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ho sviluppato il trattamento sanitario obbligatorio e consenso informato
Corso

Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie (Cds: M03 (13/14))

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Anno accademico: 2022/2023
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Master di Primo Livello in

Management e funzioni di coordinamento delle

professioni sanitarie

Il Sistema Sanitario: aspetti istituzionali e normativi

(Dott Fabiola Orlandi)

Consenso informato, trattamenti sanitari obbligatori

e responsabilità civile della struttura sanitaria

Candidata: Pigionatti Anna Matricola: 082508

Appello del 5 maggio 2022

INDICE

1. Il consenso informato 1 Lo scopo 1 Modelli di decisione 1 Informazione e consenso all’atto medico 1 Responsabilità 1 Descrizione delle attività

2. Il trattamento sanitario obbligatorio – TSO 2 Il TSO ospedaliero 2 Il TSO extra-ospedaliero

3. La responsabilità civile delle strutture sanitarie 3 La responsabilità civile 3 Responsabilità civile delle strutture sanitarie 3 Danno da disorganizzazione

4. Bibliografia

Il tema del consenso informato è di particolare interesse e importanza, sia sotto il profilo del rapporto diretto fra operatore sanitario e cittadino, sia sotto il profilo della strategia aziendale. Si vuole sottolineare che la relazione di servizio ha la sua forza nell’attitudine del cittadino a governare il proprio progetto di salute, contribuendo consapevolmente alle decisioni terapeutiche e assistenziali, in un rapporto di reciprocità con il professionista. Per questo, il tema del consenso informato si collega strettamente a quello della sicurezza nella aziende, della continuità ed appropriatezza delle cure e di integrazione tra sanitario e sociale. La persona cosciente e capace di intendere e di volere, che necessita di cure mediche, non può essere sottoposta passivamente a qualsiasi trattamento sanitario: ogni accertamento diagnostico, terapia, interventi medici in generale, anche se del tutto necessari, non possono essere effettuati se non con il consenso della persona interessata, dopo che essa abbia ricevuto informazioni sufficienti per la valutazione del trattamento alla quale verrà sottoposta. Le informazioni devono riguardare il tipo di trattamento, le eventuali alternative terapeutiche, le finalità del trattamento, le possibilità di successo, i rischi e gli effetti di eventuali effetti collaterali.

1 Modelli di decisione Il consenso informato non è da intendersi come adempimento burocratico, volto a tutelarsi da denunce e non va inteso nemmeno come occasione di conflitto nella relazione medico – paziente. Uno dei modelli che meglio esprime l'alleanza terapeutica, è quello della “decisione condivisa”, che riconosce il principio di autonomia all'utente ed un ruolo attivo del professionista nella relazione con il cittadino. I modelli di decisione sono di seguito elencati:

  • La scelta professionale: il medico decide, il paziente acconsente.

  • La scelta del consumatore: il medico informa, il paziente prende la decisione.

  • Il professionista come agente: il medico deduce la visione del paziente, quindi decide.

  • La decisione condivisa: condivise le informazioni, entrambi decidono insieme

1 Informazione e consenso all'atto medico Il Comitato Italiano di Bioetica, nel documento “ Informazione e consenso all'atto medico- 1992 ”, ritiene il consenso informato come legittimazione e fondamento dell'atto medico e allo stesso tempo, strumento di ricerca di alleanza terapeutica. Pertanto, sotto il profilo etico, il consenso non può essere limitato ad un unico incontro, in quanto il medico deve incontrare il paziente per comprenderlo nella sua totalità la quale riguarda sia la personalità sia il background. Sarà importante non fornire informazioni utilizzando termini troppo complessi o che possano in qualche modo spaventare il paziente; dovranno però essere sempre veritiere e complete. Il paziente dovrà essere messo nelle condizioni di potere esercitare i propri diritti. Mentre per quanto riguarda la richiesta da parte dei familiari di non fornire informazioni veritiere al paziente, essa non è vincolante in quanto il medico ha il dovere di dare informazioni necessarie per affrontare responsabilmente la realtà”

1 Responsabilità “Titolare del bene giuridico tutelato è il paziente” ; nel caso in cui si trattasse di minore, i titolari avrebbero figura nei genitori, mentre se fosse interdetto, nel tutore. Per quanto riguarda il consenso dei congiunti non ha ad oggi significato legale. L'acquisizione del consenso è un atto di responsabilità medica. L’obbligo di informare correttamente ed acquisire il consenso, spetta dunque ai medici delle

