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Parte Speciale Romano
Corso: Istituzioni di diritto romano (10119)
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Università: Università degli Studi di Verona
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PRINCIPI E ORDINAMENTO ROMANO: UNA RIFLESSIONE SULLE ORME DI FRITZ SCHULZ
Quando si fa riferimento a un ordinamento giuridico del termine principi si parla
per indicare i suoi caratteri essenziali o, i valori costitutivi dello stesso.
Fritz Schulz, nei Prinzipien des romischen Rechts (opera apparsa a Monaco nel
1934, presto celebre nel mondo) enuclea e spiega i principi del diritto romano,
intendendo per tali le idee fondamentali che lo ispirano e non le norme che ne
sono alla base.
Schulz guardando alle pagine scritte da Jhering riconosceva che, trascorso oltre
mezzo secolo dalla pubblicazione (analisi dei principi come punti che segnano
la formazione e l’evoluzione di questo diritto e al contempo come criteri
unificanti del medesimo), era “parecchio da correggere nei particolari e molto
da aggiungere”, tanto che esse non si addentravano in tutte le epoche vissute
dall’ordinamento romano.
Primo tra i principi individuati da Schulz : PREVALENZA DEL DIRITTO SULLA
LEGGE, o in altri termini, del carattere recessivo della seconda a favore del
primo : autorevolezza della scientia iuris e non dell’autorità del legislatore.
Secondo elemento qualificante : della “ISOLIERUNG” : per la prima volta nel
corso della storia, in Roma si registrebbe non solo una delimitazione del ius,
inteso come diritto oggettivo dei privati, rispetto a ciò che non è diritto, ma
anche (riguardo alla più ampia accezione di diritto quale sistema che include
plurime branche di disciplinamento : cd iura pupoli Romani) una
frammentazione interna, che permetterebbe di distinguere in modo netto tra
diritto laico e diritto sacro, tra diritto umano e divino, tra pubblico e privato.
Terzo connotato : ASTRAZIONE, secondo Schulz la scientia iuris romana, da un
lato sarebbe capace, mediante procedimenti deduttivi e induttivi, di creare e
piegare alle esigenze della pratica figure giuridiche idonee a descrivere e
ordinare il reale; dall’altro non si sarebbe mai disancorata, conformemente a
una fisiologica inclinazione all’approccio casistico e in omaggio a un bisogno di
concretezza, dalle irriproducibili peculiarità della singola fattispecie.
Tra gli ulteriori principi caratterizzanti l’ordinamento romano Schulz annovera la
semplicità : non complessità e unitarietà del sistema, implicanti la rotondità del
diritto. L’idea di tradizione e di nazione e quella di libertà : la comunità
nazionale costituita da homines liberi, portatori qua tales di diritti e doveri, si
sarebbe fieramente riconosciuta nel proprio passato, perpetuando il patrimonio
culturale, seppur adattandolo al fluire del tempo.
L’elenco si conclude con i richiami all’humanitas (presentata come strumento
concettuale di propulsione di numerosi settori dell’ordinamento (diritto di
famiglia, quello ereditario, penale sostanziale e processuale)), alla fedeltà
(nesso logico e cronologico tra la fides arcaica e la fides bona, ossia criterio
interpretativo, normativo a attuativo che ispira innumerevoli soluzioni
casistiche sia di giuristi che di giudici) e alla sicurezza (discusso nell’accezione
di certezza contro il torto e di prevedibilità).
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