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LA Nullita DI Protezione

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Diritto civile (Ius 01)

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Anno accademico: 17/18
AutoreStefano Polidori
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LA DI PROTEZIONE Le problematiche Cap. 1 Il sistema delle designato dal Codice Civile italiano risente esercitato dalla pandettistica tedesca che si muove su modello binario Le differenze tra i due istituti ammontano a due motivazioni: 1. Natura giuridica degli interessi protetti, superindividuali nella e individuali 2. Il trattamento giuridico nullo radicalmente inefficace fin da quando posto in essere nel caso della e pienamente efficace nel caso ma con effetti precari che potrebbero essere eliminati se si esperisce azione di annullamento. Sul versante della sono corollari degli interessi tutelati la legittimazione allargata a chiunque vi abbia interesse, il fatto che la patologia venga rilevata dal giudice e la tendenziale viceversa essere rilevata solo dal contraente nel cui interesse stabilita ed sanabile dallo stesso a mezzo di convalida. In relazione al diverso grado di incidenza la imprescrittibile mentre si prescrive in 5 anni. A lungo tale modello ha funzionato, ma in alle due patologie appartengono eccezioni del Codice: si riscontrano relative azionabili da un solo soggetto e sanabili. Il panorama normativo prima e interpretativo poi mutano notevolmente a partire dagli anni del XX secolo quando si registra nel sistema della DI PROTEZIONE. La caratteristica fondamentale di questa patologia consiste nel fatto che, pur assumendo la veste formale di preordinata a tutelare un interesse non superindividuale ma riferibile a quella parte del rapporto che stipula in condizione di debolezza. Lo scopo di prevenire e neutralizzare regole pattizie inique o condizioni di squilibrio. Ostano ad una ricostruzione unitaria della categoria la e la degli spazi di riferimento. Parimenti le cause di tale patologia non sono di eguale natura. Si isola un primo gruppo di ipotesi in cui la comminatoria di dipende dal vizio di forma per la tendenza ad attribuire al vestimentum la funzione di dare trasparenza alle disposizioni. La tecnica di intervento pensata per il contraete che accede con bagaglio informativo inferiore rispetto a quello della controparte. Un secondo gruppo assegna alla il compito di fronteggiare direttamente lo squilibrio sanzionando le pattuizioni che creano una distribuzione sperequata dei diritti. dei contesti in cui il legislatore incorre a questa rende ardua il tentativo di unificare la disciplina. Alcuni aspetti per la frequenza con cui ricorrono, costituiscono il fulcro di una determinazione di sintesi. Assume particolare importanza della tutela e il fatto che possa essere azionata in via esclusiva. da questo appare impossibile sovrapporre tale a quella generica o Questa patologia non determina completa del rapporto ma ne riequilibria il colpisce solo alcune clausole e non suscettibile di estendersi al resto. Gli interessi tutelati. Cap. 2. La di catalogare la di protezione entro i parametri tradizionali rivela come della sua funzione trova risposta solo mediante il generico riferimento alla tutela del contraente debole ma la legislazione comunitaria ha esigenze di natura ampia finalizzate a riorganizzare il mercato. e in taluni casi la convergenza fra la protezione del singolo e interessi macroeconomici rende improponibile riproporre il canovaccio iniziale che contrappone la si chiede un approccio metodologico differente che sia in grado di demistificare la commistione tra interesse pubblico e superindividuale. Solo quest ultimo si pone nettamente in contrasto con quello dei privati e palesa la sua con il fondamento assiologico del diritto europeo. Superindividuale che trascende la sfera dei privati ponendosi in posizione poziore. Un ordinamento incentrato su un interesse superindividuale regolamenta i rapporti privatistici in funzione delle preminenti esigenze dello stato. Emblematiche sono le scelte del codice civile emanato in epoca fascista che ha operato in tema di famiglia, ecc.. in misura minore il carattere autoritario si rinviene nel settore contrattuale che si presenta come quello spazio di in cui le parti possono regolamentare i propri interessi. Se questo