  • Consapevole ( deve essere preceduto da una adeguata informazione).
  • Specifico (deve essere richiesto per un trattamento specifico e non per generica assistenza).
  • Attuale (l'intervallo di tempo fra la manifestazione del consenso e l'intervento medico deve essere breve).
  • Revocabile.
  • Manifesto (anche quando espresso verbalmente, deve essere esplicito).
  • Libero (non può essere esercitata alcuna pressione psicologica per influenzare la volontà del paziente) c) Dissenso: in caso di dissenso da parte di un paziente, il medico deve astenersi dall'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento sia salvavita ed il dissenso provenga dal rappresentante legale del paziente, il medico deve rivolgersi all'autorità giudiziaria. In caso di situazioni urgenti gravi, il medico deve attivarsi immediatamente. d) Casi particolari: per quanto riguarda minori, immigrati con difficoltà linguistiche, anziani con problemi comunicativi e/o emotivi, persone con stato di salute fortemente compromesso. Anche nell'ambito della salute mentale degli adulti, le problematiche sono complesse ed il dibattito è tuttora aperto. Il lavoro di informazione circa il disturbo, l'importanza e l'utilità dei trattamenti, è parte integrante della cura psichiatrica, soprattutto in quei casi in cui non vi è consapevolezza di malattia a causa del disturbo stesso. La normativa prevede che in casi specifici sia possibile ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio, TSO, sia ospedaliero, che extra- ospedaliero.

2. Il trattamento sanitario obbligatorio – TSO

Il trattamento sanitario obbligatorio è un evento straordinario, volto alla tutela della salute mentale del paziente (non deve e non può essere considerata un misura di difesa sociale). Viene proposto e convalidato dall'autorità sanitaria, disposto dal sindaco del comune in cui si trova il paziente che necessita di tale intervento, è garantito dall'autorità giudiziaria (giudice tutelare) ed eseguito dalla forza pubblica e dal personale sanitario (polizia municipale, medici, infermieri). Il trattamento sanitario obbligatorio deve essere attivato solo dopo avere tentato in tutti modi possibili di ottenere il consenso della persona ad un trattamento volontario.

2 Il TSO ospedaliero Per il TSO ospedaliero è previsto il massimo di garanzia e viene per legge considerato come forma massima di limitazione della libertà personale. Prima di attivare un TSO di questo tipo, il medico, come già antecedentemente detto, metta in atto diverse strategie volte a convincere la persona all'accettazione della cura. La legge, infatti, definisce “iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato” (art comma 5). La legge indica anche la necessità di iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria al fine di ridurre il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori. Per procedere al trattamento obbligatorio che stiamo trattando, il medico deve verificare e certificare la contemporanea presenza di tre condizioni, in assenza delle quali il TSO non può essere messo in atto. I tre presupposti sono:

  1. Esistenza di alterazioni psichiche da richiedere urgenti interventi terapeutici
  2. Mancata accettazione, degli interventi di cui sopra

g) Durata del trattamento: la durata del TSO è di sette giorni, con possibile proroga nel caso continuassero a sussistere le tre condizioni necessarie allo stesso. La proroga dovrà essere comunicata al sindaco e al giudice tutelare. La conclusione del trattamento sanitario obbligatorio può avvenire prima dei sette giorni, nel caso in cui venga a mancare una delle condizioni elencate. Nel momento in cui la persona sottoposta a TSO accetti di proseguire volontariamente le cure, il ricovero obbligatorio viene trasformato in ricovero volontario. Ancora oggi esistono controversie riguardo la specializzazione del medico che è chiamato a convalidare la proposta di TSO; sia la legge 180, che la legge 833, si limitano ad indicare, quale figura preposta, un medico della struttura sanitaria pubblica (legge 180) e un medico delle Unità Sanitarie Locali (istituite con la legge 833). La legge di riforma psichiatrica è una legge a tutela dei diritti fondamentali e della libertà del malato; l'articolo 4 della legge 180 riconosce alla persona sottoposta a TSO, il diritto di rivolgere direttamente al sindaco la richiesta di revoca e di modifica del provvedimento.

2 Il TSO extra-ospedaliero Il TSO extra-ospedaliero è caratterizzato dalla sola garanzia amministrativa, che prevede l'ordinanza del sindaco. Il TSO extra- ospedaliero si configura come la forma di TSO attivabile in caso in cui, pur sussistendo le prime due condizioni previste per il TSO in degenza ospedaliera, manca invece la terza condizione ed è quindi possibile adottare misure sanitarie extra-ospedaliere tempestive ed idonee. L'ordinanza è caratterizzata dal fatto che si obblighi una persona a sottoporsi a cure specifiche, ma il luogo non è vincolato da precise caratteristiche bensì rappresenta solo una parte delle condizioni materiali che permettono la pratica della cura. La logica di tale

tipologia di TSO è quella che il trattamento non debba incidere eccessivamente e negativamente sulla vita del paziente, limitandola più di quanto non sia limitata già dal disturbo psichico.

