Passa al documento
Questo è un documento Premium. Alcuni documenti su Studocu sono Premium. Passa a Premium per sbloccarne la visualizzazione.

Polidori

riassunto del libro in oggetto
Corso

Diritto Civile (A004381)

51 Documenti
Gli studenti hanno condiviso 51 documenti in questo corso
Anno accademico: 17/18
AutoreStefano Polidori
Caricato da:
0follower
9Upload
0upvotes

Commenti

accedi o registrati per pubblicare commenti.

Anteprima del testo

DI PROTEZIONE E SISTEMATICA DELLE NEGOZIALI Esame di Diritto Civile corso Stefano Polidori Riassunto a cura di: Margiotta Irene CAPITOLO 1: LE PROBLEMATICE NEGOZIALI La disciplina delle negoziali del Codice Civile del 1942 accoglie il modello di distinzione binaria, che prevede, due tipi di con caratteristiche diverse fra loro: 1) a) Gli interessi protetti sono superindividuali b) Un atto dichiarato nullo inefficace fin dal momento in cui stato posto in essere ed insanabile (la ha efficacia ex tunc) c) La legittimazione di di chiunque ne abbia interesse d) La essere rilevata dal giudice e) di imprescrittibile 2) a) Gli interessi protetti sono individuali b) Un atto annullabile produttivo di effetti precari che potrebbero essere eliminati qualora dovesse essere annullato ha efficacia ex nunc), ma sanabile se il contraente che ha richiesto lo convalida c) La legittimazione di annullamento destinata solo al contraente nel cui interesse stabilita d) di annullamento va in prescrizione dopo 5 anni. Questa netta distinzione nel contesto attuale appare superata, in quanto lo stesso Codice Civile disciplina nuove forme di negoziale, soprattutto in seno alla disciplina della 1) RELATIVE: azionabili soltanto da un soggetto (quindi dettate nel suo esclusivo interesse) 2) SANABILI: ad esempio solo per il futuro della del contratto di lavoro subordinato 3) DI PROTEZIONE: comminate nel campo dei contratti bancari, dei contratti tra imprese e, soprattutto, dei contratti tra imprese e consumatori DI PROTEZIONE Pur rientrando nella generica categoria della la di protezione si caratterizza per essere posta a tutela della parte contrattuale che, nel rapporto, risulta essere la debole. Questa forma di tutela risponde di prevenire o neutralizzare regole pattizie ingiuste in situazioni nelle quali uno dei due contraenti nella posizione di forza che gli consente di dettare le regole del rapporto contrattuale. I motivi che causano la di protezione possono essere divisi in due gruppi: 1) VIZIO DI FORMA: il vestimentum (la forma del contratto) a norma di legge deve dare chiarezza e al contenuto del contratto. della di protezione si ha in quelle situazioni in cui un contraente accede alla negoziazione contrattuale essendo meno informato della controparte 2) SQUILIBRIO CONTRATTUALE: la di protezione sanziona le pattuizioni predisposte da una parte (o scaturite da una trattativa diseguale) che prevedono una distribuzione ingiusta e non equa dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti Il legislatore applica la di protezione in modo differente in base alle singole situazioni, il che rende difficile delinearne una disciplina unitaria. Tuttavia per situazioni si rinvengono tratti comuni della protettiva. Tra gli elementi ricorrenti, la importante DELLA TUTELA: LA DI PROTEZIONE SI APPLICA SOLO IN FAVORE DEL CONTRAENTE DEBOLE E ESSERE RILEVATA ANCHE DAL GIUDICE. Il disciplina delle di protezione non si colloca nel regime della in quello Gli interessi che con essa si garantiscono non possono essere tutelati radicale o inoltre la di protezione non determina del rapporto contrattuale, ma tende a riequilibrarlo colpendo solo singole clausole. CAPITOLO 2: GLI INTERESSI TUTELATI DALLE DI PROTEZIONE FONDAMENTO DELLE DI PROTEZIONE IL FONDAMENTO DELLA DI PROTEZIONE LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE. Questo almeno che vale interno. comunitario, invece, applica le di protezione per tutelare esigenze ampie: attraverso il riequilibrio di singoli contratti, si persegue la regolamentazione del mercato. La protezione del singolo contraente e gli obbiettivi di rango macroeconomico spesso convergono, rendendo difficile la distinzione tra interessi pubblici e superindividuali. Tra i due citati, solo gli interessi superindividuali sono in contrasto con gli interessi dei privati e quindi incompatibili con il diritto europeo. INTERESSE PUBBLICO 1) NEL PERIODO FASCISTA: pubblico importante di quello individuale. In questo contesto storico pubblico si immedesima con superindividuale. Si tratta di un interesse che trascende la sfera dei privato ponendosi al di sopra dei loro interessi: in pratica i rapporti individuali erano regolati in funzione delle esigenze della Nazione. si evince dal fatto che il Codice del 1942, disciplinando i contratti tra i privati, prevedeva che essi avessero una certa autonomia nella contrattazione, ma al contempo prevedeva anche dei contenuti obbligatori che si sarebbero sostituiti alle convenzioni private difformi da essi. La relativa dimostra quanto sia disposto a tutelare il contraente debole quando questi sia soggetto che attivarsi per far valere in giudizio la patologia. della relativa molto controverso: 1) DOTTRINA TRADIZIONALE: Sostiene che la inefficacia radicale del contratto (conseguenza della un carattere indefettibile della e quindi restia ad assegnare alla relativa una collocazione sistematica propria. Assegnando al contraente debole ad agire, qualora egli voglia chiedere in giudizio alle prestazioni da parte contraente, non impedire forzata sollevando la La dottrina crede quindi che la relativa, alla disciplina della debba essere associata a quella altrimenti non si spiega come mai una patologia rilevabile solo dal contraente debole possa essere rilevata anche dal giudice. 2) LEGISLAZIONE COMUNITARIA: La legislazione di derivazione comunitaria, invece, riesce a spiegare la relativa essere rilevata anche dal giudice. Questa trova fondamento nel fatto che alle volte il contraente debole possa non essere a conoscenza dello strumento invalidante, quindi per tutelarlo meglio stato concesso anche al giudice di rilevare la di pattuizioni inique. RELATIVA POTERE DI CONVALIDA LA RELATIVA TUTELA DELLA PARTE DEBOLE ALLA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO: in pratica legittima il contraente debole a sanare il contratto o la clausola nulli ai sensi c. La convalida attiene al regime la relativa a quello della tuttavia e convalida risultano compatibili. accade grazie ex post della convalida: la convalida, non ha funzione preventiva, ma essere azionata per sanare una clausola solo dopo che questa sia stata dichiarata nulla. DI SALVEZZA 1) FONDAMENTO: La convalida attiene alla disciplina Essa un atto con cui il contraente legittimato di annullamento decide (e lo fa capire in forma espressa o mediante comportamento univoco) di far salvo il vincolo contrattuale rinunciando di annullamento. esclusa la convalida nelle ipotesi di assoluta. La convalida attribuisce al vincolo contrattuale il carattere senza che il contenuto ne sia modificato. 2) DIVIETO DI COVALIDA NULLO (ART. 1423 c.): 1423 c. richiama la convalida disciplinando la Nello specifico esso esclude che il contratto nullo possa essere convalidato. 1421 c., ammettendo la deroga alla legittimazione assoluta (permettendo anche al giudice di rilevare la segna un punto di incontro tra il regime della e quello della relativa. Il dubbio sorge nel momento in cui ci si chiede se anche la clausola di salvezza si considerare un punto di incontro tra le due a) NON SI finale 1423 c. diventerebbe privo di valore normativo b) SI 1423 c. alla regola per cui un contratto nullo non essere convalidato, non a quella per cui un contratto nullo non produce effetti. La convalida infatti soggiace ai meccanismi di recupero azionati dalla parte che avrebbe la legittimazione a chiedere la non a quelli della conferma, la quale serve a recuperare gli effetti del contratto nullo. La differenza tra convalida e conferma sta nel fatto che: La convalida rende definitivi gli effetti del contratto rendendolo inoppugnabile La conferma non preclude che altri soggetti legittimati possano procedere di rendendo inefficace del potere di conferma LA RELATIVA IMPLICA LA DI CONVALIDARE IL CONTRATTO? La dottrina esclude che un contratto nullo possa essere convalidato, adducendo a questa affermazione molte argomentazioni che, hanno ricevuto ragionevoli critiche. 