà legislativa era solo imperiale ed era impossibile che un comportamento reiterato dei sudditi potesse abrogare la legge imperiale, per questo la consuetudine è all'ultimo posto gerarchicamente.

PROCESSO

Per i romani il diritto parte con un'azione --> a partire dal processo ogni operazione di qualificazione giuridica partiva attraverso l'individuazione della corretta azione da attuare.

L’esperienza giuridica romana conobbe tre fasi di processo:

  1. LEGIS ACTIONES , era l'unico processo conosciuto e praticato in epoca arcaica per il diritto arcaico; nell'epoca preclassica vi era una “convivenza” sia per il processo per legis actiones sia per il processo formulae. È la prima forma di processo e si innesta per evitare processi fisicamente violenti, dal punto di vista simbolico un tipo di violenza verrà evocata. Originariamente fu creato per autotutelarsi, poi successivamente si individua necessità che la contesa fosse posta dinanzi a un organo della CIVITAS (organo SUPER PARTES, originariamente lo era il re, poi i Consoli, poi pretore).

Prende il nome di leges actiones perché cristallizzate nel disposto delle XII TAVOLE --> Actiones di legge, azioni stabilite da legge pubblica.

Era un processo estremamente rigoroso formalmente , infatti per la validità delle 5 forme di processo era richiesta pronuncia di determinate parole e determinati gesti con pena di nullità.

Vi erano 5 riti processuali con caratteristiche diverse:

due procedure esecutivetre procedure dichiarative/di cognizione

Il processo poteva essere utilizzato solo dai cittadini romani ed era basato sull'oralità; infatti, serviva a pronunciare esattamente delle parole (stabilite nelle XII Tavole) e compiere esattamente determinati gesti, pena di NULLITÀ e il rito/processo diventava inammissibile.

Era richiesta la presenza di entrambe le parti e del magistrato e la sua caratteristica in comune con processo formulare era:

  • si iniziava con atto privato --> in IUS VOCATIO (chiamata in giudizio) che poteva essere compiuto con forza, questo era un ”segnale” di antica autodifesa in quanto in antichità i conflitti si risolvevano con violenza;
  • si svolgeva in due fasi:
    1. FASE IN IURE --> si giunge davanti a IURE (magistrato) e servivano tutti i rituali richiesti (determinate parole e gesti); il magistrato ha un ruolo di controllo formale : egli controllava che venissero dette le corrette parole e fatti i rituali giusti + verificare che non vi fosse già una sentenza al riguardo + controllare se soggetto fosse un soggetto libero o cittadino romano/straniero. Se fosse stato tutto conforme si sarebbe proseguito con LITIS CONTESTATIO (ci sarà anche nel processo formulare), ovvero: la questione si poneva davanti al giudice ed egli si baserà solo sulla LITIS CONTESTATIO --> invocazione della figura del testimone, fatto dalle parti ed esclusivamente da esse.
    2. Si passa così alla seconda fase: davanti al giudice. FASE APUD IUDICEM --> Giudice non è un organo della civitas (non è un magistrato), è un giudice PRIVATO (privato cittadino) e doveva valutare gli elementi di prova che solitamente si basavano su affidabilità delle parti e si valutavano ”auspici” dei sacerdoti (es. volo degli uccelli). In questa fase viene decisa il merito della questione e in epoca arcaica si valutavano solamente gli elementi irrazionali, citati prima.