in cui si alimenta, tra interesse pubblico e superindividuale non prescindere dalla Costituzione. La gerarchia dei valori di rifermento subisce uno stravolgimento: lo stato. La la famiglia non sono trascendenti il soggetto e prevalenti sulle sue esigenze ma diventano strumenti di attuazione dei principi di pieno sviluppo della persona umana. Altrettanto importate appare del diritto comunitario nella prospettiva di sottolineare che pubblico finalizzato e alla garanzia del libero competere tra le imprese. per ben funzionare necessita di norme. Il diritto non ne costituisce una cornice ma traccia le linee del disegno, struttura conformatrice. Alla della protettiva va stretta la dicotomia Si tratta di patologie volte ad attuare un interesse riferibile al mercato non in senso astratto ma come sintesi delle legittime aspettative degli operatori che gravitano in Il fatto che la natura pubblica o privata non sia una precisa linea di confine apre la crisi della distinzione tra e Una volta ammesso che pubblico possa trovare pregnanza in quello individuale arduo negare che le norme presentino un fondamento estraneo alla categoria. La reazione a forme di squilibrio contrattuale originate da posizioni di debolezza possono essere sanate tanto preposta a queste fattispecie tanto dalla cui fa preferibilmente ricorso il diritto comunitario. Si riavvicinano quindi due fattispecie precedentemente agli antipodi. Permangono delle differenze relative alla diversa tipologia di squilibrio non presuppone la debolezza endemica sottesa alla di protezione: essa si collega ad una perturbazione del volere dovuta a fattori occasionali e contingenti in assenza dei quali la parte negozierebbe in condizione di Lo squilibrio che fa da matrice a questa diverso: non occasionale ma STRUTTURALE, causato da meccanismi discorsivi che attribuiscono ad un contraente il potere di dettare le regole dello scambio. In quanto causata da fattori immanenti quindi questa non viene meno con la medesima con cui viene rimossa non a caso il giudice rilevare la anche quando questa sia azionabile in via esclusiva da un solo contraente. dispiegare effetti sananti. Sono poi addotti ulteriori argomenti tra i quali quello che la relativa fa fronte ad uno squilibrio strutturale tra i contraenti, immanente alla stipulazione e non occasionale e contingente. In ragione di la protezione non coinvolge solo il contraente debole ma un interesse di categoria. La prospettiva muove da premesse corrette ma anche suscettibile di essere capovolta: nel disporre la a presidio della situazione giuridica di una delle parti, il legislatore considerare che di questa assuma valore assorbente ovvero che si manifesti di attuare interessi pubblici o di solo nel primo caso la relativa risponde a logica di modo che escluso che altri soggetti appartenenti alla categoria possano invocare la patologia, il loro interesse diffuso non costituisce ostacolo alla scelta del legittimato di rimanere inerte o di convalidare il nel secondo caso il problema non si pone. La scelta dunque operata a monte dalla legge: quando riserva ad uno dei contraenti, gli interessi coinvolti non sono preclusivi del potere di convalida. La di accantonare gli argomenti addotti per escludere la convalida dal campo di ogni forma di induce a chiedersi se possa ritenersi possibile del alle ipotesi in cui la patologia sia azionata solo da una delle parti ossia se il parallelismo tra legittimazione riservata e e legittimazione allargata e giustifica di un potere in capo al contraente che il legislatore ha reso arbitro della sorte del contratto di conservarlo non soltanto attraverso ma anche con un comportamento. Tale corrispondenza biunivoca incontra una soluzione di nel negozio rescindibile. legislativo, depotenziato dal breve termine prescrizionale, quello di consentire la conservazione del contratto inficiato da funzionale attraverso la rimozione dello squilibrio. Non sempre la previsione della relativa rinviene la propria giustificazione in uno squilibrio contrattuale. A volte il legislatore appresta alla parte debole un livello di protezione antecedente allo squilibrio e funzionale alla sua prevenzione quindi non dovrebbero sussistere ostacoli a riconoscere al contraente debole che si avveda successivamente alla stipulazione orale della di utilizzare la patologia, la di ritenere soddisfacenti le