1) RATIO: La ratio della quella di precludere la convalida per evitare che se un contraente ha stipulato un contratto nullo in di parte debole, non ceda alle pressioni di convalida fatte dal contraente forte proprio a causa della sua debolezza La violenza morale, che spinge un contraente debole a stipulare un contratto iniquo, motivo per annullare il contratto, ma nonostante esso comunque essere convalidato 2) NOMEN: dovendosi ammettere la convalida di un atto nullo, non ci sarebbero differenze tra il regime della e quello a parte il nome. Il legislatore, prevedendo la relativa, caratterizzata della ex officio e entrambe caratteristiche della 3) FUNZIONE: la relativa causata da uno squilibro tra i contraenti immanente alla stipulazione, non causato da circostanze occasionali come nel caso Quindi questa patologia non tutela leso del contraente e basta, ma anche categoria di contraenti della tutela da parte Motivo per cui non destinata solo al contraente debole, ma a chiunque ne abbia interesse se si sta perseguendo un fine di ordine pubblico. del singolo contraente tutelato dalla relativa essere sia di ordine pubblico che di categoria e, a seconda della natura, la disciplina della convalida si applica in diverso modo: Interesse pubblico: tutti i componenti di una categoria possono rilevare la di un contratto o di una clausola. Ma il voler tutelare il loro interesse diffuso non precludere al singolo contraente la di convalidare il contratto Interesse di categoria: ci sono interessi meritevoli di tutela che possono essere riferibili a soggetti, i quali sono tutti legittimati di In questo caso ovvio che il singolo contraente non convalidare il contratto LA LEGITTIMAZIONE RISERVATA IMPLICA LA DI CONVALIDARE IL CONTRATTO? c. ammette due parallelismi logici che, per possono stare insieme): legittimazione legittimazione Bisogna capire se questi due parallelismi giustifichino in ogni caso (quindi sia nelle ipotesi di relative che in quelle di di un potere, in capo al contraente cui spetta decidere la sorte del contratto, di conservare definitivamente gli effetti del contratto (convalidarlo) non solo tramite inerzia o comportamenti univoci, ma anche attraverso una dichiarazione o un comportamento caratterizzati dai presupposti previsti c. Il regime giuridico della convalida spettante al contraente debole, non risulterebbe in contratto con la relativa: se il contraente convalida il contratto prima del processo, il giudice, spettando al solo contraente convalidante di non rilevare la patologia ex officio gli effetti del contratto sarebbero definitivi. Questa ipotesi tuttavia NON AMMESSA, anche se di rescissione per lesione spetta al solo contraente in stato di bisogno, 1451 c. non consente a di convalidare il contratto. Questo accade il legislatore non acconsentire a conservare gli effetti di un contratto che lede il contraente debole, ma mira a conservare il rapporto contrattuale solo quando lo squilibrio essere sanato dalla reductio ad aequitatem. Se lo squilibrio grave, 1451 c. esclude il potere di convalida per rispettare il principio di del contraente a conservare il contenuto del contratto e la conseguente convalida in mancanza della di ridurre ad il contratto a causa del grave squilibrio, viene meno bisogna tutelare di rimuovere definitamente quel grave squilibrio. escluso il potere di convalida se la causa di uno squilibrio talmente grave da non permettere di riportare il contratto ad RELATIVE PER VIZIO DI FORMA Le relative per vizio di forma sono che sorgono nel momento in cui un contratto (avente ad oggetto la o un pacchetto turistico) non rispetta le forme ad substantiam previste per la del contratto, le quali hanno come scopo quello di informare il consumatore circa le predisposizioni pattizie disposte parte, evitando il rischio di accettare condizioni inique o regolamentazioni a cui non aveva prestato attenzione. In queste ipotesi il legislatore ha voluto incrementare la tutela del consumatore facendola diventare preventiva: il legislatore predispone una che essere fatta valere dal contraente per le clausole che non rispettino di essere stipulate in modo chiaro e comprensibile, indipendentemente dal fatto che esse generino uno squilibrio oppure no. Infatti se si rispetta il dovere di formulare il contenuto contrattuale in modo dettagliato e trasparente, ovvio che si previene, e quindi si evita, anche un futuro squilibrio contrattuale. LE RELATIVE PER VIZIO DI FORMA SONO UNA TUTELA PREVENTIVA. Il legislatore non esclude che il contraente, anche se le clausole non sono formulate in modo chiaro e sia a conoscenza della legittimazione alla voglia continuare a mantenere immutato il rapporto contrattuale per lui comunque vantaggioso: in questo caso quindi si ha di nuovo la che il contraente debole voglia e possa convalidare un contratto che contenga clausole nulle per vizio di forma. Ovviamente la convalida ammessa solo nel caso in cui le clausole affette da per vizio di forma non determinano uno squilibrio. Se il contraente decide di convalidare, poi non legittimato a far valere in un momento successivo alla convalida la Questa regola stata il fondamento di una sentenza emessa dal Tribunale di Verona: la vicenda riguardava un investitore che aveva concluso un contratto di investimento in cui erano presenti clausole che non rispettavano le previsto agisce in modo abusivo o pretestuoso. Esistono due tipi di exceptio doli stigmatizzati dalla Corte di Cassazione: 1) Innanzitutto di dolo generale essere riferita ad un comportamento sleale o di mala fede verificatosi al momento della nascita di In tal caso, si parla di doli specialis seu che indica il dolo commesso al tempo della conclusione ed diretta a far valere (in via di azione o eccezione) di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne Non comporta del contratto, ma la del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito, i quali vanno commisurati al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subiti dalla parte che ne rimasta vittima, salvo che sia dimostrata di danni ulteriori, collegati a detto comportamento da un nesso di diretta 2) di dolo generale riferirsi ad comportamento sleale o di mala fede posto in essere successivamente alla chiusura di un contratto, anche allorquando si attiva giudiziaria. In tal caso, invece, si parla di doli generalis seu che indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata nel processo, e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale diretto a precludere fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti paralizzando che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta abbia avanzato richieste di pagamento abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di contra factum in oggetto non prevista da alcun articolo di legge, ma rappresenta una delle importanti elaborazioni della giurisprudenza al fine di i rapporti in nome dei principi generali del nostro ordinamento, quali ad esempio la buona fede oppure il divieto di abuso del diritto. doli si applica nel caso in cui in un rapporto contrattuale stipulato tra una parte debole ed una forte, la legittimazione ad agire per possa essere fatta valere da chiunque faccia parte del rapporto. In questo caso anche il contraente forte potrebbe agire chiedendo la e ricavando ancora vantaggi sulla base di un contratto affetto dalla patologia della proprio a causa sua. Anche se la legge nulla dice in proposito, il convenuto in giudizio (parte debole) avanzare doli bloccando di mossa dalla parte forte e facendone rigettare la richiesta. CAPITOLO 4: LA NECESSARIA. DI PROTEZIONE ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE DI PROTEZIONE NECESSARIAMENTE PARZIALE 1) NECESSARIAMENTE PARZIALE: La di protezione detta colpisce la sola clausola e non contratto come, invece, fa la di diritto comune. 2) FONDAMENTO: Rendere nullo contratto piuttosto che la sola clausola in contrasto con la ratio della di protezione. Lo scopo tutelare del contraente debole il quale, se il contratto fosse annullato in toto, si vedrebbe venire meno il ottenuto grazie a quel contratto. Quindi sia i consumatori (nei contratti tra consumatori e imprese) che le imprese (nei contratti tra imprese) preferiscono mantenere salvo il contratto e portarlo a condizione di eliminando o correggendo la clausola con la di protezione piuttosto che esperire di 3) DI PROTEZIONE TOTALE: caso ammesso quello del difetto della forma vincolata, ma vi comunque il diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate. DI PROTEZIONE vs DI DIRITTO COMUNE 1) DEROGA AL PRIMO COMMA 1419 c. 1419 comma 1 c. prevede la possibile estensione della dalla clausola contratto. Per fare la parte che intende agire con di deve dimostrare che almeno uno dei contraenti non avrebbe stipulato il contratto in assenza di quella clausola. chiaro che al professionista farebbe comodo dire che non avrebbe stipulato il contratto se non fosse stato per quella clausola, che il consumatore si senta costretto a rinunciare di per non perdere la di poter soddisfare il proprio interesse. Una situazione del genere sarebbe deleteria. Ecco la di protezione deroga a questa norma consentendo della clausola ingiusta o la sostituzione della stessa con regole dispositive che possano garantire degli interessi. 