Presenza delle parti nel processo : nella prima fase era necessaria la presenza di entrambe le parti, sennò non era possibile completare il rito e se una delle due parti non si fosse presentata avrebbe perso la lite; nella seconda fase potevano non esserci entrambe le parti. All'interno delle LEGIS ACTIONES esistono 5 riti conosciuti:

  • 3 volti ad avere una sentenza DICHIARATIVA, che poteva essere di condanna o costitutiva
  • 2 erano proced

PRINCIPALE AZIONE DICHIARATIVA --> LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM Prima di esserlo era semplicemente “Legis Actio Sacramenti” e si divideva in:  Se in REM -> tutelava diritti di carattere assoluto (regola/divieto valeva per chiunque)

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM (nel processo formulare sarà l'azione per la restituzione) --> è l'azione volta a tutelare crediti con oggetto denaro o cose determinate; è il precursore della CONDICTIO FORMULARE, è un'azione generale di restituzione, applicabile per la restituzione di una res o somma di denaro e presuppone:  che l'attore avesse in precedenza trasferito al convenuto la proprietà di una RES  che esistesse una ragione valida per cui il convenuto non dovesse trattenere la cosa

È un'azione astratta: non serve indicare fondamento del credito, bastano i due presupposti. SPONSIO e CONDICTIO: strumenti di ius civile.

AZIONI ESECUTIVE

Le azioni dichiarative sono molto diverse dalle azioni esecutive, in quanto hanno presupposti molto diversi:

 le azioni dichiarative hanno il presupposto dell'incertezza, si va dal giudice per eliminare incertezza in quanto vi è un diritto da accertare;  le azioni esecutive hanno il presupposto che vi sia certezza, nessuno contesta dal punto di vista giuridico la situazione. L'azione esecutiva ha la funzione di ottemperare il soccombente a una sentenza --> es. Vi è una sentenza dichiarativa: tizio deve pagare 100, torna a casa e non paga i 100, si torna dal giudice si innesca azione esecutiva (manus iniectio) e il suo presupposto è che vi sia certezza, la stabilità di una sentenza dichiarativa, in questo caso pagare i 100.

MANUS INIECTIO - > Passati 30 giorni dalla sentenza di condanna (o dalla confessione), il creditore, recitando un formulario con cui indica la fonte (di solito un iudicatum = una sentenza di condanna) e l'importo del suo credito, afferra il debitore (SOLO FASE IN IURE) Se non interviene un garante (vindex), il magistrato fa addictio del condannato a favore del creditore. Se interviene un vindex, si ha un'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE: si instaura un altro processo di cognizione contro il vindex che, se condannato, dovrà pagare il doppio. N.: OGGETTO DEL NUOVO PROCESSO: ESISTENZA DI UN GIUDICATO FORMALMENTE CORRETTO.

Rappresenta espropriazione forzata; è la procedura originaria di un'esecuzione personale, non vi si può sfuggire, solo se vi è un terzo garante che interviene e contesta la sentenza già pronunciata. Col tempo vi sarà uno sviluppo: la soggezione del debito si risolverà tenendo la cosa a casa del creditore e il debitore lavorando ripaga il debito. I limiti del processo per legis actiones:  Molto formale  Molto rigido  Erano presenti solo 5 procedure = situazioni tutelate poche  venivano tutelati solo rapporti tra cittadini romani e venivano esclusi gli stranieri  il ruolo del magistrato era semplicemente quello di controllo della corretta formalità del rito

  1. PROCESSO FORMULAE , istituito nel 242 A. con la creazione della figura del pretore peregrino, rimarrà il tipico processo per tutta l'epoca classica; è stato il processo di riferimento del sistema giudiziale del diritto romano a partire da epoca classica. Con la nascita di quella figura avviene la nascita del processo per stranieri --> PROCESSO PER FORMULAS:
  • la formulas è un piccolo scritto (prima differenza con processo precedente); era una combinazione di parole scritte concordate tra pretore e parti;
  • sentiti i termini del caso concreto, andando oltre i limiti concessi dalle XII tavole, il pretore concede sulla base del suo IMPERIUM (potere di comando che il pretore in quanto magistrato possiede) compone la FORMULA, tenendo conto delle esigenze del singolo caso, indirizzata al GIUDICE (privato cittadino) per autorizzare CONDANNA o ASSOLUZIONE secondo modalità indicate dal pretore.