3. La responsabilità civile delle strutture sanitarie

3 La responsabilità civile Per responsabilità civile si intende un comportamento che viola le norme del diritto privato, ossia di quel ramo del diritto che regola i rapporti tra cittadini. Sono quindi escluse le norme che regolano i rapporti tra cittadini e Stato o Pubblica amministrazione (nel qual caso invece si ricadrebbe nell’ambito della responsabilità penale o della responsabilità amministrativa). Pertanto, l’unica conseguenza di un comportamento illecito dal punto di vista civilistico è il risarcimento del danno. Non possono derivare dalla responsabilità civile né reati, né sanzioni amministrative. Inoltre, la responsabilità civile, a differenza di quella penale o amministrativa, è resa valida esclusivamente tramite un giudizio civile, che inizia a seguito di un atto di iniziativa della parte danneggiata: lo Stato non ha pertanto interesse, ad avviare una causa riguardante una violazione del diritto privato.

3 Responsabilità civile delle strutture sanitarie Le riforme emanate a fine anni ‘90, introducono la figura del libero– professionista, che crea nuove modalità di offerta di prestazioni sanitarie. L'attività intramuraria si pone infatti su un piano intermedio fra l'esercizio pubblico e quello privato della professione e ciò non solo per il medico, ma anche per la struttura pubblica, che in questo caso, pone in essere contratti di diritto privato con i pazienti.

medico è parte di una più complessa obbligazione dell'ente. Ciò che è fondamentale, per il nuovo orientamento giuridico, è il fatto che le strutture sanitarie sono organizzazioni complesse e multisettoriali, per cui ciò che si attende da esse è una efficienza organizzativa, in termini di gestione delle risorse umane e di attrezzature, allo scopo di ridurre al minimo i rischio. E' proprio là dove tale organizzazione viene a mancare, che la struttura è da ritenere responsabile, indipendentemente dalla responsabilità del singolo medico, in quanto viene riconosciuta all'ente la responsabilità per violazione di doveri propri, quale il dovere do organizzazione. Oggi le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, fanno perno sul controllo e sul miglioramento continuo della qualità, anche in base al DPR 1 4 gennaio 1997, che definisce i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici. Con il D n° 229 del 1999, inoltre, viene introdotto l'accreditamento istituzionale: le regioni devono stabilire dei requisiti minimi e rispettivi indicatori, ulteriori a quelli stabiliti a livello nazionale, per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie. Si comprende dunque da quanto detto che, in merito all'attività medica, si fa distinzione fra responsabilità del singolo medico che ha messo in atto una condotta colposa di pregiudizio per il paziente e responsabilità, invece, gravante sulla struttura sanitaria. Oggetto dell'obbligazione è una prestazione complessa definita “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico, individuato nella cassazione 13066/2000, in cui risulta parificato il regime giuridico fra pubblico e privato: “ Unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata, che per l'ente pubblico, non essendo possibile differenziare le responsabilità, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato dalla costituzione italiana, senza limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie, a seconda della diversa natura: pubblica o privata”. Non ha rilevanza, inoltre, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status

giuridico del medico, in quanto nel momento in cui questi effettua una prestazione all'interno di una struttura sanitaria, è “ausiliario necessario”, sia in presenza o no, di un contratto di lavoro subordinato, sussistendo, comunque, un collegamento fra la prestazione medica e la struttura sanitaria, che permane anche qualora il medico sia “di fiducia” del paziente. Si precisa quanto segue: nel caso in cui il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria della quale il medico è dipendente, la responsabilità è in base al contratto stipulato dal paziente per l'effettuazione della prestazione. Nel caso in cui, invece, un medico “di fiducia” contatta egli stesso la struttura sanitaria per l'affitto delle attrezzature, delle stanze, per l'esercizio della prestazione sanitaria richiesta dal paziente, quest'ultima sarà responsabile solo delle prestazioni accessorie concordate con il paziente, quali: assistenza infermieristica, medicazioni, sale operatorie, ecc.).

3 Danno da disorganizzazione Data la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie, secondo l'orientamento prevalente, tale responsabilità si fonda: a) sulla norma generale di cui all'art. 1218 c., per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio). b) Sulle previsioni di cui all'art. 1228 cc., per fatti dolosi e colposi dei terzi di cui si avvale la struttura sanitaria all'adempimento dell'obbligazione (responsabilità oggettiva per fatto altrui). In conseguenza di quanto elencato, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono distinguersi in:

1)Prestazioni di diagnosi, cura, assistenza post-operatoria

Bibliografia

 Materiale didattico reperito da Unitelma  assomedici  “Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari obbligatori, per malattia mentale”  Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) – Tribunale di Varese tribunale.varese/index.phtml?Id_VMenu=  Legge 13 marzo 1978, n. 180  Art. 33-34-35. Legge 23 dicembre 1978, n. 833  Guida all'esercizio professionale per i medici-chirurghi e gli odontoiatri – FNOMCeO  Codice deontologico infermieri  Codice deontologico medici  La responsabilità civile delle strutture sanitarie. Antonio Lepre – Giuffrè Editore

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