2) DEROGA AL SECONDO COMMA 1419 c.: IN PEJUS 1419 comma 2 c. sancisce che la sostituzione della clausola nulla debba essere fatta con una norma imperativa (una di quelle clausole che sono inserite di diritto nel contratto imponendosi ai contraenti ed escludendo ogni forma di pattuizione in merito). La disciplina comunitaria prevede, invece, che la sostituzione della clausola nulla debba essere fatta con la regola di una norma dispositiva: questa sostituzione si chiama IN PEJUS. S tratta di una tutela minima dalla quale le parti possono discostarsi, ma solo per applicare un regime favorevole per la parte che risulta essere quella debole. Le parti possono disporre anche in delle previsioni legali, ma queste ultime si sostituiscono alle pattuizioni convenzionali quando esse peggiorano la situazione del contraente debole. LE PARTI POSSONO STABILIRE COSE DIVERSE DA QUELLE IMPOSTE DALLA LEGGE (POSSONO DEROGARE). MA NON SONO AMMESSE CLAUSOLE CONVENZIONALI, CHE DEROGANO A QUELLE LEGALI, QUANDO ESSE SFAVORISCONO IL CONTRAENTE DEBOLE. PROVVEDIMENTI DELLE INDIPENDENTI del contratto parzialmente nullo trovare fonte diversa dalla legge: si parla a tal proposto di regolazione del mercato da parte delle amministrative indipendenti che perseguono il fine della pubblica Gli esempi sono diversi: 1) Contratti tra Banca e cliente: la Banca per determinate categorie di contratti ha il potere di avvalersi di un contenuto predeterminato e tutte le clausole in con esso, anche quelle di pattuizione privata, sono nulle. Qui la legge dello Stato opera una delega per competenza, nei confronti di enti che non hanno forza rappresentativa, a fissare le condizioni di del regolamento contrattuale. 2) Contratti tra imprese che forniscono energia elettrica e gas e cliente: la legge dello Stato qui consente per elettrica ed il gas di emanare direttive che impongano, alle imprese atte alla distribuzione dei servizi, condizioni di produzione ed erogazione e prezzi per la fornitura da inserire necessariamente nei contratti. Queste deroghe sono ampie e generiche che con il passare del tempo di settore ha finito con il definire interamente il contenuto dei contratti d utenza. Ed per questo che anche in questi casi viene applicata la parziale necessaria ed il principio della in pejus delle clausole peggiorative della situazione del cliente. precisare, che quando nel contratto viene inserita la clausola della parziale necessaria, si specifica anche che questa fa riferimento a norme di fonte regolamentare, non legislativa. RIEQUILIBRIO DEI PATTI INIQUI PRINCIPIO DI Negli ultimi due decenni si affermata che un ulteriore fonte di eterointegrazione della disciplina dei contratti possa consistere in un INTERVENTO PEREQUATIVO DEL GIUDICE: il giudice, in assenza di una disposizione legislativa che possa sostituire la pattuizione nulla, ha il potere di ricondurre (discrezionalmente) ad il contenuto del contratto stabilito dalle parti a vantaggio del contraente forte. 1) Art. 7 d. disponeva che: a) I contraenti hanno la di pattuire convenzionalmente le clausole contrattuali b) I patti iniqui sono nulli c) Il giudice rilevare i patti iniqui d) Il giudice ha il potere di riportare ad i patti iniqui. 2) Art. 7 d. dispone che: a) I contraenti hanno la di pattuire convenzionalmente le clausole contrattuali b) I patti iniqui sono nulli c) Il giudice rilevare i patti iniqui d) Non specificato se il giudice abbia o meno il potere di riportare ad i patti iniqui Il legislatore ha disposto che il regime della sia quello della necessaria, ma non dice nulla su come il rapporto contrattuale possa essere conservato quando non una disposizione di legge che possa sostituire la pattuizione convenzionale iniqua. Soluzione semplice: se non una disposizione di legge che possa sostituire la clausola iniqua (nulla), si determina la contratto. Soluzione 7 comma 2: il comma 2, tra i fattori che determinano indica le violazioni del principio di buona fede e correttezza. Da questa prescrizione legislativa si desume che i termini convenzionali iniqui posso essere sostituiti da termini che nella prassi commerciale rispettano i principi di buona fede e correttezza. di questi