Il processo per legis actiones non scompare, per un secolo coesisteranno i due processi, ma il processo per formulas sarà più efficace e soppianterà il processo precedente ritenuto inutile per eccessivi formalismi. Inoltre, vi saranno leggi per l'eliminazione del processo per LEGIS ACTIONES:

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM --> è una procedura per tutelare i debiti nascenti per certe res e una certa pecunia, proprio perché vi è una CONDICTIO: consisteva nell'intimazione che l'attore rivolgeva al convenuto. È un'azione usata per medesimi scopi dentro il processo formulare e sarà un'azione molto più semplice e la vecchia legge viene eliminata.

CARATTERISTICHE PROCESSO FORMULARE

CARATTERE UNITARIO della procedura, ossia vi era un unico iter/unico processo che vale per tutte le azioni/tutte le formule, che possono essere molteplici e col tempo verranno stabilite in un elenco di AZIONI e FORMULE concesse. In sostanza il procedimento eseguito per qualsiasi azione era lo stesso  LE AZIONI SONO TUTTE DI COGNIZIONE , ossia sono tutte dichiarative, non ci sono azioni esecutive. Sono tutte volte a ottenere: 1. MERO ACCERTAMENTO -> volte a dichiarare status di libero o schiavo 2. Sentenza di CONDANNA -> contengono un comando 3. Sentenza COSTITUTIVA -> nel diritto romano erano azioni divisorie

L'unica azione esecutiva attiva nel processo romano è MANUS INIECTIO -> dà luogo a esecuzione personale.

ESECUZIONE PATRIMONIALE dentro processo per formulas --> è possibile in quanto il pretore è anche un magistrato dotato di IMPERIUM , oltre alle azioni/strumenti giurisdizionali può disporre ulteriori strumenti definiti: MAGIS IMPERII che sono strumenti che non riflettono funzione giurisdizionale del pretore, ma sono comunque funzionali all'amministrazione della giustizia e si traducono in comandi. Questo strumento è dato per procedere a esecuzioni forzate, avviene per procedura Pretoria volta a perpetuare l'esecuzione patrimoniale del condannato. La procedura esecutiva non muta nei presupposti in quanto rimane esigenza di certezza; quindi, serve che vi sia stata una sentenza o confessione.

Dopo 30 giorni dalla sentenza se il convenuto non adempie, attore potrà agire con ACTIO IUDICATI (azione di giudicato).

Dove c’è scritto TACTIO IUDICATI è sbagliato, va scritto ACTIO IUDICATI

CARATTERI PROCESSO FORMULARE:

Processo non formulistico -> le formule sono varie, modellate, concesse in modo inedito e le azioni sono varie; è fondamentale che le parti individuino in maniera precisa e tecnica la posizione sostanziale che intendono far valere; nella predisposizione della formula veniva chiamato un giurista che potesse essere di ausilio alle parti e al magistrato nell'individuazione della corretta qualificazione sostanziale della controversia.  è un processo privatistico -> è indispensabile che nella composizione della formula siano le parti a essere attive; inoltre, l'iniziativa di intraprendere il percorso giudiziale inizia dalle parti. Le parti devono essere entrambe presenti nella fase in IURE: qualificazione giuridica (composizione della formula) della fattispecie deve essere fatta di comune accordo; fino a LITIS CONTESTATIO: momento culminante della fase in IURE.  è un processo magistratuale -> in quanto presenza del magistrato/pretore è imprescindibile; infatti, in base al suo imperium deve concedere lo strumento di tutela, deve essere d'accordo alla concessione della formula. In più, può anche rifiutarsi di concedere il processo.

COMPOSIZIONE FORMULA:

Attore -> Domanda + Convenuto -> Eccezione = PROCESSO

L' eccezione è uno strumento pretorio, una parte della formula, su richiesta del convenuto. È diverso dalla mera difesa, in quanto non si contesta l'esistenza del diritto dell'attore, ma si esprime un “MA”: il convenuto non nega che vi sia stato un contratto (esempio), ma c'è altro fatto di cui bisogna tener conto: ECCEZIONE , la quale allarga l'area di accertamento del giudice; in quanto, porta all'attenzione del giudice un fatto di cui non avrebbe tenuto conto perché non invocato dalla domanda dell'attore.

