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Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali (Polidoro)

Riassunto del libro "Nullità di protezione e sistematica delle invalid...
Corso

Diritto civile (Ius 01)

76 Documenti
Gli studenti hanno condiviso 76 documenti in questo corso
Anno accademico: 2017/2018
AutoreStefano Polidori
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Università del Salento

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DI PROTEZIONE E SISTEMATICA DELLE NEGOZIALI Stefano Polidori Tipologia: RIASSUNTO Materia: DIRITTO CIVILE Corso: DI GIURISPRUDENZA (IV ANNO) Il sistema delle proposto dal Codice civile del 1942 si basa sul modello del doppio binario fondato sulla distinzione fra e La distinzione fra queste due patologie ed sul piano teorico si basa su due aspetti fondamentali: primo aspetto attiene alla natura giuridica degli interessi protetti: interessi protetti sono interessi protetti sono secondo aspetto attiene al trattamento giuridico atto nullo: atto radicalmente inefficace sin dal momento in cui posto in atto annullabile: atto produttivo di effetti precari, ossia di effetti che possono venire eliminato qualora sia esperita con successo di annullamento. una forma meno grave di Il negozio annullabile non ma nel senso che comunque fornito di e sia guarire dalla malattia che lo affligge sia morire in seguito ad essa. Il negozio annullabile quindi produttivo di effetti che possono essere posti nel nulla da parte del legittimato esser fatta valere unicamente dal contraente nel cui interesse stabilita ex art, 1441, c. e non mai essere sollevata dal giudice) davanti al giudice che il negozio, oppure i suoi effetti potranno consolidarsi quando il legittimato decida di non avvalersi di questo suo potere e lasciare in vita il negozio ed in caso di parla di convalida di annullamento che nello specifico avviene quando il contraente al quale spetta di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di dichiara che intende confermare precludendosi il successivo esercizio di convalida si esclude possa valere nelle ipotesi di assoluta). Dalla definizione appena data se ne evince che a differenza della tende a salvaguardare principalmente interessi particolari dei soggetti colpiti dal vizio del negozio. A loro, infatti, data la scelta tra lasciare in vita il negozio o provocarne la fine, cosa che non certamente possibile nel caso della non prevista in via generale dal codice ma stabilita di volta in volta in norme specifiche. Dalle caratteristiche peculiari discendono una serie di conseguenze per annullabile: il negozio annullabile conserva i suoi effetti sino alla sentenza di la sentenza di annullamento non di accertamento ma costitutiva elimina una situazione giuridica proprio la sentenza di annullamento costitutiva, efficacia retroattiva nel senso che ad eliminare gli effetti del negozio fin dal momento in cui si sono prodotti. Ai fini della occorre tener in mente 1441, c. che si occupa specificamente della legittimazione a chiedere la quale, come ovvia conseguenza di quello che abbiamo detto, solo a colui che stato danneggiato dal negozio viziato a colui nel cui interesse stata posta Solo in rari casi la legittimazione annullamento spettare a chiunque vi abbia interesse come nel caso del matrimonio ex articolo 119 del codice civile: si parla in questi casi di assoluta, forse anche per evidenziare la tutela generale che in questi casi riveste Limite di annullamento la prescrizione quinquennale: e possibile, infatti, agire per far annullare negozio nel termine di cinque anni che normalmente decorrono dal giorno in cui venuta meno la causa che ha viziato il negozio annullabile. Per questo motivo 1442 c. dispone al secondo comma che dipende da vizio del consenso o legale il termine decorre dal giorno in cui cessata la violenza, stato scoperto o il dolo, cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del 1 Ancora in tema di dobbiamo dire che ex art. 1423, c. il contratto nullo, a differenza di quello annullabile, non essere convalidato salvo che la legge prescriva diversamente. La convalida del negozio nullo, quindi, eccezionale, prevista in alcuni casi tassativamente determinati: conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle ex art. 590, conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle ex art. 799, c. Una volta aver analizzato la e la individuando le loro principali caratteristiche e le relative differenze, bene soffermarci su una categoria di dei negozi giuridici che ha un regime giuridico che non essere sovrapposto a quello della a quello della le DI PROTEZIONE. Con i mutamenti che si sono avuti nel panorama normativo intorno agli anni dello scorso secolo vi stata di questa nuova categoria di le di protezione, che non hanno il compito di tutelare interessi superindividuali si tratta di che servono a tutelare, tra le parti che stipulano il contratto, quella che riveste la posizione di debolezza rispetto ovvero si tratta di quella forma di che ha lo scopo di prevenire neutralizzare le regole pattizie inique che possono riscontrarsi in quelle situazioni in cui il maggior potere di uno dei contraenti gli consente di imporre le regole Alle di protezione viene riconosciuto il compito di fronteggiare direttamente lo squilibrio contrattuale: con esse si sanzionano le pattuizioni, scaturite da una trattativa diseguale, che realizzano una distribuzione eccessivamente sproporzionata dei diritti e degli obblighi. I contesti normativi in cui il legislatore si avvale delle di protezione sono eterogenei e rende difficile il tentativo di ridurre ad la disciplina del relativo rimedio: in linea di principio, e partendo dalla considerazione che tali riguardano la protezione del contraente debole, il potere di far valere le di protezione rimessa in via esclusiva proprio alla parte debole e si riferiscono solo alle singole clausole, ossia si tratta di che colpiscono singole del contratto. Come detto, le di protezione sono state introdotte al fine di porre rimedio a quello situazioni di squilibrio contrattuale originate dalla posizione di debolezza di una delle parti contraenti della stipulazione. Orbene a tale situazione iniqua si potrebbe rimediare tanto attraverso le norme quanto attraverso quelle