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LA Nullita DI Protezione
Corso: Diritto civile (Ius 01)
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Università: Università del Salento
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LA NULLITA’ DI PROTEZIONE
Le problematiche teorico-applicative dell’istituto. Cap. 1
Il sistema delle invalidità designato dal Codice Civile italiano risente dell’influsso esercitato dalla
pandettistica tedesca che si muove su modello binario nullità-annullabilità. Le differenze tra i due istituti
ammontano a due motivazioni:
1. Natura giuridica degli interessi protetti, superindividuali nella nullità e individuali nell’annullabilità;
2. Il trattamento giuridico dell’atto nullo radicalmente inefficace fin da quando è posto in essere nel
caso della nullità e pienamente efficace nel caso dell’annullabilità ma con effetti precari che
potrebbero essere eliminati se si esperisce azione di annullamento.
Sul versante della nullità, sono corollari degli interessi tutelati la legittimazione all’azione allargata a
chiunque vi abbia interesse, il fatto che la patologia venga rilevata d’ufficio dal giudice e la tendenziale
insanabilità dell’atto; viceversa l’annullabilità può essere rilevata solo dal contraente nel cui interesse è
stabilita ed è sanabile dallo stesso a mezzo di convalida.
In relazione al diverso grado di incidenza sull’efficacia dell’atto, la nullità è imprescrittibile mentre
l’annullabilità si prescrive in 5 anni. A lungo tale modello ha funzionato, ma in realtà alle due patologie
appartengono eccezioni già nell’impianto del Codice: si riscontrano nullità relative azionabili da un solo
soggetto e nullità sanabili.
Il panorama normativo prima e interpretativo poi mutano notevolmente a partire dagli anni ’90 del XX
secolo quando si registra nel sistema l’ingresso della NULLITA’ DI PROTEZIONE.
La caratteristica fondamentale di questa patologia consiste nel fatto che, pur assumendo la veste formale di
nullità, è preordinata a tutelare un interesse non superindividuale ma riferibile a quella parte del rapporto
che stipula in condizione di debolezza. Lo scopo è di prevenire e neutralizzare regole pattizie inique o
condizioni di squilibrio. Ostano ad una ricostruzione unitaria della categoria la pluralità e la diversità degli
spazi di riferimento. Parimenti le cause di tale patologia non sono di eguale natura. Si isola un primo gruppo
di ipotesi in cui la comminatoria di nullità dipende dal vizio di forma per la tendenza ad attribuire al
vestimentum la funzione di dare trasparenza alle disposizioni. La tecnica di intervento è pensata per il
contraete che accede con bagaglio informativo inferiore rispetto a quello della controparte. Un secondo
gruppo assegna alla nullità il compito di fronteggiare direttamente lo squilibrio sanzionando le pattuizioni
che creano una distribuzione sperequata dei diritti.
L’eterogeneità dei contesti in cui il legislatore incorre a questa nullità rende ardua il tentativo di unificare la
disciplina. Alcuni aspetti però, per la frequenza con cui ricorrono, costituiscono il fulcro di una
determinazione di sintesi. Assume particolare importanza l’unidirezionalità della tutela e il fatto che possa
essere azionata in via esclusiva. Già da questo appare impossibile sovrapporre tale nullità a quella generica
o all’annullabilità. Questa patologia non determina l’eliminazione completa del rapporto ma ne riequilibria il
contenuto; colpisce solo alcune clausole e non è suscettibile di estendersi al resto.