  • ECCEZIONE DI DOLO è un comportamento contrario alla buona fede (BONA FIDES)

È un esempio di come il pretore agisce in quanto custode di BUONA FEDE; infatti, egli può modificare le irregolarità del diritto civile alla luce del criterio della buona fede.

Nella formula di eccezione del dolo se l'attore non ha fatto qualcosa per dolo malvagio, si vede una duplicità di tempi verbali che avrà un significato sostanziale:

 se in quella situazione NON ABBIA FATTO (passato)  se in quella situazione NON FACCIA (presente) -> si rivolge al momento della composizione della formula Il dolo che rileva è un dolo diverso a seconda che sia un dolo perpetrato in passato (in un momento antecedente della domanda giudiziale) funzionale alla conclusione del contratto; oppure, un dolo presente , ossia una generale scorrettezza che si può registrare nel momento in cui l'attore al presente sta ponendo la domanda -> è scorretto il fatto stesso di agire/proporre l’azione. Apposta l'eccezione alla formula, essa funzionerà come condizione negativa della condanna. Infatti, la condanna del giudice è subordinata/condizionata duplicemente:

 CONDIZIONE POSITIVA: il fatto che si raggiunga in positivo la prova dei fatti dedotti dall'attore; egli dovrà dimostrare che vi sono infatti su cui si pone la sua domanda  CONDIZIONE NEGATIVA perché vi sia una condanna: affinché il giudice condanni dovranno essere provati in positivo i fatti su cui si fonda la domanda, l'eccezione invece non dovrà essere dimostrata con i fatti su cui si fonda (perché vi sia una condanna).

CLASSIFICAZIONE DEI VARI TIPI DI AZIONE nel processo formulare

AZIONI IN REM sono volte a far accertare una situazione di appartenenza nei confronti di una RES e sono esperibili contro chiunque abbia il possesso del bene di cui si vuole accertare la proprietà  AZIONI IN PERSONAM sono esperibili solo contro il debitore e il convenuto non è determinato a priori ma si precisa soltanto quando si agisce in giudizio ALTRE DIFFERENZE:

AZIONI CIVILI sono fondate su ius civile e spettavano di diritto ai cittadini romani, Inoltre venivano concesse nell'editto del pretore  AZIONI PRETORIE o ONORARIE sono concesse dal pretore per colmare le lacune dello ius civile; inoltre, l'attività del pretore si integra allo ius civile e può:  SUPPLIRNE LACUNE  CORREGGERE QUESTIONI POCHE CHIARE (es. Eccezione di Dolo)  AIUTARE EFFETTIVITÀ

civile, sancita nel Codice Civile ita). Con queste azioni si perseguiva l’interesse dell’attore risarcitorio (non solo mero ripristino del patrimonio, ma in senso più ampio), vi si infligge anche sanzione al convenuto che aveva arrecato danno al patrimonio dell’attore.

Azioni reipersecutori: risarcimento tale e quale il danno inflitto

Azioni penali: risarcimento superiore (intento di creare sanzione afflittiva) rispetto al mero ripristino del patrimonio, contenevano componente SANZIONATORIA

Caratteristiche particolari di queste azioni (quelle penali): nella condanna contenevano un multiplo e il giudice condannava a corrispondere la somma di denaro della corrispettiva somma della RES, inoltre condannava anche a corrispondere il doppio/triplo/quadruplo (multiplo) della somma dovuta

Azioni in base ai poteri attribuiti al giudice (da parte del magistrato):