condizioni e scegliere di convalidare. Negare effetti alla convalida, laddove la relativa non sia giustificata di rimuovere uno squilibrio sarebbe irragionevole in quanto la tutela del debole non spingersi fino al punto di legittimarlo a manifestare alla controparte una consapevole acquiescenza al contratto nullo fino a quando la sua esecuzione risponda al suo interesse. si sono registrate aperture alla del contratto affetto da relativa. Quindi alla luce di possiamo dire che le di protezione hanno un regime peculiare e non sempre omogeneo tale da renderle non sovrapponibili alla tradizionale. Sovente nel catalogo delle di protezione figurano ipotesi che evocano lo scenario della tutela del debole e il loro regime non contempla limitazioni alla di azionarle. Fattispecie di questo tipo sono riscontrabili nel codice del consumo e nei rapporti tra imprese. Ci si interroga rispetto ad esse fra legittimazione assoluta ovvero relativa. La prima soluzione prediletta da chi considera eccezionale qualsiasi deviazione da tale modello e in primis nella relativa. si sostanzia nel fatto che in questo modo si offre alla parte dotata di maggior forza di azionare la patologia per ragioni estranee al suo interesse allo scopo di liberarsi da un vincolo non gradito. Quindi indiscriminata della legitimatio porta di consentire al contraente che abbia imposto o predisposto la clausola nulla di poter usare la sanzione che il legislatore ha previsto per fronteggiare il suo stesso abuso. Questa consapevolezza si colloca a monte di una tesi che ha avuto ampia fortuna. La legislazione europea ha interessato materia e in questa prospettiva della a protezione del contraente debole rende necessario ridisegnare il rapporto di regolaeccezione fra legittimazione assoluta e relativa. Quindi ogni qual volta ci sia una di protezione il cui carattere non esplicitamente sancito da legge ma emerga dal fondamento della comminatoria, si deve ricavare dal sistema attraverso legis la limitazione Estendere la legittimazione a chiunque vi abbia interesse non significa necessariamente consentire al contraente forte il potere di provocare la caduta del vincolo. Nonostante la legittimazione di insista nel considerare la legittimazione in capo ai soggetti che sono parti del rapporto, una lettura orientata al 1421 induce ad affermare che soprattutto in tema di di protezione, solo chi portatore di interessi garantiti in via diretta o riflessa invocare la patologia. Non estraneo al nostro ordinamento una fattispecie che dovrebbe portare ad un risultato ma ne porta ad uno diverso e quando di un precetto conduce a risultati iniqui e soprattutto quando un soggetto ne invochi scorrettamente dando vita ad una forma di abuso. Quindi a fronte di giudiziaria astrattamente corretta ma in concreto scorretta, il convenuto opporre doli generalis. Proprio questo istituto offre spunti per risolvere il problema della legittimazione nei casi in cui, in tema di di protezione non relativa, giudiziaria non provenga dalla parte tutelata ma In questo caso di deve essere respinta in quanto costituisce abuso. La della e del contratto. Cap. Un ulteriore profilo differenzia la di protezione dal regime di diritto comune: la necessaria. Quando la patologia comminata per salvaguardare gli interessi del contraente debole, colpisce soltanto quella parte di contenuto in cui si sostanzia rimanendo esclusa la propagazione rapporto indipendentemente dal fatto che la clausola nulla sia stata o meno considerata essenziale. La previsione di un intervento mirato risponde alla di scongiurare un effetto boomerang nella maggior parte dei casi la caducazione del contratto si rivelerebbe contro funzionale alla ratio invalidante. Il regime della deroga alla disciplina del 1419 ove prevista la possibile estensione della parziale al contratto quando risulta che le parti non lo avrebbero voluto senza la parte infetta o anche una sola di esse. In questo contesto logico che il professionista che ha predisposto la clausola nulla avrebbe interesse ad affermare che senza di essa non avrebbe concluso il contratto. Proprio per evitare si sottolinea la necessaria della Inoltre la disciplina della patologia contempla la sostituzione della clausola nulla 1419 soltanto quando questa abbia regolato un aspetto del rapporto in contrasto con una norma imperativa. Lo scenario si arricchisce che del