Questo documento è stato utile?
Questo è un documento Premium. Alcuni documenti su Studocu sono Premium. Passa a Premium per sbloccarne la visualizzazione.

Polidori

Corso: Diritto Civile (A004381)

51 Documenti
Gli studenti hanno condiviso 51 documenti in questo corso
Questo documento è stato utile?

Questa è un'anteprima

Vuoi avere accesso completo? Passa a Premium e sblocca tutte le 9 pagine
  • Accedi a tutti i documenti

  • Scarica senza limiti

  • Migliora i tuoi voti

Upload

Condividi i tuoi documenti per sbloccare

Sei già passato a Premium?
NULLITA DI PROTEZIONE
E SISTEMATICA DELLE
INVALIDITA NEGOZIALI
Esame di Diritto Civile corso M-Z
Stefano Polidori
Riassunto a cura di: Margiotta Irene
CAPITOLO 1: LE PROBLEMATICE TEORICO-APPLICATIVE
INVALIDITA NEGOZIALI
La disciplina delle invalidità negoziali del Codice Civile del 1942 accoglie il modello di distinzione binaria,
che prevede, cioè, due tipi di invalidità con caratteristiche diverse fra loro:
1) NULLITA’:
a) Gli interessi protetti sono superindividuali
b) Un atto dichiarato nullo è inefficace fin dal momento in cui è stato posto in essere ed è
insanabile (la nullità ha efficacia ex tunc)
c) La legittimazione all’azione di nullità è di chiunque ne abbia interesse
d) La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice
e) L’azione di nullità è imprescrittibile
2) ANNULLABILITA:
a) Gli interessi protetti sono individuali

Perché questa pagina è sfocata?

Questo è un documento Premium. Per leggere l'intero documento devi passare all'abbonamento Premium.

Perché questa pagina è sfocata?

Questo è un documento Premium. Per leggere l'intero documento devi passare all'abbonamento Premium.

Perché questa pagina è sfocata?

Questo è un documento Premium. Per leggere l'intero documento devi passare all'abbonamento Premium.