Azioni di stretto diritto , azioni più rigorose, azioni che risentivano del rigore dell’antico ius civile, il giudice aveva poteri discrezionali abbastanza limitati in quanto doveva attenersi da quanto descritto nella formula  Azioni arbitrarie , sono tutte le azioni in rem (azioni che servivano a perseguire diritti reali), vi era presente una clausola particolare ARBITRATUS DE RESTITUENDO, la quale attribuiva al giudice il potere/dovere di invitare il convenuto a restituire la res (in senso ampio, non solo cosa fisica, reintegrare i diritti), quindi non infliggere una condanna ma chiedere la restituzione Nel processo formulare romano non era possibile ricevere una CONDANNA IN FORMA SPECIFICA -> se tizio X doveva imbiancare casa mia, e non lo fa, nel processo formulare romano il giudice non avrebbe mai potuto condannare tizio X a eseguire l’opera dovuta (condanna in forma specifica); non si tratta di una condanna a restituire, ma era un invito che creava una condizione negativa della condanna -> si offriva al convenuto possibilità di evitare condanna  Azioni di buona fede , queste azioni conferivano al giudice grande discrezionalità, gli obblighi del convenuto venivano stabiliti secondo criteri di correttezza (di buona fede), sono rilevanti perché grazie alla loro esistenza emersero dei principi nuovi, principi innovativi, che in futuro sarebbero stati generalizzati e ancora oggi rappresentano dei punti cardini del sistema privatistico à es. Principio di invalidità dei negozi estorti con dolo o violenza

RIMEDI PRETORI: non sono azioni, ma strumenti che non sviluppano un accertamento del diritto, però servono all’amministrazione della giustizia

INTERDETTI (tutela del possesso), Il possesso non è un diritto (perché se lo fosse il pretore concederebbe alla sua tutela un’azione); il possesso è una SITUAZIONE DI FATTO e si concreta nel potere di fatto su una cosa come se fosse propria (tizio X tiene una cosa, pensando che sia sua, ma di fatto non lo è)  IMMISSIONI NEL POSSESSO è il primo atto dell’ESECUZIONE FORZATA

FASI DEL PROCESSO FORMULARE

 inizia analogamente al processo per LEGIS ACTIONES, attraverso il IUS VOCATIO ossia un’attività stragiudiziale privata da parte dell’attore che va dal convenuto e dice “io ti chiamo in giudizio” (Non può trascinarlo di forza in ius, cosa possibile nel processo per legis actiones; se il convenuto si rifiuta di presentarsi allora interviene il pretore con uno degli strumenti precedentemente citati)  Successivamente si presentavano davanti al magistrato (pretore) e il processo iniziava FASE IN IURE à Il convenuto poteva fare tre cose:

  1. Effettuare CONFESSIONE , la quale è parificata una sentenza di condanna

  2. Non accettare il giudizio/la formula, ossia effettuare un INDEFENSIO (interveniva pretore attraverso utilizzo dei suoi strumenti legali, se convenuto doveva adempiere)

  3. Effettuare una DIFESA , poteva contestare la pretesa dell’attore:

    • In diritto (es. Non vi è congruenza nei verbi usati nella stipulatio)
    • In fatto (es. Ho già pagato)
    • Attraverso lo strumento dell’eccezione

Al culmine della fase in iure il magistrato poteva denegare azione (non ti do nessun strumento di tutela) oppure concedeva l’azione, successivamente sia attore che convenuto dovevano manifestare per l’ultima volta l’accordo sulla formula (ossia sui termini giuridici della questione, attore legge formula, convenuto accetta o se non voleva veniva costretto) e questo procedimento prende il nome di

LITIS CONTESTATIO : atto con cui le parti manifestano il loro accordo sulla formula concessa dal magistrato: non servono più i testimoni, perché la formula è scritta. La litis contestatio comporta la definizione degli elementi della lite e la deduzione della causa in giudizio. Si instaura un rapporto processuale tra le parti e da quel momento pende un giudizio tra di loro. Da questo effetto generale derivano vari sotto effetti:

  • EFFETTO CONSERVATIVO : i termini della controversia sono fissati in modo da non essere modificabili. Fotografia della causa al momento della litis contestactio, di modo che gli eventi successivi non pregiudicheranno la pretesa dell’attore
  • EFFETTO PRECLUSIVO : conclusa la litis contestatio l'azione è consumata, non si può riutilizzare la stessa formula una seconda volta. Vi è l’impossibilità delle parti di riproporre la medesima questione (ossia che la medesima questione tra le parti non possa essere nuovamente oggetto di controversia). Non serve sentenza perché ciò accada, basta arrivare alla LITIS CONTESTATIO
  • EFFETTO ESTINTIVO : si estingue il rapporto giuridico precedente e viene sostituito dall'obbligo di sottostare al giudicato (obligatio iudicati) Nella LITIS CONTESTATIO non serve la presenza obbligatoria dei testimoni in quanto la formula è scritta  in seguito si passava il testimone al giudice (privato cittadino) che poteva esprimersi sui fatti:

FASE APUD IUDICEM In cui giudice può emanare sentenze sulla base del potere/dovere conferitogli dal magistrato con il suo imperium, in questa fase si valutano le prove (vige il principio dell’onere della prova) che grava su colui che afferma l'esistenza di un fatto. Attore dovrà dimostrare i fatti a fondamento della sua pretesa, viceversa, il convenuto dovrà provare i fatti estintivi o impeditivi di questa pretesa e se vi siano eccezioni. La sentenza nel processo formulare può essere espressa solamente in una somma di denaro, non può esserci un’esecuzione in forma specifica, è una sentenza che non ha l’obbligo di essere motivata, è inappellabile (non è possibile contestarla), può essere espressa anche in forma ORALE.

PROCESSO COGNITIO EXTRA ORDINEM  ultima forma di processo conosciuta dall’esperienza giuridica romana

L’attore può Iniziare un giudizio anche a prescindere dall'accordo con il convenuto, può iniziare anche in maniera autonoma. Questa forma processuale nasce come forma sporadica per questioni peculiari, nel 130 d. Salvio Giuliano codifica l’Editto del Pretore, il quale non può più emanare nuove azioni/nuove formule, quindi diventa più semplice rispondere alle esigenze dei vari casi concreti invece che dare nuove azioni o formule, si creano delle nuove forme procedurali ad hoc

  • RELATIVI , si esplicano in una relazione tra due o più parti
  • Hanno CONTENUTO POSITIVO , danno il diritto al titolare del diritto di credito di pretendere dalla propria controparte un atteggiamento positivo, ad esempio l’adempimento di una prestazione
  • ATIPICI , è rimessa ai privati l’ampliamento dei numeri del numero di fattispecie obbligatorie conosciute

Entrambi i diritti fondano una distinzione che è alla base di tutti i sistemi giuridici europei e sono considerati due categorie ordinanti fondamentali per l’intero settore del diritto privato patrimoniale

Principale diritto reale: DIRITTO DI PROPRIETÀ

 Sancito dall’ art. 832 cod. civ Si afferma: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Il diritto di proprietà, inoltre, ha una funzione SOCIALE sancita dall’art. 42 cost.: la proprietà privata connotata di caratteri di assolutezza, pienezza ed esclusività dei poteri del proprietario, può essere talvolta parzialmente o completamente sacrificata a vantaggio della realizzazione dell’interesse pubblico

 Es. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ: lo Stato può trasferire la proprietà privata di un bene di un soggetto nella propria disponibilità e nella disponibilità dello Stato in omaggio ad un preminente vantaggio pubblico

Nel diritto romano la PROPRIETÀ nasce dall’idea “elementare” dell’appartenenza di una cosa. La RES stessa indica la proprietà, è considerata tutt’uno con il diritto sulla cosa stessa.

In diritto romano la proprietà attribuisce un potere generale su di una cosa, potenzialmente illimitato e onnicomprensivo ; unici limiti: sono negativi, fissati nell’interesse pubblico (es. Costruire oltre una determinata altezza).