sulla (cui fa ricorso in modo particolare il diritto europeo), tuttavia permangono differenze: ai fini della non richiesta, a monte, la debolezza di una delle parti dato che tale sussiste allorquando vi di fattori esterni e contingenti in assenza dei quali i contraenti si trovano in posizione di mentre in caso di di protezione vi sono dei meccanismi distorsivi che attribuiscono si una posizione di forza ed una di debolezza ai ancora, in caso di il giudice non sollevare a differenza dei casi di ove il giudice rilevare persino nel caso in cui questa sia azionabile in via esclusiva da una delle parti contraenti. Di pari passo con il sistema delle di protezione si sviluppa il paradigma della relativa indice della sempre maggior di tutelare il contraente debole dato che prevede che solo questi attivarsi per far valere in giudizio la patologia e dunque possiamo definire la relativa come quella che essere attivata solo da alcuni soggetti. delle relative alquanto controverso: la regola che riserva il potere di far valere tale solo dalla parte nel cui interesse il legislatore ha stabilito la comminatoria pena pecuniaria prevista da una sentenza in caso di mancato adempimento della sentenza stessa) implica la ex uno latere il che vuol dire che laddove la parte legittimata reputi conveniente richiedere in giudizio delle prestazioni a carica della controparte non poi paralizzare sollevando di Per le relative per quelle di sussiste la per il giudice di rilevarle senza che questo implichi sovrapposizione della valutazione di a quella del soggetto legittimato, tale prevista al fine di migliorare la protezione del contraente che potrebbe non essersi avveduto della di azionare lo strumento. In precedenza, abbiamo avuto modo di vedere come ex art. 1423, c. non possibile convalidare un atto nullo salvo i casi previsti dalla legge e la dottrina sottoscrive tale tesi in ambito di relativa affermando, nello 3 specifico, come non possa esser convalidato un atto affetto da relativa. In merito a sembra esservi precisando che non sempre la relativa trova la propria giustificazione in uno squilibrio contrattuale bisogna sottolineare come il legislatore, a volte, appresta, in favore della parte debole, un livello di protezione antecedente allo squilibrio utile a prevenire (si pensi alle forme ad substantia imposte per la dei contratti di vendita di servizi turistici), ossia come il legislatore prevede, in dati casi, una tutela preventiva al fine di scongiurare il rischio che il consumatore possa vedersi opposti aspetti regolamentari cui potrebbe non aver prestato attenzione, tutela che si attua attraverso la previsione formale e il dover di formulare in modo dettagliato e trasparente tutte le clausole In questi casi non dovrebbero esservi ostacoli circa la di riconoscere in capo al contraente debole si avvede solo in un secondo momento alla il potere di convalida nullo e dunque di considerare soddisfacenti le condizioni contrattuali e laddove si avvalesse di tale convalida ovviamente non avrebbe la di sollevare di che era a lui, e solamente a lui, riservata. Sovente, capita che nello scenario delle di protezione figurano ipotesi che non contemplano limitazioni soggettive relative alla di azionare tali e si fa riferimento a delle ipotesi contenute nel Codice del consumo e nei rapporti In relazione a queste ipotesi si suole fare una distinzione tra legittimazione assoluta e relativa. Legittimazione assoluta: la legittimazione a far valere la patologia estesa a chiunque ne abbia interesse e dunque accadere che viene consentito al contraente che ha imposto la clausola nulla, in di una posizione di supremazia, la di potersi avvalere della sanzione che il legislatore ha predisposto per fronteggiare il suo abuso al fine di liberarsi da un vincolo non gradito. Qualora si estenda la legittimazione a far valere la a chiunque ne abbia interesse, va precisato, non significa attribuire al forte il potere di procurare egli stesso la caduta del vincolo per pretestuose dato che comunque ex art. 1421, c. solo chi portare di interessi garantiti in via diretta o riflessa della norma invocare delle patologie e dunque la che semmai si potrebbe incontrare quella di individuare lo strumento con il quale possibile respingere di del contratto proposta dal contraente forte al fine di liberarsi assunto. Ponendo il caso in cui la parte forte fa valere la attraverso giudiziaria che astrattamente fondata, ma in concreto scorretta data le circostanze e le con cui la promuove, attribuito al convenuto il potere di opporre la exceptio doli generalis al fine di paralizzare la manifestazione dolosa del diritto. Quella doli un rimedio che offre spunti fecondi per risolvere il problema della legittimazione nei casi in cui non proviene dalla parte tutelata, ma dalla controparte. EXCEPTIO DOLI GENERALIS doli generalis un istituto che risale al diritto romano e che trova riscontro anche nel diritto civile odierno. Si tratta di una figura che suscita oggi non pochi dubbi e ma che in linea generale si definire quale rimedio generale diretto a precludere fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti in particolare, rivolta allo scopo di paralizzare di un atto o di giustificare la reiezione della domanda giudiziale fondata sul medesimo. Tornado a parlare in generale delle di protezione, un ulteriore caratteristica che ne distingue il regime giuridico da quello del diritto comune quella della necessaria la quale deroga alla disciplina generale ex art. 1419, c. ove prevista la di estendere la parziale al contratto quando risulta che i contraenti non lo avrebbero voluto senza la parte infetta. Tale requisito della necessaria volto a scongiurare che il professionista che abbia predisposto le clausole nulle avrebbe buon gioco ad affermare che in mancanza di suddette clausole non avrebbe concluso il contratto. 4

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Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali (Polidoro)

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NULLITÀ DI PROTEZIONE
E SISTEMATICA DELLE
INVALIDITÀ NEGOZIALI
Stefano Polidori
Tipologia: RIASSUNTO
Materia: DIRITTO CIVILE
Corso: FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (IV ANNO)

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