contratto parzialmente nullo trova fonte diversa dalla legge come ad esempio normativa delle amministrative indipendenti fonte di accese dispute sulla loro legittimazione costituzionale. possibile richiamare 117 del TUB nella parte in cui abilita la Banca ad imporre per alcune categorie di contratti di credito, un contenuto tipico determinato con conseguente degli atti difformi. Lo Stato opera quindi una sorta di delega per competenza nei confronti di enti che tecnicamente non hanno legittimazione rappresentativa a fissare le condizioni di Maggiori si riscontrano quando del potere alle non esplicita come accade nei settori elettrica e del gas. Come ulteriore fonte di etero integrazione anche il giudice legittimato a ricondurre ad il regolamento frutto di abuso di una delle parti. Le controindicazioni al potere correttivo del giudice non sono insuperabili ma vanno tenute sotto controllo. Tirando le fila, quando lo squilibrio la causa della effettiva degli interessi protetti richiede alle tecniche della necessaria

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LA NULLITA’ DI PROTEZIONE
Le problematiche teorico-applicative dell’istituto. Cap. 1
Il sistema delle invalidità designato dal Codice Civile italiano risente dell’influsso esercitato dalla
pandettistica tedesca che si muove su modello binario nullità-annullabilità. Le differenze tra i due istituti
ammontano a due motivazioni:
1. Natura giuridica degli interessi protetti, superindividuali nella nullità e individuali nell’annullabilità;
2. Il trattamento giuridico dell’atto nullo radicalmente inefficace fin da quando è posto in essere nel
caso della nullità e pienamente efficace nel caso dell’annullabilità ma con effetti precari che
potrebbero essere eliminati se si esperisce azione di annullamento.
Sul versante della nullità, sono corollari degli interessi tutelati la legittimazione all’azione allargata a
chiunque vi abbia interesse, il fatto che la patologia venga rilevata d’ufficio dal giudice e la tendenziale
insanabilità dell’atto; viceversa l’annullabilità può essere rilevata solo dal contraente nel cui interesse è
stabilita ed è sanabile dallo stesso a mezzo di convalida.
In relazione al diverso grado di incidenza sull’efficacia dell’atto, la nullità è imprescrittibile mentre
l’annullabilità si prescrive in 5 anni. A lungo tale modello ha funzionato, ma in realtà alle due patologie
appartengono eccezioni già nell’impianto del Codice: si riscontrano nullità relative azionabili da un solo
soggetto e nullità sanabili.
Il panorama normativo prima e interpretativo poi mutano notevolmente a partire dagli anni ’90 del XX
secolo quando si registra nel sistema l’ingresso della NULLITA’ DI PROTEZIONE.
La caratteristica fondamentale di questa patologia consiste nel fatto che, pur assumendo la veste formale di
nullità, è preordinata a tutelare un interesse non superindividuale ma riferibile a quella parte del rapporto
che stipula in condizione di debolezza. Lo scopo è di prevenire e neutralizzare regole pattizie inique o
condizioni di squilibrio. Ostano ad una ricostruzione unitaria della categoria la pluralità e la diversità degli
spazi di riferimento. Parimenti le cause di tale patologia non sono di eguale natura. Si isola un primo gruppo
di ipotesi in cui la comminatoria di nullità dipende dal vizio di forma per la tendenza ad attribuire al
vestimentum la funzione di dare trasparenza alle disposizioni. La tecnica di intervento è pensata per il
contraete che accede con bagaglio informativo inferiore rispetto a quello della controparte. Un secondo
gruppo assegna alla nullità il compito di fronteggiare direttamente lo squilibrio sanzionando le pattuizioni
che creano una distribuzione sperequata dei diritti.
Leterogeneità dei contesti in cui il legislatore incorre a questa nullità rende ardua il tentativo di unificare la
disciplina. Alcuni aspetti però, per la frequenza con cui ricorrono, costituiscono il fulcro di una
determinazione di sintesi. Assume particolare importanza l’unidirezionalità della tutela e il fatto che possa
essere azionata in via esclusiva. Già da questo appare impossibile sovrapporre tale nullità a quella generica
o all’annullabilità. Questa patologia non determina l’eliminazione completa del rapporto ma ne riequilibria il
contenuto; colpisce solo alcune clausole e non è suscettibile di estendersi al resto.