Diritto illimitato: nel diritto romano non era conosciuto un divieto di atti emulativi.

Gli interpreti medievali che hanno studiato il Digesto hanno affermato che nel diritto romano la proprietà era intesa come diritto di usare qualcosa, ma anche di abusarne, anche solo usarlo per ledere la sfera altrui. Infatti, secondo il diritto romano chi esercita un proprio diritto non può danneggiare nessuno.

Oggi è diverso: art. 833 cc afferma che il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri

Con il diritto di proprietà il proprietario può volontariamente limitare il proprio diritto (sia oggi che nel diritto romano) attraverso la costituzione di alcuni DIRITTI REALI LIMITATI : diritto reale su cosa altrui, ossia un diritto che si esercita su di un bene di cui non si è proprietari. La proprietà di questo bene subirà una compressione nel proprio diritto, dovuto all’esistenza di un diritto reale limitato altrui.

Diritto reale su cosa altrui è quel diritto a cui consegue una riduzione delle facoltà concesse al titolare del diritto di proprietà. Queste forme di limitazione non sono tendenzialmente permanenti, ossia a seguito della costituzione di un diritto reale limitato il diritto di proprietà del soggetto titolare del bene è sì compresso ma si riespanderà nel momento in cui il diritto reale limitato verrà meno, questa caratteristica prende il nome di ELASTICITÀ (dovuta dal fatto che il diritto di proprietà si può comprimere, e riestendere nel momento in cui il diritto reale limitato viene meno)

Il diritto di proprietà nel diritto romano nasce come forma processuale, ossia si tutela un diritto e per questo si parla di diritto di proprietà, principale forma di tutela è la LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM , caratterizzata da VINDICATIO e CONTROVINDICATIO nel processo per LEGIS ACTIONES ; nel processo FORMULARE, invece, si conoscerà una formula apposita per la tutela della proprietà, ossia, la REI VENDICATIO (rivendica; antesignano delle azioni di rivendicazione, considerata il prototipo delle azioni reali)

 Art. 948 cc AZIONE DI RIVENDICAZIONE Primo comma : il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene... Terzo comma : l’azione di rivendicazione NON SI PRESCRIVE (la prescrizione è un modo di estinzione dei diritti dato dal decorso di un periodo di tempo), perché diritto di proprietà non si prescrive in quanto è un diritto assoluto, insuscettibile di estinzione per mancato esercizio del proprietario; salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per USUCAPIONE (modo di acquisto della proprietà): porta all’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del non proprietario, il quale possegga o abbia disponibilità di fatto di un bene altrui senza subire le interferenze del proprietario

AZIONE DI RIVENDICA FORMULA FONDAMENTALE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

ACTIO NEGATORIA (formula a tutela della proprietà) è uno strumento da esercitare da parte del proprietario contro chi effettua turbative minori che non tolgano al proprietario il possesso della cosa

Differenza tra RIVENDICA e AZIONE NEGATORIA: nel primo il legittimato passivo è il possessore; nel secondo il legittimato passivo (non è il possessore in quanto è anche il proprietario) è un terzo che esercita turbative minori

Si può agire con AZIONE NEGATORIA per far dichiarare l’inesistenza di diritti dichiarati da altri sulla cosa

PROPRIETÀ

 Come si diventa proprietari?

Nei moderni ordinamenti i modi di acquisto della proprietà vengono distinti in modi di acquisto titolo derivativo o a titolo originario

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO : sono modi di acquisto della proprietà che prescindono completamente dalla connessione con un precedente diritto altrui

 USUCAPIONE  OCCUPAZIONE  ACCESSIONE  SPECIFICAZIONE

ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO : modo di acquisto della proprietà in cui è necessaria la relazione tra l’acquirente che acquista la proprietà e il titolare

Nel diritto romano i principali modi di acquisto della proprietà sono 3 negozi ( NON contratti):

MANCIPATIO : era uno dei più antichi negozi giuridici riconosciuti dal ius civile, costitutivo di diritti reali su una RES MANCIPI (beni collegati ai bisogni della famiglia, come i terreni, animali, allevamento e schiavi), in contrapposizione vi è la RES NEC MANCIPI (tutti i beni di altro genere, tali da costituire fonte di ricchezza per la famiglia); originariamente era un negozio causale , compiuto soltanto a scopo di vendita (soltanto per trasferire la proprietà verso un corrispettivo in denaro), vi

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Corso: Istituzioni di diritto romano   (10119)

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Il DIGESTO fa parte di un’opera più ampia: CORPUS IURIS CIVILIS redatto dall’imperatore Giustiniano
vissuto a Costantinopoli nel VI sec. d.C.
È una raccolta del diritto civile romano, divisa in quattro parti:
1. DIGESTO: “mosaico” di opere di diversi giuristi, è una raccolta di opere diverse tra loro, sono
opinioni riordinate in uno schema;
2. CODICE: parte della raccolta che contiene costituzioni imperiali, redatte da imperatori/sovrani.
Sono leggi e costituzioni, a loro volta fonti del diritto;
3. NOVELLE: sono nuove costituzioni, legislazione imperiale nuova rispetto al codice. Leggi che
Giustiniano emana dopo l’entrata in vigore del codice;
4. ISTITUZIONI di Giustiniano si ispirano alle ISTITUZIONI DI GAIO che sono un manuale per gli studiosi
del diritto, è un volume diverso dal CORPUS IURIS CIVILIS, non è una raccolta di opinioni di giuristi
diversi, ma l’insieme di spiegazioni del diritto rivolta agli studenti. È redatta nel II sec. d.C. da Gaio
CORPUS IURIS CIVILIS con tutte e quattro le parti acquista valore di legge, che sarà vigente fino al 1800. È
fondamentale perché la sua struttura riflette quella del diritto privato odierno, che si occupa:
- PERSONE
- COSE (RES) DIRITTI
- AZIONI STRUMENTI DI TUTELA
ISTITUZIONI DI GAIO (trovate in un palinsesto nel 1800) sono l’unica opera che deriva da giurisprudenza
classica, infatti riflette il diritto classico. È giunta senza il “filtro della compilazione”, ossia non è presente
nel CORPUS, non è stato viziato dalla volontà di Giustiniano (questo fenomeno viene chiamato
interpolazione).
FONTI DI COGNIZIONE del diritto romano
Si conosce/ricava cosa è il diritto vigente in un determinato periodo di tempo. Un esempio sono le
Istituzioni di Gaio: raccolta di diritto per esposizione, non è l’invenzione del diritto.
Diverse sono le FONTI DI PRODUZIONE, ossia ciò che identifica da cosa si genera il diritto. Nella parte
iniziale delle istituzioni di Gaio c’è elenco delle fonti di produzione delle diverse epoche romane.
Le due fonti possono coincidere (es. Codice Civile odierno)
Nella parte iniziale del Digesto Giustiniano cita Celso, il quale afferma che il “Diritto è arte del buono e
dell’equo”, rimanda a conoscenza tecnica e a una creazione umana.
Il DIRITTO (ius) può essere inteso in senso soggettivo, possibilità di ricondurre norma astratta in capo a un
soggetto, e senso oggettivo, come regola di comportamento.
STRUTTURA DELLE ISTITUZIONI DI GAIO
È suddiviso in:
1. PERSONA: “maschera” in latino, è colui che ha diritto soggettivo, chi può essere titolare di un
diritto. È un presupposto necessario per avere capacità giudica oggi, ossia avere astratta idoneità a
possedere diritti e doveri, diversamente nel diritto romano sono soggetti vivi e liberi (no schiavi),
cittadini romani (status civitatis) con determinata posizione nella famiglia

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